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Forfettario o ordinario? Il dilemma del vincolo triennale per i professionisti

26 Maggio, 2025

Per i professionisti che valutano l’uscita dal regime forfettario, la questione della durata minima di permanenza nel regime ordinario è un tema caldo e denso di implicazioni pratiche. Sebbene la legge sembri chiara, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e alcune recenti aperture delle Direzioni Regionali hanno creato un panorama frastagliato, che merita un’analisi approfondita per orientarsi con consapevolezza.

La regola generale: un impegno di tre anni

Partiamo dalle fondamenta. La Legge 190/2014, all’articolo 1, comma 70, stabilisce che i contribuenti che scelgono di abbandonare il regime forfettario per passare all’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito secondo le modalità ordinarie, si legano a questa scelta per almeno un triennio. Trascorso questo periodo, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, fino a quando il contribuente non decide di revocarla, rientrando nel forfettario (sempre che ne possegga i requisiti).

Questa disposizione, inizialmente, appariva di portata generale, includendo sia imprenditori che lavoratori autonomi, indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato). Sembrava, insomma, che la scelta per l’ordinario fosse una decisione da ponderare attentamente, dato l’impegno triennale.

Una prima crepa: l’agenzia e le imprese minori

Il quadro ha iniziato a mostrare delle crepe, o meglio, delle specificazioni, a partire dal 2018. Con la risoluzione n. 64/2018, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un distinguo importante: il vincolo triennale non si applica alle imprese in contabilità semplificata, come definite dall’articolo 18 del DPR 600/73. La logica sottesa, ribadita poi nella circolare n. 9/2019, è che sia il regime di cassa tipico delle semplificate, sia il regime forfettario, sono considerati regimi “naturali” per i contribuenti minori.

Di conseguenza, il passaggio dall’uno all’altro non configurerebbe una vera e propria “opzione” per un regime diverso da quello naturale, quanto piuttosto una scelta tra due alternative parimenti fisiologiche. Questa interpretazione, secondo l’Agenzia, si baserebbe sul fatto che il comma 70 della Legge 190/2014, parlando di “applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”, si riferirebbe implicitamente solo alla contabilità ordinaria.

Professionisti: figli di un dio minore?

E i professionisti? Qui la matassa si ingarbuglia. La prassi dell’Agenzia sembra aver lasciato i lavoratori autonomi in una sorta di limbo. Una risposta a interpello, la n. 107 del 2019, ha infatti osservato che la precedente risoluzione n. 64/2018 (quella relativa alle imprese minori) non fosse “strettamente attinente al caso di specie”, lasciando intendere che per i professionisti il vincolo triennale rimanesse bello saldo.

Questa posizione solleva più di una perplessità. Se andiamo a vedere bene, la contabilità semplificata è il regime “naturale” anche per gli esercenti arti e professioni, come stabilito dall’articolo 3 del DPR 695/96. Un professionista, infatti, applica la contabilità semplificata a meno che non opti espressamente per quella ordinaria. Inoltre, con le riforme che hanno esteso il principio di cassa anche alle imprese minori in semplificata (pur con qualche eccezione), la storica differenziazione tra queste e i lavoratori autonomi ai fini della determinazione del reddito si è assottigliata. Perché, allora, mantenere un vincolo triennale forfettario professionisti e non per le imprese minori in analoga situazione contabile?

Le direzioni regionali più sensibili alla realtà

Fortunatamente, il buon senso e un’attenta lettura sistematica delle norme hanno trovato spazio in alcune interpretazioni più “illuminate”. È il caso di alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate. Risposte a interpello come quelle della DRE Emilia Romagna (n. 909-1960/2021) e della DRE Abruzzo (n. 915-994/2021) hanno riconosciuto anche ai professionisti la possibilità di derogare al vincolo triennale. In particolare, la DRE Abruzzo ha evidenziato come per i professionisti sussistano condizioni analoghe a quelle delle imprese minori, rendendo la disparità di trattamento priva di solide argomentazioni. Si tratta di una posizione decisamente condivisibile, che cerca di riportare coerenza nel sistema.

L’agenzia centrale non si sbilancia, le istruzioni iva confondono

Nonostante queste aperture a livello regionale, l’Agenzia delle Entrate centrale, nella più recente circolare n. 32/2023, ha ribadito la sua linea originaria, menzionando l’assenza del vincolo triennale solo con specifico riferimento alle imprese minori, senza fare alcun cenno ai professionisti. Un silenzio che pesa. Aggiungiamo poi che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA, in particolare per il rigo VO33 relativo alle opzioni e revoche, non aiutano a fare chiarezza, poiché si riferiscono genericamente a tutti i soggetti, senza distinzioni di categoria o regime contabile.

Navigare a vista: quale approccio per i professionisti?

Allo stato attuale, per un professionista che ha i requisiti per il forfettario ma ha optato per il regime ordinario (in contabilità semplificata) e desidera tornare al forfettario prima dei tre anni, la situazione è delicata. L’approccio delle Direzioni Regionali appare logicamente più coerente e sistematico. Tuttavia, chi decide di seguirlo deve essere consapevole dei potenziali rischi.

In caso di contestazione da parte dell’Agenzia, sebbene le sanzioni potrebbero essere escluse per via delle oggettive condizioni di incertezza normativa, resterebbe comunque il rischio del recupero dell’IVA non versata per gli anni residui del triennio. Inoltre, si presenterebbe la necessità di ricostruire e documentare analiticamente i costi per la determinazione del reddito secondo le regole ordinarie, un onere non da poco. È fondamentale, quindi, una valutazione attenta, magari con il supporto del proprio consulente, soppesando i benefici del ritorno anticipato al forfettario con i potenziali grattacapi di un contenzioso. La speranza è che l’Agenzia centrale possa presto fornire un chiarimento definitivo, allineando la sua posizione a quella, più ragionevole, di alcune sue articolazioni territoriali e ponendo fine a questa incertezza sul vincolo triennale forfettario professionisti.

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