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Falso in bilancio

Falso in bilancio: responsabilità multiple per ogni esercizio

22 Agosto, 2025

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione stravolge l’interpretazione tradizionale con la sentenza n. 27859 del luglio 2025. Ogni documento contabile contenente dati non corrispondenti al vero costituisce una separata fattispecie criminosa. Gli amministratori societari si trovano così esposti a una moltiplicazione esponenziale delle imputazioni.

🕒 Cosa sapere in 1 minuto

  • La Cassazione (sentenza 27859/2025) stabilisce che ogni bilancio con dati non veritieri costituisce un reato autonomo: ogni esercizio ripetuto integra una responsabilità penale distinta.
  • La prescrizione decorre separatamente da ciascun deposito di bilancio “falso”.
  • La reiterazione della stessa irregolarità su più bilanci aumenta il numero delle imputazioni per gli amministratori.
  • L’errore formale o l’omissione, anche se apparentemente marginale, può generare nuove responsabilità penali se ripetuta annualmente.
  • Sindaci e revisori devono vigilare anno per anno: ogni nuovo bilancio non regolare non “assorbe” il precedente.
  • L’area di rischio e responsabilità penale si amplia notevolmente anche per le condotte solo formalmente “ripetitive”.

La discontinuità giurisprudenziale del nuovo orientamento

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Per anni – e questo nella prassi professionale si osserva spesso – una parte consistente della magistratura aveva sostenuto un approccio diverso. Il dato alterato, una volta inserito nei documenti societari, manteneva il suo carattere di falsità negli esercizi successivi senza tuttavia dar vita a nuove condotte penalmente rilevanti.

Le motivazioni della Suprema Corte ribaltano questa consolidata lettura. Secondo quanto previsto dal nuovo orientamento, lo stato patrimoniale rappresenta una fotografia aggiornata della realtà societaria. Non si tratta quindi di una mera ripetizione di informazioni pregresse.

Quando un’informazione falsa viene riportata in un bilancio successivo, si realizza una nuova dichiarazione ingannevole. È opportuno notare come questo principio si applichi esclusivamente ai documenti depositati presso il registro delle imprese.

Il discrimine tra dichiarazioni verbali e documenti scritti

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo differente le dichiarazioni rese oralmente in assemblea. In questi casi specifici, quando si confermano dati già presenti negli atti depositati, non si configura un reato autonomo.

Al contrario – e qui emerge una criticità ricorrente nell’applicazione della norma – l’approvazione formale di un bilancio con valori non veritieri integra sempre una condotta autonoma. Il deposito presso gli uffici competenti conferisce carattere di ufficialità al documento.

Si consideri l’esempio di una società che sovrastima sistematicamente il valore delle rimanenze di magazzino per tre esercizi consecutivi. Secondo il nuovo orientamento, si configurano tre distinti reati di false comunicazioni sociali, ciascuno con propria autonoma prescrizione.

Prescrizione e strategie difensive: scenario trasformato

Il principio produce conseguenze dirette sulla decorrenza dei termini prescrizionali. Ogni bilancio falso ha una propria autonoma prescrizione che decorre dal momento del deposito. Questa frammentazione temporale limita l’efficacia delle tradizionali strategie difensive basate sull’invocazione dei termini.

Nell’esperienza applicativa, le omissioni apparentemente marginali acquisiscono rilievo decisivo. La mancata indicazione dell’integrale versamento del capitale sociale, per esempio, può determinare l’integrazione della fattispecie criminosa per ogni esercizio in cui viene reiterata.

Il nuovo orientamento della falsificazione bilanci comporta inoltre che anche aspetti spesso trascurati assumano rilevanza penale. La ripetizione di una medesima irregolarità contabile in più bilanci successivi non rappresenta più una continuazione del reato originario.

Vigilanza rafforzata per professionisti e organi di controllo

La casistica comune dimostra come questo orientamento imponga una revisione delle modalità di vigilanza. I sindaci e i revisori non possono limitarsi a rilevare un’irregolarità iniziale senza considerare che la sua reiterazione genera nuove responsabilità.

Come spesso accade nella pratica professionale, l’attenzione si concentra sulla prima emersione del dato falso. Occorre invece valutare l’impatto della sua ripetizione nei bilanci successivi. Ciascun documento costituisce una separata occasione di commissione del reato.

Si pensi al caso di un revisore che rilevi una sopravvalutazione di crediti inesigibili nel bilancio 2023. Se la medesima irregolarità si ripete nei bilanci 2024 e 2025 senza adeguate rettifiche, si configurano tre distinti episodi criminosi.

La vigilanza deve quindi articolarsi su base annuale, verificando non solo la correttezza del singolo bilancio ma anche l’eventuale persistenza di irregolarità precedenti.

Ampliamento dell’area di rischio penale per gli amministratori

Il nuovo principio della falsificazione bilanci comporta un’estensione significativa dell’esposizione penale. Se già in precedenza la fattispecie era considerata di difficile gestione per la sua elasticità interpretativa, ora ogni esercizio rappresenta una potenziale fonte di responsabilità autonoma.

Gli amministratori devono considerare che la posizione si aggrava progressivamente con il perdurare dell’irregolarità. Non è più sufficiente rimediare al falso originario: occorre evitare che si riproduca nei documenti successivi.

La Cassazione delinea così un quadro di rigore che incide profondamente sulla governance societaria. Ogni bilancio depositato con dati non veritieri costituisce una nuova occasione di responsabilità penale, rendendo la posizione degli amministratori particolarmente delicata.

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