Con la risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7041, che consente alle imprese beneficiarie di compensare in F24 il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica previsto dall’art. 1, comma 448, della legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Il credito – pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa ZES 2025 – porta il beneficio complessivo al 75% dell’importo originariamente richiesto. Possono utilizzarlo le imprese che, oltre ad aver presentato la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, hanno anche inviato la specifica comunicazione per il credito aggiuntivo tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026 e non hanno ottenuto il credito Transizione 5.0 sugli stessi beni. La finestra di compensazione va dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Perché il codice 7041 era atteso
Il codice tributo 7041 rappresenta l’ultimo tassello tecnico per utilizzare il credito aggiuntivo collegato agli investimenti ZES Unica 2025. La norma era già presente nell’art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Mancava, però, lo strumento contabile per portare il credito in compensazione.
Nella prassi, questo passaggio non è secondario. Un credito riconosciuto dalla legge resta fermo se non esiste il codice tributo da esporre nel modello F24. È proprio questo il punto affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 15 maggio.
Il nuovo codice è denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”. Una denominazione specifica e necessaria a distinguere questo beneficio dal credito ZES ordinario.
A chi spetta il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica
Il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica riguarda una platea precisa. Non si tratta di un nuovo bonus aperto a tutte le imprese che investono nel Mezzogiorno nel 2026. Questo è il primo equivoco da evitare.
Il beneficio interessa le imprese che, ai fini del credito d’imposta ZES Unica previsto dall’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, hanno validamente presentato la comunicazione integrativa ZES 2025 dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 (prevista dall’art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207/2024). Ma non è sufficiente. Le stesse imprese hanno dovuto trasmettere anche una seconda comunicazione specifica – quella approvata con il provvedimento direttoriale n. 56564 del 16 febbraio 2026 – nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026. Chi non ha rispettato questa seconda scadenza non può accedere alla compensazione, indipendentemente dalla correttezza della comunicazione integrativa 2025.
Serve poi un’ulteriore condizione. L’impresa non deve aver ottenuto, per uno o più investimenti indicati nella comunicazione integrativa, il credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19.
In termini sintetici: il credito aggiuntivo segue il credito ZES 2025 già comunicato. Non nasce su investimenti nuovi. Non si applica agli investimenti ZES 2026 ordinari. Non può sovrapporsi, sugli stessi beni, al riconoscimento del credito Transizione 5.0. Ed è accessibile solo a chi ha completato entrambi gli adempimenti comunicativi previsti.
La misura reale del credito aggiuntivo
Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa ZES 2025. La percentuale, quindi, non si applica direttamente al costo dell’investimento.
Questo dettaglio cambia molto. L’impresa deve partire dal credito richiesto nella comunicazione integrativa ZES 2025. Su tale importo calcola il 14,6189%. È un credito ulteriore, non una maggiorazione della spesa sostenuta.
La logica dell’intervento è chiara. Per il credito ZES 2025 la percentuale effettivamente fruibile era stata fissata al 60,3811% in ragione delle risorse disponibili (provvedimento direttoriale n. 570046 del 12 dicembre 2025). Il credito aggiuntivo al 14,6189% completa la copertura, portando il riconoscimento complessivo al 75% dell’importo originariamente richiesto con la comunicazione integrativa. L’art. 1, comma 449, ultima parte, della legge n. 199/2025 stabilisce tuttavia un cap esplicito: la somma tra credito ZES 2025 e credito aggiuntivo non può eccedere in ogni caso l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.
Occorre però evitare una lettura troppo automatica. L’importo utilizzabile resta quello riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, non quello calcolato internamente dall’impresa su un foglio di lavoro non aggiornato.
Esempio pratico sul calcolo
Si consideri una società che abbia indicato nella comunicazione integrativa un credito ZES richiesto pari a € 80.000. Il credito aggiuntivo non si calcola sull’investimento, ma su questi € 80.000.
Applicando la percentuale del 14,6189%, il beneficio aggiuntivo teorico risulta pari a € 11.695,12. L’importo va poi confrontato con quanto riconosciuto dall’Agenzia, anche tramite il cassetto fiscale.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Credito richiesto con comunicazione integrativa ZES 2025 | € 80.000,00 |
| Credito ZES 2025 riconosciuto (60,3811%) | € 48.304,88 |
| Credito aggiuntivo (14,6189%) | € 11.695,12 |
| Totale riconosciuto (75%) | € 60.000,00 |
Se invece l’impresa parte dal costo del bene, il risultato diventa falsato. È un errore pratico frequente che può portare a una compensazione superiore al credito disponibile, con scarto del modello F24.
Come compilare il modello F24
Il codice tributo da utilizzare è 7041. Va esposto nella sezione “Erario” del modello F24. L’importo va indicato nella colonna “importi a credito compensati”.
Nei casi di riversamento dell’agevolazione, invece, lo stesso codice deve essere indicato nella colonna “importi a debito versati”. È la soluzione ordinaria quando il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, un credito non spettante o rideterminato.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno nel formato “AAAA”, secondo le indicazioni della risoluzione n. 18/2026. È necessario verificare puntualmente questo campo sulla risoluzione dell’Agenzia prima di procedere alla compilazione, per non incorrere in scarti tecnici del modello.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo di canali diversi comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
La finestra per la compensazione
Il credito può essere utilizzato dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026. La finestra è concentrata nello stesso periodo d’imposta 2026.
Non basta, tuttavia, attendere il 26 maggio. Il provvedimento direttoriale n. 56564 del 16 febbraio 2026 ha condizionato l’utilizzo del credito al previo rilascio della ricevuta che comunica il riconoscimento del credito aggiuntivo. Senza questa ricevuta, la compensazione non è ammessa.
Nella gestione dello studio professionale conviene quindi adottare una regola prudente. Prima si controlla il cassetto fiscale. Poi si verifica la ricevuta. Solo dopo si predispone la compensazione. Una compensazione anticipata, anche solo per errore di calendario, rischia di non andare a buon fine. E se il modello F24 contiene altri versamenti urgenti, lo scarto diventa un problema molto concreto.
I controlli automatici dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate verifica, in fase di elaborazione del modello F24, che il credito utilizzato non superi l’importo massimo fruibile. Il controllo avviene sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni trasmesse.
Se l’importo esposto è superiore al credito disponibile, il modello F24 viene scartato. Questo è il punto più delicato per gli studi: il problema non riguarda solo l’agevolazione, ma può travolgere anche il pagamento di altri tributi presenti nello stesso modello.
È opportuno, quindi, evitare F24 “misti” troppo carichi nelle prime compensazioni. Nella prassi, quando il credito è nuovo e soggetto a controlli automatici, la prudenza paga: meglio isolare l’utilizzo, almeno nella prima trasmissione. Ciascun beneficiario può consultare l’importo fruibile nel proprio cassetto fiscale, che deve diventare il riferimento operativo dello studio, non un semplice controllo finale.
Il nodo con Transizione 5.0
La legge esclude il credito aggiuntivo quando, sugli stessi investimenti, l’impresa abbia ottenuto il riconoscimento del credito Transizione 5.0 di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024. La verifica va condotta per singolo investimento, non sulla posizione complessiva dell’impresa. Se un bene è entrato nella comunicazione ZES e ha poi ottenuto anche il riconoscimento 5.0, il rischio di sovrapposizione è concreto e rilevante.
Qui serve un lavoro di riconciliazione documentale. Fatture, cespiti, comunicazioni, ricevute e pratiche 5.0 devono essere coerenti tra loro. Se non lo sono, il credito può apparire corretto sul piano numerico ma fragile sul piano probatorio.
Il punto cieco, spesso, sta proprio nella gestione separata delle pratiche: un consulente segue la ZES, un altro segue Transizione 5.0, e alla fine nessuno verifica l’intersezione tra i beni.
La differenza tra codice 7041 e codice 7034
Il codice 7041 riguarda solo il credito aggiuntivo previsto dall’art. 1, comma 448, della legge n. 199/2025. Non sostituisce il codice tributo del credito ZES ordinario. Per il credito di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023 resta il codice 7034, istituito con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024. Le imprese del settore agricoltura, pesca e acquacoltura che beneficiano del credito di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023 utilizzeranno invece il codice 7035, istituito con la risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025.
Questa distinzione va tenuta ferma anche nella contabilità interna. Il credito aggiuntivo non dovrebbe essere registrato in modo indistinto insieme al credito ZES principale. Una separazione contabile aiuta nei controlli successivi e nella corretta compilazione del quadro RU.
Tabella operativa per lo studio
La seguente tabella può essere usata come check-list interna prima della compensazione.
| Voce di controllo | Regola operativa |
|---|---|
| Comunicazione per il credito aggiuntivo | Verificare che la comunicazione ex provv. n. 56564/2026 sia stata trasmessa entro il 15 maggio 2026. |
| Codice tributo | Utilizzare il codice 7041 per il credito aggiuntivo ZES Unica (diverso dal codice 7034 del credito ZES ordinario). |
| Sezione F24 | Indicare il codice nella sezione “Erario”. |
| Compensazione | Compilare la colonna “importi a credito compensati”. |
| Riversamento | Usare la colonna “importi a debito versati” quando occorre restituire il credito. |
| Anno di riferimento | Inserire l’anno nel formato “AAAA” come da indicazioni della risoluzione n. 18/2026. |
| Periodo di utilizzo | Compensazione ammessa dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026. |
| Canale di invio | Trasmettere il modello F24 solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
| Importo massimo | Non superare l’importo fruibile risultante dal cassetto fiscale. Il totale ZES 2025 + credito aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa (cap al 75%). |
| Ricevuta di riconoscimento | Verificare la ricevuta di riconoscimento del credito aggiuntivo prima dell’invio dell’F24. |
| Transizione 5.0 | Controllare, per ciascun bene, che non sia stato ottenuto il credito ex art. 38 D.L. n. 19/2024. |
| Limite annuale quadro RU | Per questo credito non opera il limite annuale di € 250.000 di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Il credito aggiuntivo ZES è escluso dal tetto ordinario dei crediti da quadro RU. |
Cosa controllare prima dell’invio
Prima di compensare il credito, lo studio dovrebbe seguire una sequenza minima. Non lunga, ma rigorosa. Prima va recuperata la comunicazione integrativa ZES 2025. Poi va verificata la comunicazione per il credito aggiuntivo trasmessa tra aprile e maggio 2026. Infine va controllato l’importo riconosciuto nel cassetto fiscale.
Il controllo delle fatture resta centrale. La comunicazione integrativa 2025 si fondava sugli investimenti realizzati e sulla relativa documentazione. Qualunque anomalia già presente a monte può riflettersi anche sul credito aggiuntivo.
Attenzione anche ai casi di rideterminazione. Se l’investimento agevolato viene meno, o se emergono cause che incidono sul credito ZES originario, anche il contributo aggiuntivo subisce effetti proporzionali (art. 1, comma 450, L. n. 199/2025). L’importo indebitamente utilizzato va restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la causa di rideterminazione.
In presenza di crediti superiori a € 150.000, occorre considerare anche i controlli antimafia previsti dalla normativa richiamata dal provvedimento. Non è un passaggio solo formale: può incidere concretamente sui tempi di disponibilità del credito.
La lettura prudente per imprese e consulenti
Il codice tributo 7041 rende spendibile il credito aggiuntivo, ma non sana eventuali debolezze della pratica. La compensazione è l’ultima fase. Prima ci sono ammissibilità, comunicazione, riconoscimento, controlli e capienza effettiva del credito.
La scelta più sicura è costruire un fascicolo interno per ogni beneficiario. Dentro dovrebbero trovare spazio: la comunicazione integrativa ZES 2025, la comunicazione per il credito aggiuntivo (provv. 56564/2026), le ricevute di entrambe le trasmissioni, il prospetto di calcolo con il cap al 75%, il controllo sul cassetto fiscale e l’eventuale verifica Transizione 5.0 bene per bene.
Il credito aggiuntivo ZES Unica è ora operativo. Ma proprio quando un credito diventa utilizzabile, il margine di errore si riduce. E lo scarto dell’F24 è solo il primo segnale possibile di una pratica costruita in modo non pienamente solido.



