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Credito di imposta pagamenti elettronici in REDDITI 2026: quadro RU e F24

6 Luglio, 2026

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Il tax credit del 30% sulle commissioni per i pagamenti elettronici non è una misura scaduta, ma un’agevolazione a regime prevista dall’art. 22 del DL 124/2019, e per le commissioni maturate nel 2025 trova posto nel modello REDDITI 2026. Possono beneficiarne imprese, artisti e professionisti con ricavi o compensi 2024 non superiori a 400.000 euro, a condizione che le operazioni riguardino consumatori finali e strumenti di pagamento tracciabili. Il credito si usa solo in compensazione con F24, codice tributo 6916, e va riportato in dichiarazione nel quadro RU con codice credito H3. Poiché l’agevolazione rientra tra gli aiuti di Stato in regime de minimis, va compilato anche il prospetto del quadro RS con codice aiuto 58, prestando attenzione al massimale triennale di 300.000 euro e al concetto di impresa unica: un dettaglio spesso trascurato ma decisivo per non perdere il beneficio.

Il credito del 30% resta a regime

L’art. 22 del DL 124/2019 riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate. La norma riguarda le transazioni effettuate con carte di credito, debito, prepagate e altri strumenti elettronici tracciabili.

La misura opera per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso consumatori finali. Non basta, quindi, che l’incasso sia tracciato. Occorre anche che l’operazione sia riferibile a un cliente privato, non a un soggetto che agisce nell’ambito della propria attività economica.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Non concorre neppure al valore della produzione IRAP. Inoltre non rileva ai fini del rapporto previsto dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. La disciplina attuativa fa capo alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, che ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

Chi può usare il tax credit pagamenti elettronici

La soglia di accesso è il primo controllo da fare. Possono beneficiare del credito i soggetti che, nell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Per il modello REDDITI 2026, quando si dichiarano le commissioni relative al 2025, il parametro da guardare è il 2024. Un commerciante con ricavi 2024 pari a 386.000 euro può accedere al credito sulle commissioni 2025. Se i ricavi 2024 sono pari a 412.000 euro, il credito 2025 non spetta, anche se nel 2025 il volume d’affari scende.

La verifica va fatta con attenzione anche nei casi misti. Un professionista con più attività o con redditi dichiarati in quadri diversi deve guardare al totale rilevante dei compensi e ricavi. Nella prassi, qui nascono errori banali: si guarda il dato IVA dell’anno corrente, oppure il solo ramo d’attività collegato al POS. Non è l’approccio corretto.

Quali commissioni entrano nel calcolo

La base di calcolo è costituita dalle commissioni addebitate per transazioni elettroniche effettuate mediante strumenti tracciabili. Rientrano, in via ordinaria, carte di credito, carte di debito, prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico tracciabile.

La comunicazione dei dati è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 29 aprile 2020, ha individuato i dati da trasmettere: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero delle operazioni, operazioni riconducibili a consumatori finali e importo delle commissioni addebitate.

Un’avvertenza pratica. I canoni periodici del servizio POS non vanno trattati automaticamente come commissioni agevolabili. Rientrano nel calcolo quando si tratta di costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, secondo la logica indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate. Serve però il dato fornito dall’intermediario, non una ricostruzione libera fatta a fine anno.

Voce da controllare Trattamento operativo
Commissioni su carte private Agevolabili se riferite a consumatori finali e strumenti tracciabili.
Commissioni su carte aziendali Da escludere se l’operazione non riguarda un consumatore finale.
Canone POS con operazioni in franchigia Incluso nel calcolo se il costo fisso comprende operazioni in franchigia comunicate dal prestatore.
Commissioni 2025 Credito pari al 30%, se il limite 2024 dei ricavi o compensi è rispettato.

Come si usa il credito in F24

Il credito d’imposta si utilizza solo in compensazione. Il riferimento è l’art. 17 del DLgs. 241/1997. L’utilizzo può avvenire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il modello F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, il versamento rischia lo scarto. Il codice tributo da indicare è 6916, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”, istituito con la Risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020.

Nel campo “mese di riferimento” va indicato il mese di addebito delle commissioni. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno cui il credito si riferisce. È una gestione mensile, e questo non va perso di vista quando il credito viene poi riepilogato nella dichiarazione.

Dove indicarlo nel modello REDDITI 2026

Nel modello REDDITI 2026 il credito per le commissioni sui pagamenti elettronici va indicato nel quadro RU. Il codice credito da utilizzare è H3.

La compilazione segue la logica ordinaria dei crediti d’imposta: credito residuo, credito maturato, utilizzi in compensazione e credito da riportare. Le istruzioni richiamano, per questa agevolazione, i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 colonna 3, RU10 e RU12.

Il rigo più sensibile è RU5, colonna 3. Qui va riportato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Per REDDITI 2026, quindi, il dato riguarda le commissioni 2025.

Rigo Funzione nella compilazione
RU1 Codice credito H3.
RU2 Credito residuo da precedente dichiarazione, se presente.
RU5, colonna 3 Credito maturato sulle commissioni addebitate nel 2025.
RU6 Credito utilizzato in compensazione tramite F24.
RU12, colonna 2 Credito residuo da riportare alla dichiarazione successiva.

Il prospetto aiuti di Stato nel quadro RS

Il credito rientra nella disciplina degli aiuti di Stato in regime de minimis. Dal 1° gennaio 2024, il Regolamento (UE) 2023/2831 ha elevato il massimale complessivo da 200.000 a 300.000 euro, calcolato nell’arco di tre esercizi finanziari e riferito alla nozione di “impresa unica”, non alla singola partita IVA. Un contribuente che rispetta la soglia dei 400.000 euro di ricavi può comunque restare escluso dal beneficio se, sommando tutti gli aiuti de minimis ricevuti dal gruppo di imprese collegate, supera il plafond triennale.

Per questo motivo non basta la compilazione del quadro RU. Occorre anche il prospetto del quadro RS dedicato agli aiuti di Stato, al rigo RS401. Nel modello REDDITI 2026 il codice aiuto da utilizzare è 58, relativo al credito d’imposta per commissioni su pagamenti elettronici previsto dall’art. 22 del DL 124/2019.

La compilazione del rigo RS401 richiede più colonne, non solo il codice aiuto: forma giuridica del beneficiario, dimensione dell’impresa, codice ATECO dell’attività, settore (generalmente il codice 1, generale), importo dell’aiuto spettante (che coincide con il credito maturato nell’anno, non con quello utilizzato) e tipologia di costo, di norma il codice 20 per i costi non parametrati a costi specifici. Va inoltre compilato il rigo RS402, barrando la casella di assenza di impresa unica oppure indicando i codici fiscali delle imprese collegate.

Colonna/Rigo Dato da indicare
Col. 1 Codice aiuto 58.
Col. 12-15 Forma giuridica, dimensione impresa, codice ATECO, settore (di norma 1, generale).
Col. 17 e 29 Importo dell’aiuto, pari al credito maturato nell’anno.
Col. 26 Tipologia costo, di norma codice 20.
RS402 Assenza impresa unica, oppure codici fiscali delle imprese collegate.

Qui il punto cieco è frequente. Molti studi trattano il tax credit POS come un credito “minore” e si fermano al quadro RU, oppure compilano il codice aiuto senza verificare il rispetto del massimale triennale. L’omissione o l’errata compilazione del quadro RS, però, può generare incongruenze nel Registro nazionale aiuti e negli incroci automatizzati.

Esempi pratici di calcolo

Si consideri una libreria con ricavi 2024 pari a 248.000 euro. Nel 2025 riceve dal prestatore di servizi di pagamento rendiconti con commissioni agevolabili pari a 1.360 euro. Il credito spettante è pari a 408 euro, cioè il 30% di 1.360 euro.

Se nel corso del 2025 la libreria ha già compensato 250 euro tramite F24, nel quadro RU dovrà emergere il credito maturato di 408 euro e l’utilizzo di 250 euro. Il residuo da riportare sarà pari a 158 euro.

Altro caso. Uno studio tecnico ha compensi 2024 pari a 399.500 euro e commissioni agevolabili 2025 pari a 620 euro. Il credito è pari a 186 euro. La soglia è rispettata, perché il limite è “non superiore a 400.000 euro”. Se i compensi fossero stati pari a 400.001 euro, il beneficio non sarebbe spettato.

Il vecchio bonus POS non va confuso

Va tenuto distinto il credito sulle commissioni dai vecchi crediti legati all’acquisto, al noleggio o all’utilizzo di strumenti POS. Quelle agevolazioni, previste dall’art. 22-bis del DL 124/2019, hanno riguardato periodi limitati e non risultano operative per il 2025.

Questa distinzione evita un errore ricorrente. Nel modello REDDITI 2026 si deve gestire il credito del 30% sulle commissioni di pagamento elettronico. Non va riaperto, senza base normativa attuale, il filone dei crediti per acquisto o noleggio dei dispositivi POS.

La documentazione da conservare

Gli esercenti devono conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate. Il provvedimento attuativo richiede la conservazione per 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

Conviene archiviare i rendiconti mensili del prestatore, gli F24 di compensazione, il prospetto di calcolo annuale e la stampa del quadro RU e del quadro RS. Sembra un adempimento piccolo. In controllo, invece, diventa la prova principale della spettanza del credito.

La regola operativa per gli studi

Il metodo più sicuro è costruire un controllo in quattro passaggi. Primo: verificare il limite di 400.000 euro sull’anno precedente. Secondo: calcolare il 30% solo sulle commissioni effettivamente riconducibili a consumatori finali. Terzo: verificare il rispetto del massimale de minimis di 300.000 euro nel triennio, considerando l’impresa unica. Quarto: allineare F24, quadro RU e quadro RS.

La sostanza, però, resta semplice. Il tax credit pagamenti elettronici non è un bonus da rincorrere ogni anno. È un credito stabile, ma va dichiarato con precisione. Ed è proprio sui crediti piccoli che spesso si accumulano gli errori più fastidiosi.

Infografica

I Credito di imposta pagamenti elettronici

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