Quando un professionista in regime forfettario emette per sbaglio una fattura addebitando l’IVA – imposta che secondo la Legge 190/2014 non dovrebbe applicare – non si trova davanti a un passaggio automatico al regime ordinario. Però quella fattura va sistemata, e pure in fretta se possibile. La strada migliore è intervenire con una nota di credito, magari entro i tre mesi dalla data del documento sbagliato.
Le irregolarità nelle fatture con IVA esposta
I documenti di questo tipo presentano delle anomalie piuttosto chiare. Il contribuente che opera nel forfettario non ha titolo per esigere l’IVA in rivalsa dal cliente. E il cliente stesso – almeno in linea di massima – non potrebbe detrarre un’imposta che, di fatto, non è dovuta all’Erario. Certo, esiste una normativa generale che tutela chi detrae in buona fede anche un’IVA addebitata per errore, ma il problema a monte resta: quella fattura è irregolare.
Per rimettere le cose a posto serve un intervento basato sull’art. 26 del D.P.R. 633/1972. Quindi una variazione in diminuzione che permetta di annullare il pasticcio e ripartire col piede giusto.
Come intervenire: la procedura di rettifica
Il meccanismo prevede alcuni passaggi concatenati, niente di troppo complicato ma che vanno fatti con ordine.
Prima cosa: si emette una nota di variazione in diminuzione (quella che comunemente si chiama nota di credito) richiamando i commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto IVA. Con questo documento si va a stornare per intero la fattura che conteneva l’IVA esposta in modo improprio. In pratica si cancella quell’addebito errato e si “libera” il committente dall’obbligo di pagare un’imposta che non doveva essere richiesta. Per le note di credito relative a inesattezze della fatturazione vale il limite temporale di un anno dall’emissione della fattura originaria, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26. Decorso questo termine la rettifica in diminuzione dell’IVA non può più essere effettuata con recupero dell’imposta.
Secondo passaggio: si prepara una fattura nuova, stavolta corretta, senza IVA. Dentro va messa la formula standard che spiega il regime applicato – qualcosa come “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 – regime forfettario – non soggetta a IVA né a ritenuta d’acconto”. Può essere utile richiamare anche il numero e la data della fattura originaria che si è annullata, così chi controlla capisce subito il collegamento.
Terzo punto, forse il più delicato sul piano pratico: se l’IVA è stata davvero incassata, va restituita al cliente. Dal punto di vista contabile la nota di credito evidenzia lo storno dell’imposta, sul versante civilistico si tratta di rimborsare quella somma che era stata chiesta in più.
Gestione dell’IVA versata o dichiarata
Quando la regolarizzazione viene completata nei tempi giusti – diciamo prima della liquidazione o della dichiarazione di riferimento – quell’IVA indicata per sbaglio non dovrebbe nemmeno finire nei conteggi da versare all’Erario. Non va segnata come IVA a debito, punto.
Ma se per caso l’imposta è già stata:
- inserita in una comunicazione periodica LIPE o nel modello IVA,
- oppure addirittura versata al Fisco,
allora si apre uno scenario diverso. Scatta il tema del rimborso o della compensazione dell’IVA non dovuta. Qui la giurisprudenza – sia europea che italiana – ha chiarito che si può ottenere indietro quanto versato in modo indebito, a patto che non si verifichi un arricchimento senza motivo da parte del soggetto passivo. Tradotto: l’IVA dev’essere stata realmente restituita al cliente, altrimenti il rimborso si blocca.
C’è poi un altro aspetto da tenere d’occhio. Se il contribuente ha detratto l’IVA sugli acquisti, ha compilato le LIPE (le liquidazioni periodiche) e ha fatto i versamenti come se fosse in regime ordinario, allora il regime di favore non può più essere considerato valido. L’Agenzia delle Entrate lo ha precisato nella risposta a interpello 378/2021: in quel caso si esce proprio dal perimetro del forfettario perché si configura un comportamento concludente di applicazione del regime ordinario.
Tempi di intervento e cautele operative
L’erroneo addebito dell’IVA da parte del forfettario non determina automaticamente comportamento concludente legato all’applicazione del regime di contabilità semplificata. Tuttavia occorre procedere tempestivamente alla correzione, preferibilmente prima che il committente del documento eserciti il diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente indicata in fattura.
Emettere la nota di credito entro il trimestre della fattura sbagliata facilita la gestione contabile e riduce i rischi di contestazioni. Più passa il tempo, più diventa complicato spiegare perché non si è intervenuti prima, specie considerando il limite di un anno previsto per le rettifiche di inesattezze della fatturazione.
Sul piano pratico conviene verificare se il cliente ha già registrato quel documento e magari ha pure iniziato a detrarre l’IVA. In tal caso va avvisato subito della correzione, così può sistemare anche lui la sua contabilità senza creare ulteriori disallineamenti.
Una verifica attenta della propria posizione serve pure a capire se ci sono altri documenti emessi con la stessa svista. Meglio scoprirlo subito e fare una rettifica complessiva piuttosto che trovarsi le contestazioni più avanti, magari in sede di controllo.
Aspetti sanzionatori e ravvedimento
In caso di omessa o infedele fatturazione da parte del forfettario che erroneamente non ha addebitato l’IVA quando invece ne ricorrevano i presupposti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata.
La sanzione può sempre essere ridotta ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso con spontanea regolarizzazione da parte del contribuente. L’omessa o infedele fatturazione potrebbe essere sanata attraverso il ricorso al ravvedimento speciale, che consente di provvedere al pagamento di sanzioni ridotte nella misura di un diciottesimo del minimo.
Tabella riepilogativa delle azioni da intraprendere
| Azione | Riferimento normativo | Termine | Note |
|---|---|---|---|
| Emissione nota di credito | Art. 26 commi 2-3 DPR 633/1972 | Entro 1 anno per inesattezze | Storna integralmente la fattura errata |
| Nuova fattura corretta | Art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 | Immediato | Senza IVA con dicitura regime forfettario |
| Restituzione IVA incassata | Principi civilistici | Immediato | Solo se effettivamente incassata |
| Rimborso IVA versata | Giurisprudenza UE e nazionale | Nei termini ordinari | Senza arricchimento indebito |



