L’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla nuova campagna di controlli per l’anno d’imposta 2024, avvalendosi dell’incrociato automatizzato dei dati provenienti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici. Con il provvedimento protocollo n. 280268/2025 del 3 luglio 2025, l’amministrazione finanziaria ha definito le modalità operative per l’invio delle comunicazioni di compliance, segnando un nuovo capitolo nel rapporto tra fisco e contribuenti. La logica sottostante queste verifiche poggia su un sistema di analisi predittiva che mette a confronto i dati dichiarati con quelli effettivamente trasmessi al Sistema di Interscambio e alla piattaforma dei corrispettivi telematici. In sostanza, l’Agenzia dispone ormai di un archivio completo delle transazioni commerciali B2B e B2C, permettendo controlli di coerenza praticamente in tempo reale.
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Anatomia del Grande Fratello Fiscale: Come Funziona la Macchina dei Controlli
Il meccanismo è di una semplicità disarmante, ma di un’efficacia devastante. L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto algoritmi predittivi che analizzano in tempo reale tre flussi di dati: le fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI), i corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente, e infine i dati riportati nelle dichiarazioni IVA annuali.
Il sistema identifica automaticamente quattro macro-categorie di anomalie:
- La prima – e forse la più grave – riguarda la completa omessa presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2024. In questi casi, l’algoritmo rileva la presenza di fatture elettroniche o corrispettivi telematici registrati dal contribuente, ma l’assenza totale della corrispondente dichiarazione annuale.
- La seconda categoria concerne le dichiarazioni incomplete: presentate formalmente, ma prive del quadro VE (relativo alle operazioni attive) oppure del quadro VJ (necessario quando si ricevono fatture in regime di reverse charge). Uno scenario che, nella prassi applicativa, si verifica spesso per errori nella compilazione o per una mancata comprensione degli obblighi dichiarativi.
- La terza tipologia – particolarmente insidiosa – riguarda le dichiarazioni che riportano operazioni attive per importi inferiori a 1.000 euro, quando dai dati in possesso dell’amministrazione risultano cessioni per somme significativamente superiori. Il limite dei 1.000 euro, apparentemente modesto, nasconde una trappola: l’Agenzia confronta il volume d’affari dichiarato (rigo VE50) sommato alle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (rigo VE40) con l’ammontare effettivo delle operazioni registrate nel sistema.
- La quarta categoria, infine, riguarda il reverse charge: contribuenti che hanno ricevuto fatture in regime di inversione contabile ma non hanno compilato il relativo quadro VJ, violando così gli obblighi dichiarativi connessi a questo particolare regime fiscale.
Le Comunicazioni di Compliance: Contenuto e Modalità Operative
Le comunicazioni arrivano tramite Posta Elettronica Certificata al domicilio digitale del contribuente, ma sono consultabili anche all’interno del “Cassetto fiscale” e nell’applicativo web “Fatture e Corrispettivi”. Una duplice modalità di notifica che garantisce la tracciabilità dell’invio e l’accessibilità permanente del documento.
Il contenuto delle comunicazioni segue uno schema standardizzato ma estremamente dettagliato. Oltre ai dati identificativi del soggetto (codice fiscale, denominazione, cognome e nome), viene riportato il numero identificativo della comunicazione, la data di elaborazione, il codice atto e il periodo d’imposta di riferimento.
L’elemento più significativo è rappresentato dall’indicazione della data e del protocollo telematico della dichiarazione IVA eventualmente trasmessa per il periodo d’imposta 2024. In caso di mancata presentazione, viene invece riportata la data di elaborazione della comunicazione, consentendo al contribuente di ricostruire con precisione la tempistica degli adempimenti mancati.
Le comunicazioni includono inoltre istruzioni operative specifiche su come richiedere informazioni aggiuntive o segnalare all’Agenzia elementi non conosciuti, nonché le modalità dettagliate per regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Un aspetto procedurale di fondamentale importanza: la casella PEC da cui viene inviata la comunicazione non è abilitata a ricevere messaggi in entrata, pertanto eventuali risposte devono utilizzare esclusivamente i canali indicati nella comunicazione stessa.
Termini di Regolarizzazione e Regime Sanzionatorio
Il legislatore ha previsto un sistema articolato di termini per la regolarizzazione, differenziati in base alla tipologia di irregolarità riscontrata. La mancata presentazione della dichiarazione può essere sanata entro 90 giorni dal termine ordinario, ossia entro il 29 luglio 2025, pagando una sanzione di soli 25 euro secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 472/1997.
Un importo che può sembrare irrisorio, ma che nasconde una strategia precisa: incentivare l’adempimento spontaneo con sanzioni minimali, anziché procedere con accertamenti d’ufficio che comporterebbero sanzioni ben più gravose. La filosofia sottostante è quella del “bastone e carota”: massima severità nei controlli, ma massima clemenza per chi si autoregolarizza.
Per le altre tipologie di anomalie – omessa compilazione dei quadri VE o VJ, dichiarazione di operazioni attive per importi inferiori al reale – si applica la disciplina generale del ravvedimento operoso, con le significative modifiche introdotte dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Le nuove percentuali di riduzione rendono ancora più conveniente l’autodenuncia spontanea rispetto alle verifiche d’ufficio, creando un potente incentivo economico alla compliance volontaria.
Aspetti Procedurali e Tutele del Contribuente
La normativa garantisce al contribuente un ventaglio di diritti procedurali spesso sottovalutati nella pratica operativa. La facoltà di fornire chiarimenti o documentazione aggiuntiva si rivela particolarmente strategica nei casi di operazioni esenti, non imponibili o comunque caratterizzate da regimi speciali che possono non risultare immediatamente evidenti dall’analisi automatizzata.
Nella casistica applicativa più frequente, queste situazioni riguardano: operazioni intracomunitarie non correttamente identificate dal sistema; cessioni di beni usati in regime del margine; prestazioni di servizi esenti per natura (sanitarie, educative, finanziarie); operazioni agricole in regime speciale; cessioni di beni ammortizzabili con applicazione dell’IVA in sospensione.
Il contribuente può avvalersi degli intermediari abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni anche per fornire i chiarimenti richiesti, configurando un sistema di assistenza professionale che può rivelarsi decisivo per la corretta gestione della comunicazione di compliance.
Coordinamento con i Controlli della Guardia di Finanza: Profili Critici
Un aspetto di particolare delicatezza riguarda la condivisione automatica dei dati con la Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici, come previsto dal comma 636 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Questa integrazione configurava un sistema di controllo “a doppio binario” che solleva interrogativi sulla possibile sovrapposizione di competenze e procedure.
Il contribuente che riceve una comunicazione di compliance deve essere consapevole che i medesimi dati sono automaticamente a disposizione della Guardia di Finanza per eventuali verifiche operative. Tuttavia, il ravvedimento operoso resta possibile anche se sono già iniziate attività di verifica, salvo la notifica di atti specifici di accertamento. Una finestra di opportunità che richiede tempestività decisionale e consulenza specializzata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’emissione di cartelle di pagamento a seguito di controllo automatizzato non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che questo non riveli l’esistenza di errori specifici, creando un regime differenziato che premia la collaborazione spontanea.
Implicazioni Strategiche per la Compliance Aziendale
L’implementazione di questo sistema rappresenta un cambio di paradigma che richiede un ripensamento delle strategie di compliance aziendale. Le imprese devono prendere atto che l’era dei controlli campionari sta definitivamente tramontando, lasciando spazio a verifiche sistematiche e capillari che coprono potenzialmente il 100% delle transazioni commerciali.
Nell’esperienza applicativa emerge la crescente importanza di sistemi di controllo interno preventivo, che consentano di identificare e correggere le anomalie prima che vengano rilevate dal sistema dell’Agenzia delle Entrate. La formazione del personale addetto alla gestione fiscale diventa un investimento strategico, considerando che anche errori apparentemente minori possono generare segnalazioni automatiche.
Le statistiche dell’Agenzia delle Entrate evidenziano che nel 2024 sono state inviate oltre 3,2 milioni di comunicazioni ai contribuenti per favorire la compliance spontanea, portando a versamenti aggiuntivi per 4,5 miliardi di euro. Numeri che testimoniano l’efficacia del sistema e la sua capacità di generare gettito significativo attraverso l’autodenuncia.
Profili di Criticità e Scenari Evolutivi
Il sistema non è immune da criticità operative che meritano attenta valutazione. La standardizzazione degli algoritmi di controllo può generare falsi positivi in presenza di operazioni complesse o caratterizzate da regimi fiscali particolari. Le imprese che operano in settori con elevata componente di operazioni esenti o non imponibili potrebbero trovarsi sovraesposte a segnalazioni improprie.
Particolarmente delicata è la gestione delle operazioni intracomunitarie, dove la complessità normativa e la varietà di casistiche applicative possono confondere gli algoritmi automatizzati. Analoghe problematiche si presentano per le operazioni triangolari, i depositi IVA, le cessioni con riserva di proprietà e altre fattispecie che richiedono una valutazione caso per caso.
La possibilità di contestare le segnalazioni attraverso la fornitura di chiarimenti e documentazione rappresenta una valvola di sicurezza del sistema, ma richiede competenze specialistiche e capacità di argomentazione giuridica che non sempre sono disponibili in azienda.
Strategie Operative per la Gestione delle Comunicazioni
Di fronte a una comunicazione di compliance, il contribuente deve adottare un approccio metodico e strategico. La prima valutazione riguarda la fondatezza della segnalazione: un’analisi che richiede la ricostruzione completa delle operazioni del periodo d’imposta 2024 e il confronto con i dati dichiarati.
In caso di effettiva irregolarità , la regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso rappresenta quasi sempre la soluzione più conveniente, considerando le percentuali di riduzione sanzionatoria previste dalla normativa vigente. La tempestività dell’intervento è cruciale: i termini di 90 giorni per la mancata presentazione della dichiarazione sono perentori e non suscettibili di proroga.
Quando invece il contribuente ritiene infondata la segnalazione, la strategia deve orientarsi verso la fornitura di chiarimenti circostanziati e documentati. In questi casi, è opportuno avvalersi di assistenza professionale specializzata, considerando che la qualità dell’argomentazione giuridica può risultare determinante per l’esito della pratica.