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Controlli automatizzati liquidazione IVA

Controlli automatizzati liquidazione IVA nel 2026: come funziona il nuovo sistema di controllo

3 Novembre, 2025

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Quando parliamo di liquidazioni IVA automatizzate, entriamo in un territorio completamente nuovo della fiscalità italiana. La Legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo che cambierà il modo in cui l’Agenzia delle Entrate interagisce con i contribuenti, soprattutto quando la dichiarazione IVA non viene presentata o risulta incompleta. Non si tratta di una semplice novità procedurale, ma di una vera strategia di recupero del gettito che, secondo i dati allegati alla Manovra, genererà circa 646 milioni di euro di entrate aggiuntive nel triennio 2026-2027, con previsioni ancora più consistenti a medio termine.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Dal 2026, se viene omessa la dichiarazione IVA o i dati sono incompleti, l’Agenzia delle Entrate procederà automaticamente a liquidare l’imposta dovuta usando i dati di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE.
  • Non viene considerato il credito IVA precedente ma solo i versamenti già effettuati; ciò può generare debiti maggiorati se non si interviene entro 60 giorni.
  • Il contribuente ha 60 giorni per fornire chiarimenti/documenti o pagare: se paga entro questo termine, la sanzione si riduce a 1/3; gli interessi restano dovuti.
  • In mancanza di risposta, il debito passa automaticamente a ruolo con avvio della riscossione coattiva.
  • Non è possibile compensare l’IVA dovuta con crediti di altre imposte.
  • L’AdER potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche anche per il pignoramento presso terzi dei clienti dei debitori iscritti a ruolo.

Come cambia il sistema di controllo con le fatture elettroniche

L’articolo 25 del Disegno di Legge introduce uno strumento affatto nuovo: l’Agenzia delle Entrate potrà calcolare l’imposta dovuta utilizzando i dati presenti nei suoi archivi. Qui entra in gioco la riserva di informazioni rappresentata dalle fatture elettroniche, dai corrispettivi telematici e dalle comunicazioni LIPE. Questi dati non sono speculativi o desunti da accertamenti tradizionali, ma provengono direttamente dai sistemi informatici del Fisco stesso. In altre parole, il contribuente non può più sostenere di ignorare cosa il Fisco conosce sulla sua situazione.

Il meccanismo funziona così: se un contribuente non presenta la dichiarazione IVA annuale oppure la presenta senza i quadri necessari per il calcolo delle somme dovute, l’Amministrazione entra in azione in modo automatico. Non occorre aprire un procedimento di accertamento vero e proprio (almeno non immediatamente), ma piuttosto si attiva una procedura di liquidazione che potremmo definire “preventiva”. In sostanza, il Fisco gioca d’anticipo invece di aspettare mesi prima di iniziare controlli e verifiche complicate.

I dati utilizzati nella procedura automatizzata

Ciò che rende il sistema efficace è la qualità e la completezza dei dati disponibili. Nel calcolo automatico della liquidazione IVA, l’Agenzia utilizza tre fonti principali: i) le fatture elettroniche (sia quelle emesse che ricevute); ii) i corrispettivi trasmessi tramite sistemi telematici e registratori di cassa collegati; iii) gli elementi desumibili dalle comunicazioni trimestrali relative alle liquidazioni periodiche, comunemente dette LIPE. Nessun dato viene ignorato, e soprattutto, nessun dato richiede più comunicazioni al contribuente per essere acquisito.

Tuttavia, la procedura automatizzata comporta alcune semplificazioni che è opportuno notare. In primo luogo, non tiene conto del credito IVA che il contribuente potrebbe vantare da periodi precedenti. Se un’azienda aveva un credito residuo dell’anno prima, questo non entra nel calcolo della liquidazione automatica. Dall’imposta calcolata vengono sottratti solamente i versamenti già effettuati dal contribuente durante il periodo di riferimento. È una scelta consapevole, motivata dal desiderio di semplificare il procedimento, ma comporta rischi di sovrapposizione della tassazione se il contribuente non agisce prontamente.

Il diritto di replica: 60 giorni per chiarire e pagare

Una volta che l’Agenzia comunica l’esito della liquidazione, scatta un termine di 60 giorni. Non è un termine ordinario di prescrizione o di notificazione generica: è il termine entro il quale il contribuente deve fare scelte concrete. Può fornire documenti e chiarimenti per correggere il calcolo automatico (ad esempio, indicando il credito IVA pregresso che il sistema non ha considerato), oppure procedere direttamente al pagamento delle somme dovute comprensive di interessi e sanzioni.

Se il pagamento avviene entro i 60 giorni, la sanzione (prevista per l’omesso versamento) viene ridotta a un terzo della misura ordinaria. È un incentivo forte a non procrastinare, dato che la riduzione è automatica e garantita. Nel caso il contribuente fornisca elementi e dati utili che modificano l’importo richiesto, il Fisco emette una nuova comunicazione con la somma aggiornata. Da quel momento, ricomincia il conteggio dei 60 giorni per il pagamento.

Se invece scade il termine senza neppure una comunicazione da parte del contribuente, le somme vengono iscritte a ruolo. Non è una conseguenza astratta: significa che il debito passa direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che procede con le azioni coattive. A quel punto, il carico viene trattato come una cartella esattoriale vera e propria, con tutti gli effetti collaterali che questo comporta (avvio della riscossione coattiva, blocchi su conti correnti, pignoramenti, eccetera).

Sanzioni e interessi: la dimensione economica della violazione

Giova sottolineare che la sanzione per omesso versamento dell’imposta non è una penalità amministrativa minore. L’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede sanzioni dal 30% al 100% dell’imposta non versata, a seconda della gravità. Nel caso della liquidazione automatica, la sanzione viene determinata sulla base dell’imposta calcolata dal Fisco.

Accanto alla sanzione, corrono gli interessi legali, che si accumulano dal termine ordinario di versamento fino alla data di pagamento effettivo. Per chi ritarda di mesi o anni, questo può rappresentare una voce significativa. Se il contribuente paga entro i 60 giorni, la sanzione si riduce drasticamente (a un terzo), ma gli interessi rimangono dovuti integralmente.

Un aspetto decisivo riguarda la compensazione. Quando parliamo di somme dovute per effetto della liquidazione automatica, il contribuente non può utilizzare la compensazione orizzontale prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. In altre parole, non è possibile compensare il credito derivante da altre imposte (ad esempio, un credito IRES o IRPEF) contro l’IVA dovuta per la liquidazione. Questa limitazione esiste anche in caso di successiva iscrizione a ruolo: l’articolo 31 del decreto-legge 78/2010 esclude la compensazione nel procedimento di riscossione coattiva.

Il ruolo dell’Agenzia Riscossione nei dati delle fatture

Accanto all’articolo 25, la Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica che riguarda direttamente l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER). L’articolo 27 del testo, infatti, modifica quanto previsto dall’articolo 1, comma 5-bis del decreto legislativo 127/2015, che fino a oggi disciplina la conservazione e l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche. Attualmente, questi dati vengono memorizzati per otto anni e utilizzati dalla Guardia di Finanza, dall’Agenzia delle Entrate e dalle Dogane per analisi di rischio e controlli fiscali.

Da gennaio 2026, il panorama si allarga. L’Agenzia delle Entrate potrà mettere a disposizione dell’AdER i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori già iscritti a ruolo e dai loro coobbligati. Questi dati verranno estrapolati con riferimento ai sei mesi precedenti e indirizzati a un medesimo soggetto. L’obiettivo dichiarato è consentire analisi mirate al “riconoscimento di procedure esecutive presso terzi”.

In parole più chiare: se una società ha debiti verso l’Erario ed è iscritta a ruolo, l’Agenzia Riscossione potrà risalire ai clienti di quella società (attraverso le fatture emesse) e procedere a pignoramenti presso terzi delle somme dovute da quei clienti. È un meccanismo che amplia notevolmente il ventaglio di strumenti a disposizione della riscossione, riducendo i margini di evasione attraverso scarichi di responsabilità o interposizioni fittizie.

Scenario operativo: un esempio pratico di funzionamento

Supponiamo il caso di un’azienda di commercio che opera normalmente fino a giugno 2025, ma per distrazione amministrativa omette di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno fiscale 2024. L’Agenzia elabora i dati delle fatture elettroniche scaricate durante il 2024, calcola automaticamente l’IVA dovuta sulla base dei corrispettivi registrati, e invia una comunicazione nel settembre 2025. L’imposta calcolata è di 45.000 euro; gli interessi ammontano a circa 2.700 euro; la sanzione ordinaria sarebbe di 22.500 euro (50% dell’imposta).

L’imprenditore ha 60 giorni. Se contesta il calcolo e fornisce documenti che provano un credito IVA di 10.000 euro derivante da acquisti, il Fisco emette una nuova comunicazione ridimensionando l’imposta a 35.000 euro. Ricomincia il termine di 60 giorni. Se, invece, paga nei tempi, la sanzione scende a 7.500 euro (un terzo di 22.500), per una totalità di spesa di 55.200 euro anziché 70.200 euro.

Se l’azienda non fa nulla, il debito di 45.000 euro (più interessi e sanzione ordinaria) va a ruolo in novembre 2025, e l’Agenzia Riscossione inizia i suoi procedimenti coattivi. Nel frattempo, potrebbe anche acquisire informazioni sui clienti di questa azienda per procedimenti paralleli di pignoramento presso terzi.

Il contesto più ampio: la lotta all’evasione attraverso i dati

Occorre inserire questi meccanismi in una cornice più generale. La Legge di Bilancio 2026 non introduce solo la liquidazione automatica dell’IVA, ma parte di un disegno più articolato di utilizzo della banca dati fiscale per prevenzione e recupero dell’evasione. Il ricorso alle fatture elettroniche rappresenta il fondamento di questa strategia. Ogni transazione commerciale, ormai, lascia una traccia digitale: il Fisco non deve più fidarsi delle autodichiarazioni dei contribuenti, ma ha accesso a dati obiettivi e verificabili.

La relazione tecnica allegata alla Manovra quantifica l’impatto atteso: oltre ai 646 milioni stimati per il biennio 2026-2027, le proiezioni vanno fino a 964 miliardi di gettito aggiuntivo nel 2030 (cifra che probabilmente intende accumulare gli effetti nel medio-lungo termine, includendo non solo la liquidazione IVA ma anche altri interventi di controllo e riscossione). Si tratta di stime ovviamente prudenziali e soggette a variabilità, ma indicano chiaramente l’importanza strategica della misura.

Criticità e aspetti da monitorare

Nonostante l’efficienza teorica del sistema, la pratica applicativa porterà senza dubbio sfide interpretative. In primo luogo, la definizione di “elementi desumibili dalle LIPE” rimane ancora alquanto generica. L’Agenzia emetterà un provvedimento del suo Direttore per disciplinare le modalità operative, ma fino a quando questo documento non sarà pubblicato, rimangono margini di incertezza su come verranno gestiti i dati nelle comunicazioni periodiche.

Un secondo profilo riguarda i crediti IVA precedenti. Il sistema semplificato non li considera, il che è logico dal punto di vista dell’efficienza procedimentale, ma crea disparità di trattamento tra contribuenti negligenti e diligenti. Chi ha sempre pagato puntualmente le liquidazioni periodiche avrebbe potuto vantare crediti residui legittimi; chi omette la dichiarazione, non può farvalere questi crediti nella procedura automatica (salvo fornire prove documentali entro i 60 giorni).

Un terzo aspetto concerne il coordinamento con il D.Lgs. 471/1997. L’articolo che disciplina le sanzioni per omesso versamento rimane applicabile, ma alcune eccezioni vengono introdotte. L’avvenuta comunicazione della liquidazione esclude l’applicazione dell’articolo 5, comma 1-bis (che consente riduzioni ulteriori in certe circostanze). Questo potrebbe irrigidire la posizione del Fisco in taluni casi dove, in passato, era possibile negoziare margini di flessibilità.

Tempistiche e implementazione

L’articolo 25 del disegno di legge di Bilancio diventerà effettivo a partire dal 1° gennaio 2026 (data più probabile, salvo diversa indicazione del provvedimento attuativo). Prima di quella data, l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare le disposizioni attuative, i template di comunicazione al contribuente, i criteri di selezione dei dati e le modalità di gestione delle repliche.

È prudente supporre che nei primi mesi di applicazione vi sarà un incremento notevole di comunicazioni da parte dell’Agenzia. Le imprese dovrebbero prepararsi sin d’ora a mettere in piedi processi interni di monitoraggio e di pronta reazione quando riceveranno comunicazioni di liquidazione automatica. Un consulente tributario esperto diventa pressoché essenziale per interpretare correttamente gli esiti della liquidazione e per supportare eventuali contestazioni.

Tabella riassuntiva

Elemento Dettaglio
Normativa Art. 25 D.Lgs. Bilancio 2026 (nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/1972)
Presupposto Omessa presentazione dichiarazione IVA o presentazione senza quadri necessari
Dati utilizzati Fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni LIPE
Esclusione Credito IVA precedente (considerato solo se documentato dal contribuente)
Comunicazione al contribuente Entro 60 giorni dalla ricezione
Azioni possibili Pagamento; Fornitura di elementi/chiarimenti; Ricorso/contestazione
Riduzione sanzione Da 100% a 33% se pagamento entro 60 giorni
Mancata risposta Iscrizione a ruolo; avvio riscossione coattiva
Nuova comunicazione Se elementi forniti modificano importo; nuovo termine di 60 giorni
Compensazione Esclusa (né horizontale né in riscossione coattiva)
Gettito stimato 646 milioni (2026-2027); 964 miliardi (prospettiva 2030)
Data entrata in vigore 1° gennaio 2026 (presumibilmente)

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