Il decreto legislativo correttivo cosiddetto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, interviene sul concordato preventivo biennale su due fronti: consentirebbe di correggere spontaneamente gli errori commessi nella dichiarazione usata per costruire la proposta, riducendo il rischio di decadenza, e riaprirebbe un ravvedimento speciale esteso alle annualità dal 2020 al 2023, riservato a chi rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027.
Premessa
Una premessa che cambia il modo di leggere tutto il resto: alla data in cui scriviamo il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non è quindi diritto vigente, e i suoi effetti decorreranno dalla pubblicazione secondo i regimi transitori che il testo definitivo stabilirà. Per questa ragione le novità descritte qui sono al condizionale: l’impianto è quello uscito dal Consiglio dei ministri, ma numeri di comma, termini e importi vanno riscontrati sul testo pubblicato prima di trasformarli in una scelta per il cliente.
Fine dell’immodificabilità del concordato
Fino a oggi il sistema non prevede la possibilità di intervenire per correggere gli errori commessi nell’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), qualunque ne sia l’origine. Accettata la proposta, quella resta. E alla correttezza dei dati usati per determinare il reddito concordato sono collegate alcune delle cause di decadenza disciplinate dall’articolo 22 del Dlgs 13/2024.
Il correttivo riscrive gli articoli 19 e 22 del Dlgs 13/2024 e supera la regola dell’immodificabilità. Il punto vale la pena sottolinearlo perché è quello di maggiore impatto pratico: la facoltà di correggere non sarebbe riservata a chi rinnova, ma aperta a tutti i soggetti che hanno aderito al concordato, mentre il ravvedimento speciale sugli anni pregressi resterebbe appannaggio dei soli rinnovi.
Come funzionerebbe la correzione degli errori
La nuova disposizione inserita nell’articolo 19 consentirebbe al contribuente di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi e altri dati indicati in dichiarazione o comunicati ai fini della proposta di concordato. La sanzione prevista dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997 sarebbe definibile con il ravvedimento operoso, secondo l’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Il reddito, o il valore della produzione netta, concordato verrebbe rideterminato sulla base dei dati modificati o integrati.
La logica è lineare. Se la dichiarazione di base per la costruzione del Cpb è sbagliata, e di conseguenza si è aderito a una proposta costruita su numeri non corretti, il problema si può risolvere: si accede spontaneamente al ravvedimento operoso, si corregge la dichiarazione e si ricalcola il concordato. Il nuovo calcolo è quello che fa fede.
Attenzione a un dettaglio operativo che pesa sulla parcella e sui tempi: se l’errore emerge quando il Cpb è già in corso, la dichiarazione da ravvedere non è soltanto quella di base usata per costruire la proposta. Vanno corrette anche quella, o quelle, dei periodi in cui il concordato calcolato sui dati sbagliati è già stato applicato.
Decadenza: resta la soglia del 30%
L’articolo 22 del Dlgs 13/2024 regola le cause di decadenza dal Cpb, che nella maggior parte dei casi scattano a fronte di violazioni fiscali commesse da chi ha aderito. Anche questo articolo verrebbe riscritto.
Nell’impianto attuale la correzione spontanea della dichiarazione di base è essa stessa un problema: quando dalla modifica o integrazione deriva una quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta diversa da quella su cui si è formata la proposta, si apre una causa di decadenza. Il contribuente che si autodenuncia, in pratica, rischia di perdere comunque il concordato.
Con la riscrittura la decadenza sarebbe agganciata a una soglia quantitativa: gli errori o le omissioni nei dati comunicati rilevano quando determinano un reddito, o un valore della produzione netta, superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato. Sotto quella soglia, la correzione produce solo la rideterminazione del concordato e il pagamento del dovuto.
Qui serve prudenza, ed è il punto su cui conviene non correre. La soglia del 30% va calcolata sul reddito concordato ante integrazione, e va verificata anche quando la correzione è spontanea: dalle prime letture del provvedimento non emerge una franchigia generalizzata per chi si ravvede, ma una soglia che vale in entrambe le direzioni. Prima di presentare un’integrativa su un Cpb in corso, quindi, il calcolo dello scostamento va fatto a monte: se il ricalcolo supera il 30%, la correzione può restare doverosa, ma non salva il concordato, e occorre dirlo al cliente prima e non dopo.
Il tema non è solo di imposta corrente. La decadenza dal Cpb travolge anche l’eventuale ravvedimento speciale già utilizzato per gli anni pregressi, che perde efficacia: chi ha investito su una sanatoria collegata al concordato ha un interesse quantificabile a tenerlo in piedi.
Torna il ravvedimento speciale, ma solo per chi rinnova
Il correttivo introdurrebbe un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023, riservato ai contribuenti Isa che, avendo aderito al concordato per il primo biennio, rinnovano l’adesione per il 2026-2027. Non è una sanatoria aperta a tutti, ma un incentivo mirato a chi conferma lo strumento.
| Misura | Contenuto |
|---|---|
| Ravvedimento speciale | Periodi d’imposta dal 2020 al 2023, solo per chi rinnova il Cpb per il 2026-2027 |
| Correzione degli errori | Aperta a tutti gli aderenti al Cpb, non solo a chi rinnova |
| Agevolazione annualità Covid | Riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva per il 2020 e il 2021 |
| Versamento minimo | 1.000 euro per ciascuna annualità regolarizzata, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali |
| Rateazione | Nessun interesse sui pagamenti rateali collegati al rinnovo per il 2026-2027 |
| Termini di accertamento | Riduzione di due anni per i periodi concordati; proroga per le annualità sanate; slittamento al 31 dicembre 2027 dei termini in scadenza al 31 dicembre 2026 |
| Decorrenza | Dal biennio 2026-2027, previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale |
Come si calcolerebbe l’imposta sostitutiva
Per ciascuna annualità che si intende sanare, la base imponibile è la differenza tra il reddito già dichiarato in quell’anno e un valore incrementato in funzione del punteggio Isa conseguito nello stesso periodo. In concreto, la base coincide con l’incremento forfettario. Le percentuali sono scaglionate così: 5% con Isa pari a 10; 10% con Isa tra 8 e 10; 20% con Isa tra 6 e 8; 30% con Isa tra 4 e 6; 40% con Isa tra 3 e 4; 50% con Isa inferiore a 3.
Sulla base così ottenuta si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Ires con aliquota variabile: 10% per punteggio Isa pari o superiore a 8, 12% per punteggio tra 6 e 8, 15% per punteggio inferiore a 6. Ai fini Irap l’aliquota è fissa al 3,9%. Il versamento non può comunque essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità regolarizzata, con riferimento alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.
Un esempio. Un artigiano con partita Iva, punteggio Isa pari a 7 sia nel 2021 sia nel 2023, rinnova il Cpb per il 2026-2027 e decide di sanare entrambe le annualità.
Per il 2023 il reddito dichiarato è 60.000 euro. L’incremento forfettario del 20% porta la base imponibile a 12.000 euro; l’imposta sostitutiva al 12% è pari a 1.440 euro, importo superiore al minimo, quindi dovuto per intero.
Per il 2021, anno Covid, il reddito dichiarato è 30.000 euro. La base imponibile forfettaria è 6.000 euro, l’imposta al 12% sarebbe 720 euro, ridotta del 30% a 504 euro. Scatta però il versamento minimo: si pagano 1.000 euro. Totale per le due annualità: 2.440 euro ai fini delle imposte sui redditi, cui si aggiunge l’imposta sostitutiva Irap al 3,9%, da calcolare a parte su ciascun anno per i soggetti che vi sono tenuti.
Due avvertenze di calcolo che in studio fanno la differenza. La percentuale di incremento e l’aliquota dipendono dal punteggio Isa di ciascun anno, non da quello dell’ultimo periodo: su quattro annualità le combinazioni possono essere quattro diverse. E il minimo di 1.000 euro rende antieconomica la sanatoria delle annualità con redditi bassi o con punteggi alti, dove l’imposta teorica resta ampiamente sotto la soglia: la scelta di quali anni definire va fatta anno per anno, non in blocco.
Tempi di versamento e cause ostative
Il ravvedimento speciale non sarebbe ammesso in presenza di processi verbali di constatazione o di atti di accertamento già notificati per le annualità interessate. È una finestra che si chiude con la prima attività di controllo formalizzata, e questo suggerisce di verificare per tempo la posizione dei clienti che hanno controlli in corso.
Il versamento sarebbe collocato nel 2027, in unica soluzione oppure in forma rateale, con la previsione di non applicazione degli interessi sulle rate per chi rinnova. La data esatta di apertura e chiusura della finestra e il numero massimo di rate sono i dati che più di ogni altro vanno letti sul testo pubblicato in Gazzetta: sono cambiati nelle versioni successive dello schema e non è prudente pianificare la liquidità del cliente su un numero non ancora definitivo.
Sul piano degli effetti, il perfezionamento della procedura inibirebbe, per le annualità sanate, le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo fondate sull’articolo 39 del Dpr 600/1973, secondo lo schema già sperimentato con il ravvedimento speciale collegato al primo biennio di concordato. A fronte di questo scudo, i termini di decadenza per l’accertamento delle annualità definite verrebbero prorogati: è il prezzo della sanatoria, e va messo nel conto quando si valuta la convenienza.
Gli altri vantaggi per chi rinnova
Chi rinnova il concordato per il biennio 2026-2027 otterrebbe benefici premiali ampliati rispetto a quelli ordinari collegati agli Isa: la soglia per l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione dei crediti salirebbe a 100.000 euro annui per l’Iva e a 70.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap; l’esonero dal visto o dalla garanzia varrebbe anche per i rimborsi Iva entro le stesse soglie; i termini di decadenza per l’accertamento sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo si ridurrebbero di due anni.
Per tutti i soggetti Isa che rinnovano l’adesione, inoltre, i termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2026 slitterebbero di un anno, al 31 dicembre 2027, a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento speciale. È una proroga che agisce in senso opposto alla riduzione biennale sui periodi concordati e che, nel bilancio complessivo, va calcolata sul singolo cliente e non data per favorevole a priori.
Sul fronte della compagine sociale, per le società e le associazioni professionali che rinnovano l’adesione, l’ingresso di nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano conseguito redditi da lavoro dipendente, assimilati, d’impresa o di lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro non farebbe scattare l’esclusione dal concordato. È la risposta a una rigidità che, nel primo biennio, aveva penalizzato gli studi associati in fase di ricambio generazionale.
Cosa fare adesso
Nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta, il lavoro utile è di censimento. Per i clienti che hanno aderito al primo biennio conviene individuare le posizioni con errori noti nei dati usati per la proposta, quantificare lo scostamento rispetto al reddito concordato e verificare se resta sotto o sopra il 30%: è quel numero, e non la buona fede, a determinare se la correzione salva il concordato. Per i potenziali rinnovi, va preparata una simulazione anno per anno del costo della sanatoria 2020-2023, tenendo conto del punteggio Isa di ciascun periodo e del minimo di 1.000 euro. Le decisioni si prendono dopo, sul testo pubblicato.
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