L’introduzione sperimentale del Concordato preventivo biennale per i contribuenti forfettari ha rappresentato – almeno per il periodo d’imposta 2024 – una significativa novità nel panorama tributario italiano. Con l’abrogazione ormai prossima attraverso il decreto correttivo, si tratta di analizzare le modalità dichiarative per chi, pur avendo aderito al CPB, si è trovato a dover abbandonare il regime forfettario nel corso dello stesso 2024. La disciplina si articola in scenari differenti, ciascuno caratterizzato dal superamento di soglie specifiche che determinano – nella prassi applicativa – conseguenze dichiarative distinte e talvolta complesse.
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Permanenza nel forfettario: compilazione del quadro LM
Quando il contribuente mantiene il regime forfettario, ossia percepisce ricavi o compensi entro la soglia di 85.000 euro (art. 1, comma 54, L. 190/2014), la fuoriuscita opera solamente dal periodo d’imposta successivo. In questo caso – come spesso accade nella casistica comune – la gestione del CPB richiede esclusivamente la compilazione del quadro LM.
Gli adempimenti si concentrano su specifici righi del modello:
- Righi LM22-LM27: devono riportare, per ciascuna attività esercitata, i componenti positivi percepiti e il relativo reddito determinato mediante applicazione del coefficiente di redditività. È un aspetto che nella pratica professionale spesso genera perplessità, soprattutto quando si esercitano attività multiple;
- Rigo LM32: accoglie l’eventuale adesione al regime di imposizione sostitutiva sul reddito incrementale (art. 31-bis, D.Lgs. 13/2024). Si tratta di un’opzione che – nell’esperienza applicativa – viene spesso trascurata nonostante i potenziali vantaggi;
- Rigo LM33: indica la quota del reddito concordato soggetto all’imposizione sostitutiva ordinaria (15% o 5% per le nuove attività). Il calcolo si basa sul reddito concordato ovvero, qualora si sia optato per l’imposizione sostitutiva incrementale, sul reddito concordato al netto della base imponibile già indicata in LM32;
- Rigo LM34: riporta il reddito effettivo, corrispondente alla sommatoria dei redditi dei righi LM22-LM27;
- Rigo LM36: accoglie il reddito concordato (già indicato in LM33) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fuoriuscita immediata: disciplina del quadro CP
Lo scenario muta radicalmente quando il contribuente supera la soglia di 100.000 euro (art. 1, comma 71, L. 190/2014) senza raggiungere quella di 150.000 euro che determinerebbe la cessazione del CPB. In questo caso, il regime forfettario cessa di produrre effetti dal medesimo periodo d’imposta, con conseguenze dichiarative ben più articolate.
Il reddito concordato – pur mantenendo la possibilità di beneficiare dell’imposizione sostitutiva opzionale – deve essere assoggettato a IRPEF secondo le aliquote ordinarie. L’ex contribuente forfettario si trova quindi a dover compilare il quadro CP, con particolare riferimento a:
- Righi CP1 e CP2: destinati a riportare l’eventuale adesione al regime di imposizione sostitutiva sul reddito incrementale (art. 31-bis, D.Lgs. 13/2024), da indicare nella colonna 5A. È opportuno notare che, in tale ipotesi, il contribuente – pur assoggettando il reddito concordato a IRPEF – applica le aliquote dell’imposizione sostitutiva forfettaria (10% ordinaria, 3% per le nuove attività);
- Sezioni II e III: disciplinano rispettivamente il reddito d’impresa e quello di lavoro autonomo, con la finalità di determinare le rettifiche applicabili al reddito concordato. Il reddito concordato rettificato – base di calcolo delle imposte – corrisponde alla sommatoria algebrica del reddito concordato (al netto dell’eventuale base imponibile soggetta a imposizione sostitutiva) e delle variazioni previste dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024.
Altre cause di fuoriuscita dal forfettario
L’impostazione descritta – che prevede l’applicazione dell’imposizione sostitutiva di cui all’art. 31-bis del D.Lgs. 13/2024 ma la liquidazione secondo aliquote ordinarie – trova applicazione in tutti i casi di fuoriuscita dal forfettario a decorrere dal 2024 per le altre cause ostative contemplate dall’art. 1, commi 54, lett. b), e 57, L. 190/2014.
Nella casistica comune si pensi, ad esempio, al contribuente che nel 2023 operava in regime forfettario e ha aderito al CPB per il 2024, ma è fuoriuscito dal regime già dal 2024 per aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. In tale circostanza – come talvolta interpretato dalla giurisprudenza di merito – si applica la medesima disciplina dichiarativa.
Superamento della soglia di cessazione del CPB
Qualora il contribuente forfettario percepisca ricavi o compensi superiori a 150.000 euro (art. 32, comma 1, lett. b-bis, D.Lgs. 13/2024), il CPB cessa immediatamente di produrre effetti. In questo scenario – fortunatamente raro nella pratica – è necessario liquidare le imposte secondo i criteri ordinari sulla base del reddito effettivo.
Il quadro CP deve comunque essere compilato, seppur limitatamente alla comunicazione dell’avvenuta cessazione del concordato.