Gli ISA 2026 riguardano il periodo d’imposta 2025 e si applicano attraverso 173 modelli, di cui 85 revisionati con il D.M. 31 marzo 2026. La novità più rilevante per l’operatività degli studi è il passaggio obbligatorio alla classificazione ATECO 2025, con impatti diretti sull’individuazione dell’indice corretto e, per chi ha aderito al Concordato preventivo biennale, sulla nuova proposta 2026-2027. Il punteggio ISA non è un adempimento statistico: condiziona l’accesso ai benefici premiali – esonero dal visto di conformità, rimborsi IVA senza garanzia, esclusione da accertamenti e riduzione dei termini di controllo – con soglie differenziate a partire da 8 fino a 9 secondo il provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026. Chi ricade in una causa di esclusione perde l’accesso al regime premiale anche compilando il modello. Prima di trasmettere Redditi 2026, conviene fare il controllo preventivo: attività prevalente, multiattività, cause di esclusione, quadro A e simulazione del punteggio.
ISA 2026 tra Redditi e affidabilità fiscale
Il modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2026. Va trasmesso insieme alla dichiarazione, quando il contribuente esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale è stato approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale.
La disciplina di riferimento resta l’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. L’Amministrazione finanziaria attribuisce al contribuente un punteggio da 1 a 10, basato su dati contabili, dati strutturali, variabili precalcolate e indicatori elementari.
Il punteggio non è un voto morale. È un indicatore statistico fiscale che segnala quanto la posizione dichiarata appare coerente con il modello economico dell’attività svolta. Un punteggio basso non prova automaticamente evasione, ma aumenta il profilo di rischio. Un punteggio alto apre la strada al regime premiale.
Gli ISA non servono solo a compilare un quadro. Incidono su compensazioni, rimborsi IVA, termini di accertamento, disciplina delle società non operative, presunzioni semplici e controlli. Nella prassi di studio vanno letti prima dell’invio della dichiarazione, non dopo.
Le principali novità ISA 2026
Per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare con Redditi 2026, la struttura ISA si presenta con 173 modelli complessivamente applicabili. Tra questi, 85 sono stati oggetto di revisione con il D.M. 31 marzo 2026, con interventi sui comparti manifatture, servizi, commercio e professioni.
Il D.M. 15 aprile 2026 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2026 – introduce i correttivi congiunturali straordinari, che incidono sugli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia con la funzione di adeguare il risultato ISA allo scenario economico del periodo d’imposta 2025.
La modulistica, con relative istruzioni, è stata approvata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026. Il provvedimento del 22 aprile 2026, prot. n. 123160, ha poi individuato i livelli di affidabilità fiscale che consentono l’accesso ai benefici premiali per il periodo d’imposta 2025.
| Area | Novità o conferma | Impatto operativo |
|---|---|---|
| Modelli ISA | 173 modelli applicabili per il periodo d’imposta 2025 | Occorre individuare l’indice corretto in base all’attività prevalente e ad ATECO 2025 |
| Revisioni | 85 ISA revisionati, di cui alcuni con revisione anticipata | Non basta replicare la logica usata l’anno precedente |
| Correttivi | Correttivi congiunturali straordinari – D.M. 15 aprile 2026, GU 27 aprile 2026 | Il punteggio può cambiare per effetto dello scenario economico |
| ATECO | Applicazione obbligatoria della classificazione ATECO 2025 | Serve una verifica dei codici indicati nel modello |
| CPB | Dati ISA rilevanti anche per la nuova proposta 2026-2027 | La compilazione può incidere sul Concordato preventivo biennale |
Tra le modifiche settoriali segnalate dalle istruzioni, il precedente indice DM1U del commercio al dettaglio alimentare viene suddiviso in tre diversi indici: EM01A per il commercio al dettaglio alimentare, EM01B per frutta e verdura, EM01C per pesce, crostacei e molluschi.
Le attività ospedaliere seguono una diversa ricollocazione. L’indice DG11U viene soppresso. Le attività confluiscono in EG57U per le attività ospedaliere in forma d’impresa, EK10U per quelle in forma di lavoro autonomo ed EK19U per il trasporto di pazienti in ambulanza.
Altre confluenze riguardano il commercio di articoli usati: il commercio al dettaglio di abbigliamento di seconda mano confluisce nell’FM05U; il commercio di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano confluisce nell’FM15A. I servizi di alloggio in aziende ittiche e le attività di ristorazione connesse confluiscono nell’EG02U.
Attività prevalente: il primo controllo
L’attività prevalente è l’attività dalla quale deriva, nel periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o compensi. Nella pratica può creare errori frequenti che nascono già in questa prima fase.
Il contribuente che svolge più attività deve prima verificare se due o più attività rientrano nello stesso ISA. In quel caso i ricavi o compensi delle attività comprese nel medesimo indice vanno sommati. Solo dopo si confrontano i risultati con le altre attività.
Questa regola evita un errore ricorrente: guardare solo al singolo codice ATECO. L’ISA, invece, può coprire più codici attività. Se si ignora questa aggregazione, si può scegliere l’indice sbagliato, con una catena di conseguenze: modello errato, dati incoerenti, punteggio non attendibile.
L’attività prevalente va individuata nella stessa categoria reddituale. Se un contribuente svolge attività d’impresa e attività professionale, occorre valutare separatamente l’attività prevalente per ciascuna categoria. Può quindi accadere che siano applicabili due ISA diversi.
Soggetti obbligati ed esclusi dagli ISA
Gli ISA si applicano ai contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, quando l’attività prevalente rientra in un ISA approvato e non esiste una causa di esclusione.
Le cause di esclusione principali riguardano l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, il superamento dei limiti di ricavi o compensi, il non normale svolgimento dell’attività, l’applicazione del regime forfetario o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.
Resta escluso anche il contribuente che esercita più attività d’impresa non rientranti nello stesso ISA, se i ricavi delle attività non considerate dall’indice dell’attività prevalente superano il 30% del totale. In questo caso, però, l’esclusione non significa esonero dalla compilazione: il modello va comunque presentato per l’acquisizione dei dati.
I soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA ai sensi del Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972 sono esclusi dall’applicazione, ma restano obbligati alla compilazione del modello.
| Caso | Applicazione ISA | Compilazione modello |
|---|---|---|
| Attività iniziata nel 2025 | No | Di regola no, salvo istruzioni specifiche |
| Attività cessata nel 2025 | No | Di regola no |
| Regime forfetario | No | No, in via ordinaria |
| Multiattività oltre soglia 30% | No | Sì, per acquisizione dati |
| Gruppo IVA | No | Sì, per acquisizione dati |
| Professione esercitata in forma d’impresa per specifici ISA | Causa di esclusione | Sì, se rientra negli indici indicati |
Per il periodo d’imposta 2025 rientrano tra le attività professionali esercitate in forma d’impresa – soggette a causa di esclusione ma con obbligo di compilazione del modello – gli studi di ingegneria, gli studi legali, i servizi forniti da dottori commercialisti, gli studi di architettura e i servizi veterinari.
Un passaggio da non trascurare: sono state eliminate le cause di esclusione applicabili agli enti del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle imprese sociali. Questo cambia l’analisi rispetto alle annualità precedenti.
Quando l’attività non è normale
Il non normale svolgimento dell’attività è una causa di esclusione, ma non può essere usata in modo generico. Serve una situazione effettiva, documentabile e coerente con le istruzioni.
Rientrano tra i casi tipici la liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale; il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale per ritardi nella costruzione dell’impianto o per mancato rilascio delle autorizzazioni; l’interruzione dell’attività per l’intero periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali; la cessione in affitto dell’unica azienda; la sospensione dell’attività comunicata alla Camera di Commercio.
Attenzione alla modifica dell’attività in corso d’anno. Se un contribuente passa da un’attività compresa in un ISA a un’altra attività compresa in un ISA diverso, può verificarsi una causa di esclusione. Se però le due attività rientrano nello stesso ISA, la causa non opera.
Per i professionisti rileva anche l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari. Per i territori colpiti da eventi sismici, rilevano i danni ai locali, i danni rilevanti alle scorte, l’impossibilità di accedere ai locali o la riduzione significativa dell’attività per effetto della crisi del cliente principale ubicato nell’area colpita.
La disciplina delle imprese multiattività
Le imprese multiattività richiedono una lettura a parte. Se il contribuente esercita due o più attività d’impresa non comprese nello stesso ISA, occorre verificare il peso delle attività non rientranti nell’indice dell’attività prevalente. Se tali ricavi superano il 30% dei ricavi complessivi, l’ISA non si applica, ma il contribuente deve compilare il modello dell’attività prevalente, compreso il prospetto multiattività, a soli fini di acquisizione dati.
Nel prospetto si indicano il codice ISA dell’attività prevalente e i relativi ricavi, i ricavi dell’attività secondaria principale, i ricavi da aggi o ricavi fissi e i ricavi delle altre attività. Il dato dei ricavi non coincide con il mero fatturato: le istruzioni richiamano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a), b), g) e h) del TUIR, più le variazioni delle rimanenze relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Nel quadro F la formula è: F01 + F02 campo 1 – F02 campo 2 + F07 – F06.
ATECO 2025 e modello ISA 2026
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025. Dal 1° aprile 2025 la nuova tabella è adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, con impatto diretto sugli ISA 2026.
L’adozione di ATECO 2025 non impone, da sola, una dichiarazione di variazione dati. Le istruzioni richiamano le precedenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate secondo cui non è necessario presentare una variazione solo per effetto della nuova classificazione. Il discorso cambia quando il contribuente ritiene che una nuova codifica rappresenti meglio l’attività svolta.
Se è iscritto al Registro delle Imprese, la comunicazione passa dalla Comunicazione Unica. Se non è iscritto, utilizza i modelli dell’Agenzia delle Entrate: AA7/10 per società ed enti, AA9/12 per imprese individuali e professionisti, AA5/6 per enti non commerciali, ANR/3 per identificazione diretta IVA del soggetto non residente.
Se invece è cambiata l’attività prevalente e il contribuente non ha comunicato la modifica, può indicare il codice corretto in Redditi 2026 e presentare la variazione dati entro il termine di presentazione della dichiarazione. In questo caso, secondo la risoluzione n. 112/E del 2001, non si applicano sanzioni.
Punto specifico per i soggetti in CPB. La risposta all’interpello n. 236 del 10 settembre 2025 chiarisce un passaggio rilevante per chi ha aderito al Concordato preventivo biennale: il cambio del codice attività a seguito dell’aggiornamento ATECO 2025, anche qualora comporti l’applicazione di un ISA diverso, non determina la cessazione dal CPB, in quanto non si configura un cambio sostanziale nell’attività effettivamente svolta. Vale però la condizione che l’attività nel biennio concordatario corrisponda a quella svolta nel periodo antecedente.
Compilazione del modello ISA 2026
I contribuenti tenuti alla presentazione devono barrare la casella ISA nella prima pagina del modello Redditi 2026. La compilazione richiede due categorie di dati: quelli contabili (ricavi, costi, rimanenze, beni strumentali, reddito o perdita) e quelli extracontabili (struttura dell’attività, personale, organizzazione, superfici, modalità di esercizio).
Il contribuente deve acquisire le variabili precalcolate tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Solo dopo può eseguire il calcolo con il software ISA. L’applicativo restituisce il punteggio complessivo e i punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.
La sezione delle note aggiuntive ha un ruolo spesso sottovalutato. Non elimina automaticamente un’anomalia, ma consente di spiegare situazioni particolari che il modello statistico potrebbe leggere in modo distorto.
Periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare comunicano i dati con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo conto della situazione esistente alla chiusura del periodo d’imposta. Questi contribuenti barrano la casella relativa al periodo d’imposta diverso da 12 mesi e indicano i mesi di attività. È un dettaglio tecnico che può incidere su indicatori e confronti.
Spese sostenute e criterio di imputazione
Quando le istruzioni parlano di spese sostenute, il rinvio va letto in base al criterio di imputazione previsto dalla categoria reddituale: non è una formula uguale per tutti. Per alcuni ISA sono predisposti sia il quadro F, relativo all’attività d’impresa, sia il quadro H, relativo al lavoro autonomo. Occorre compilare il quadro coerente con la categoria reddituale.
Dati contabili strutturali e quadri F o H
I dati contabili inseriti nei quadri destinati ai dati strutturali sono comunicati senza considerare variazioni fiscali, salvo diversa istruzione. Il dato rilevante è quello delle scritture contabili.
Il quadro F o H segue una logica diversa: i dati contabili sono indicati tenendo conto delle variazioni fiscali, salvo diversa previsione. Per esempio, le spese relative ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli usati nell’impresa sono assunte secondo l’art. 164 del TUIR.
Le esistenze iniziali e le rimanenze finali devono essere indicate nel quadro F anche dai contribuenti in contabilità semplificata, e anche da chi in anni precedenti ha applicato regimi in cui le rimanenze non rilevavano fiscalmente. Il dato va riferito alle merci effettivamente giacenti a inizio e fine periodo, al netto dell’IVA esposta in fattura.
Patent box e indicazione indistinta
La quota dei redditi derivanti da opere dell’ingegno, brevetti, marchi, disegni, modelli e altri beni immateriali agevolabili, quando non concorre alla formazione del reddito in base alla disciplina Patent box, va indicata nel quadro F in modo indistinto. Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili, anche se non concorrono a formare il reddito, devono essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05.
Quadratura con Redditi
Il reddito o la perdita d’impresa indicati nel quadro F devono coincidere con il reddito d’impresa lordo o la perdita indicati nei quadri RF e RG del modello Redditi. La coincidenza è richiesta indipendentemente dalla somma delle componenti positive e negative del quadro F. Questo significa che la quadratura non si risolve con un controllo aritmetico interno al modello ISA: va verificata la coerenza con Redditi. È uno dei controlli più importanti prima dell’invio telematico.
Quadro A: personale addetto all’attività
Il quadro A raccoglie le informazioni sul personale. Per le giornate retribuite, occorre fare riferimento ai modelli di denuncia inviati all’ente previdenziale relativi al periodo d’imposta.
Se un dipendente lavora a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e poi a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va indicato sia tra i dipendenti a tempo parziale sia tra quelli a tempo pieno, con le relative giornate retribuite per ciascun rapporto.
Per le tipologie di personale per le quali il modello chiede il numero, occorre fare riferimento alle unità presenti alla fine del periodo d’imposta. Non vanno indicati gli associati in partecipazione e i soci che apportano solo capitale. Non possono essere considerati soci di capitale i soci per cui sono versati contributi previdenziali o premi assicurativi, né i soci amministratori.
| Rigo | Soggetti o dato | Criterio operativo |
|---|---|---|
| A01 | Dipendenti a tempo pieno | Giornate retribuite da denunce contributive, escluse figure dei righi A02 e A03 |
| A02 | Dipendenti a tempo parziale | Giornate determinate anche tramite settimane utili da UNIEMENS |
| A03 | Apprendisti | Giornate retribuite da modelli di denuncia, con calcolo specifico per part-time |
| A04 | Co.co.co. prevalenti nell’impresa | Numero dei collaboratori coordinati e continuativi che operano prevalentemente nell’impresa |
| A05 | Altri co.co.co. | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli del rigo precedente |
| A06-A07 | Collaboratori familiari e familiari coadiuvanti | Numero e percentuale di apporto lavorativo |
| A08 | Associati in partecipazione | Soggetti con apporto lavorativo o cointeressenza con apporto di opere e servizi |
| A09 | Soci amministratori | Numero e percentuale complessiva di apporto di lavoro |
| A10 | Soci non amministratori | Numero e percentuale, esclusi soci già indicati come dipendenti o co.co.co. |
| A11 | Amministratori non soci | Solo se svolgono attività di amministratore con apporto lavorativo diretto |
| A12 | Giornate retribuite non lavorate | Riguarda sospensioni come CIGO, CIGS o istituti assimilati |
Percentuali di apporto nei righi A06-A10
Nei righi da A06 ad A10, nella seconda colonna, va indicata la percentuale di apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna. Il parametro di riferimento è l’apporto di un dipendente a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta, anche quando l’esercizio resta aperto per un periodo inferiore all’anno.
Un collaboratore familiare che lavora per l’intera giornata a giorni alterni esprime un apporto pari al 50%. Due collaboratori, uno a tempo pieno e uno per metà giornata a giorni alterni, esprimono un apporto complessivo pari a 125%. Tre soci non amministratori che lavorano a tempo pieno per metà periodo d’imposta esprimono un apporto complessivo pari a 150%.
Calcolo delle giornate per il part-time
Per il personale part-time, il calcolo può passare dalle settimane utili comunicate in UNIEMENS. La formula delle istruzioni prevede di moltiplicare per 6 e dividere per 100 il valore espresso in centesimi nel campo settimane utili.
Esempio: una lavoratrice con 504 ore retribuite nell’anno e un contratto collettivo che prevede 40 ore settimanali per il tempo pieno. Le settimane utili sono 504 / 40 = 12,60. Espresse in centesimi: 1.260. Le giornate da indicare sono 1.260 x 6 / 100 = 75,60.
Quadro F: dati contabili delle imprese
Il quadro F raccoglie i dati contabili delle imprese. Per gli ISA 2026 alcune istruzioni meritano attenzione specifica.
I soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per l’impresa giovanile agricola, previsto dall’art. 4, c. 1 della L. 36/2024, non devono indicare nel rigo F17, campo 1 e campo 4, il reddito relativo alle attività agricole assoggettato a imposta sostitutiva.
Nel rigo F17, campo 4, va invece ricompreso l’importo relativo alla maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing di cui alla L. 199/2025. Tali valori non vanno indicati nel rigo F13 (costo per godimento di beni di terzi) né nel rigo F15 (ammortamenti). L’agevolazione è in vigore dal 2026 e può riguardare solo società con esercizio a cavallo d’anno: è un punto operativo da controllare.
Nel rigo F25, dedicato all’IVA applicabile ai maggiori ricavi per migliorare il livello di affidabilità, va indicato l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili, compresa l’IVA addebitata in fattura in split payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e quella relativa alle prestazioni rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica ai sensi dell’art. 1, commi da 59 a 63, L. 207/2024.
Quadro H: professionisti e lavoro autonomo
Il quadro H riguarda i dati contabili del lavoro autonomo e si raccorda con il quadro RE del modello Redditi, salvo eccezioni.
Il rigo H01 riguarda il valore dei beni strumentali in proprietà. Il rigo H21 accoglie le spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa. I righi da H22 a H27 servono per determinare l’aliquota IVA applicabile ai maggiori compensi dichiarati per migliorare l’affidabilità.
Le istruzioni recepiscono novità del TUIR. Nel rigo H02 entra il tema della tracciabilità delle spese di trasferta, secondo l’art. 54, c. 2, lett. b) del TUIR. Nel rigo H03 sono esclusi gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III del TUIR percepiti nell’esercizio di arti e professioni.
Nel rigo H19 sono incluse le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e degli elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale. La deduzione è prevista in misura non superiore a 1/5 del costo, secondo l’art. 54-sexies, c. 3 del TUIR.
Quadro E: raccolta dati per la revisione
Tra le novità della modulistica compare il quadro E, la cui funzione non è calcolare direttamente il reddito, ma raccogliere dati per la revisione del relativo ISA.
Il quadro riguarda i soggetti che nel 2025 esercitano in forma d’impresa alcune attività professionali: studi di ingegneria, studi legali, servizi forniti da dottori commercialisti, studi di architettura e servizi veterinari. Le informazioni raccolte alimentano le revisioni future degli indici: la compilazione non va trattata come adempimento meramente formale.
ISA 2026 e Concordato preventivo biennale
Il collegamento tra ISA e Concordato preventivo biennale è ormai strutturale. I contribuenti che hanno aderito alla proposta di CPB restano tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e devono presentare i modelli ISA.
Per chi ha concluso il primo biennio 2024-2025 e intende rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027, i dati dichiarati ai fini ISA per il periodo d’imposta 2025 saranno utilizzati per elaborare la nuova proposta. Una compilazione superficiale può avere effetti oltre l’annualità dichiarata: non incide solo sul punteggio 2025, ma può riflettersi sulla base informativa usata per la proposta di concordato successiva.
Il software “Il tuo ISA 2026 CPB” consente il calcolo dell’indice e gestisce anche le funzionalità connesse all’adesione o alla revoca del CPB entro i termini previsti.
Benefici premiali ISA 2026
Il regime premiale è il punto che interessa maggiormente contribuenti e consulenti. L’art. 9-bis, c. 11 del D.L. 50/2017 prevede benefici collegati al livello di affidabilità fiscale. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160, stabilisce le soglie per il periodo d’imposta 2025.edotto+1
I benefici non sono tutti uguali. Alcuni dipendono dal punteggio dell’anno di applicazione. Altri possono essere ottenuti anche tramite un criterio alternativo basato sulla media semplice dei punteggi 2024 e 2025.
| Beneficio | Punteggio 2025 | Criterio alternativo (media 2024-2025) |
|---|---|---|
| Esonero visto per compensazione crediti IVA (annuali e infrannuali) fino a € 70.000 e imposte dirette/IRAP fino a € 50.000 | ≥ 9 | Media semplice ≥ 9 |
| Esonero visto per compensazione crediti IVA (annuali e infrannuali) fino a € 50.000 e imposte dirette/IRAP fino a € 20.000 | ≥ 8 e < 9 | Media semplice ≥ 8,5 |
| Esonero visto o garanzia per rimborso IVA (annuale e infrannuale) fino a € 70.000 | ≥ 9 | Media semplice ≥ 9 |
| Esonero visto o garanzia per rimborso IVA (annuale e infrannuale) fino a € 50.000 | ≥ 8 e < 9 | Media semplice ≥ 8,5 |
| Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici | ≥ 8,5 | Media semplice ≥ 9 |
| Riduzione di un anno dei termini di accertamento (art. 43, c. 1, D.P.R. 600/1973 e art. 57, c. 1, D.P.R. 633/1972) | ≥ 8 | Non previsto |
| Esclusione disciplina società non operative | ≥ 9 | Media semplice ≥ 9 |
| Esclusione determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro – art. 38, D.P.R. 600/1973) | ≥ 9 | Media semplice ≥ 9 |
| Esonero dalla garanzia per sospensione dell’atto impugnato in giudizio (art. 2, L. 130/2022) | ≥ 9 negli ultimi 3 periodi d’imposta | Non applicabile |
Per la compensazione dei crediti IVA, le soglie indicate riguardano i crediti maturati nel 2026 o l’IVA infrannuale maturata nei primi tre trimestri del 2027. Le soglie sono cumulative per le richieste effettuate nel 2027. Per imposte dirette e IRAP, il riferimento è ai crediti maturati nel 2025.
L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo opera a una condizione precisa: il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di 2/3 il reddito dichiarato.
Condizioni ulteriori per accedere ai premi
Il contribuente che consegue sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo accede ai benefici premiali solo se applica gli ISA per entrambe le categorie reddituali, quando previsti, e se il punteggio di ciascun ISA è pari o superiore alla soglia minima richiesta. Non basta un buon punteggio su una sola attività.
La presenza di una causa di esclusione blocca l’accesso al regime premiale. Questo vale anche se il contribuente compila comunque il modello e ottiene un punteggio elevato. La causa di esclusione non è rinunciabile.
Ulteriori componenti positivi ai fini ISA
Il contribuente può dichiarare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. È una facoltà, non un obbligo, e serve a migliorare il profilo di affidabilità fiscale e, se possibile, ad accedere al regime premiale. L’importo lo decide il contribuente: non esiste un valore obbligatorio di adeguamento.
Gli importi dichiarati assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e vanno riportati negli appositi campi dei quadri di determinazione del reddito: nel rigo F03 per le imprese e nel rigo H05 per i professionisti. Gli stessi importi rilevano ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume d’affari ai fini IVA.
Ai fini IVA, nel modello Redditi 2026, nel rigo RQ80, si indicano i maggiori corrispettivi e la relativa imposta. Salva prova contraria, l’IVA si determina applicando un’aliquota media, ricavata dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili (diminuita dell’IVA sulle cessioni di beni ammortizzabili) e il volume d’affari dichiarato. La maggiore imposta va versata con modello F24 usando il codice tributo 6494.
La dichiarazione degli importi da adeguamento non comporta sanzioni e interessi, se il versamento avviene entro il termine e con le modalità previste per il saldo delle imposte sui redditi. È possibile il pagamento rateale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997.
Quando l’adeguamento è utile davvero
L’adeguamento non va usato in modo automatico. Può essere utile quando un piccolo incremento consente di raggiungere una soglia premiale concreta, ad esempio l’esonero dal visto per compensazioni rilevanti. È meno convincente quando l’importo necessario è elevato e non trova una giustificazione economica: in quel caso si rischia di pagare imposte aggiuntive senza un beneficio proporzionato, o di generare incoerenze rispetto alla contabilità reale.
La valutazione corretta mette insieme tre dati: imposte aggiuntive da versare, beneficio premiale ottenibile e coerenza del profilo dichiarativo. Il punteggio non deve diventare l’unico obiettivo.
Omessa o infedele presentazione ISA
L’omessa o infedele compilazione del modello ISA produce effetti sanzionatori e accertativi. La sanzione amministrativa di cui all’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 471/1997 va da € 250 a € 2.000. Prima della contestazione, l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a trasmettere i dati mancanti o a correggere spontaneamente gli errori. Il comportamento del contribuente incide sulla graduazione della sanzione.
Nei casi di omessa comunicazione, l’Agenzia può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo ai fini redditi, IRAP e IVA, ai sensi dell’art. 39, c. 2 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 55 del D.P.R. 633/1972. Va tenuta distinta però l’omissione dall’infedeltà: l’accertamento induttivo sembra riferibile all’omessa presentazione, non appare invece automaticamente utilizzabile per modelli compilati in modo infedele o irregolare.
| Modalità di regolarizzazione | Riduzione | Importo sul minimo di € 250 |
|---|---|---|
| Entro 90 giorni dal termine dichiarativo | 1/9 | € 27,78 |
| Entro la dichiarazione dell’anno della violazione | 1/8 | € 31,25 |
| Oltre tale termine | 1/7 | € 35,71 |
| Dopo schema di atto non preceduto da PVC | 1/6 | € 41,67 |
| Dopo constatazione con processo verbale | 1/5 | € 50,00 |
| Dopo schema di atto relativo a violazione constatata | 1/4 | € 62,50 |
La riduzione a 1/10 prevista per l’omessa dichiarazione entro 90 giorni non si applica, in quanto il modello ISA è un allegato alla dichiarazione, non la dichiarazione stessa. Il ravvedimento operoso resta utilizzabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024 applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Va ricordato anche l’effetto sul regime premiale: se una dichiarazione integrativa peggiora il punteggio portandolo sotto la soglia richiesta, il beneficio premiale ottenuto in origine può essere revocato.
Errata indicazione del codice attività
L’errata indicazione del codice attività può essere regolarizzata indicando il codice corretto nel modello Redditi e presentando la variazione all’Agenzia delle Entrate, se necessaria. Trova applicazione la regola generale di non punibilità delle violazioni che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo e non incidono sulla base imponibile o sul versamento del tributo, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis del D.Lgs. 472/1997.
La prudenza resta necessaria. Se il codice sbagliato conduce all’applicazione di un ISA non corretto o impedisce l’acquisizione dei dati dovuti, il problema non è più meramente formale e serve una correzione completa del modello.
Asseverazione dei dati ISA
I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare l’asseverazione dei dati su richiesta dei contribuenti, ai sensi dell’art. 35, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 241/1997. L’asseverazione consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nel modello ISA corrispondano alle scritture contabili e ad altra documentazione idonea.
Si verificano, ad esempio, il costo del venduto, i dati sui beni strumentali e le altre spese. Non si asseverano i dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente. Per il professionista, questo confine è essenziale: l’asseverazione non è una garanzia generale sulla correttezza economica del modello, ma un controllo documentale su dati riscontrabili.
Controlli fiscali e punteggio ISA
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto del livello di affidabilità fiscale quando definiscono strategie di controllo basate su analisi del rischio. Ai fini delle strategie di controllo previste dall’art. 9-bis, c. 14, l’Agenzia tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.
Un punteggio basso non determina automaticamente un accertamento, ma può concorrere alla selezione delle posizioni da approfondire. Un contribuente con punteggio basso dovrebbe verificare se il dato nasce da un’anomalia reale, da un errore di compilazione o da una situazione particolare da spiegare nelle note aggiuntive. Lasciare il punteggio basso senza analisi è una scelta debole.
Checklist prima dell’invio
| Controllo | Domanda da farsi | Rischio se ignorato |
|---|---|---|
| Attività prevalente | I ricavi delle attività comprese nello stesso ISA sono stati sommati? | Applicazione dell’indice sbagliato |
| ATECO 2025 | Il codice indicato rappresenta l’attività prevalente? | Incoerenze tra ISA, Redditi e IVA |
| Cause di esclusione | Esiste davvero una causa documentabile? | Esclusione indebita e possibile contestazione |
| Multiattività | La soglia del 30% è stata calcolata correttamente? | Mancata applicazione o errata compilazione |
| Quadro A | Giornate e percentuali sono coerenti con denunce e apporto reale? | Indicatori alterati e anomalie |
| Quadro F/H | I dati seguono il criterio corretto tra contabile e fiscale? | Scostamenti con Redditi |
| Rimanenze | Sono state indicate anche in contabilità semplificata? | Dati economici incompleti |
| Adeguamento | Il beneficio premiale giustifica l’imposta aggiuntiva? | Pagamento non efficiente |
| Premialità | Sono rispettate soglie, assenza di esclusioni e tutti gli ISA dovuti? | Uso improprio dei benefici |
| Note aggiuntive | Le anomalie spiegabili sono state commentate? | Profilo di rischio non contestualizzato |
| CPB | I dati ISA 2025 sono coerenti con la base della proposta concordato 2026-2027? | Effetti negativi sulla nuova proposta di concordato |
Un esempio completo di lettura operativa
Si consideri una società che nel 2025 svolge commercio alimentare, vendita di prodotti ortofrutticoli e un’attività secondaria di somministrazione non compresa nello stesso ISA. I ricavi complessivi sono pari a € 1.200.000: la prima attività produce € 620.000, la seconda € 300.000 e la terza € 280.000.
Il professionista non deve guardare solo al codice con ricavi più alti. Deve prima verificare se commercio alimentare e ortofrutta rientrano in indici separati o in ambiti collegati dalle istruzioni. Con ATECO 2025 i due comparti fanno capo rispettivamente a EM01A e EM01B: sono indici distinti. I ricavi dell’attività di somministrazione (€ 280.000) rappresentano il 23,3% del totale, quindi al di sotto della soglia del 30%. L’ISA si applica. L’attività prevalente per ricavi è quella alimentare (EM01A con € 620.000).
Dopo questa verifica si controllano le cause di esclusione, si acquisiscono le precalcolate, si inseriscono i dati contabili ed extracontabili e si analizza il punteggio. Se il risultato è vicino a una soglia premiale, si valuta l’indicazione di ulteriori componenti positivi.
La decisione finale non deve essere meccanica. Se un adeguamento di € 2.000 consente l’esonero dal visto su un credito IVA rilevante, può avere senso. Se servono € 60.000 di maggiori ricavi non contabilizzati per passare da 6,2 a 8, la scelta richiede molta cautela.
Il punto vero per studi e imprese
Gli ISA 2026 spostano il lavoro del professionista dal mero invio dichiarativo alla revisione preventiva del profilo fiscale. Il modello non fotografa solo numeri: costruisce un’immagine del contribuente verso l’Amministrazione finanziaria.
Un ISA compilato in fretta può generare tre problemi: perdita di benefici premiali, anomalie non spiegate, incoerenze tra Redditi, IVA, IRAP e dati extracontabili. Il punto cieco è pensare che l’ISA sia un adempimento statistico. Non lo è più. È un passaggio dichiarativo con effetti fiscali, premiali e di rischio.
Per questo conviene anticipare il controllo: individuare il codice corretto, verificare la multiattività, leggere le esclusioni, controllare il quadro A e simulare il punteggio prima della chiusura di Redditi. È più semplice correggere prima che spiegare dopo..




