Il decreto legislativo correttivo “Omnibus”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, introduce una modifica destinata a incidere concretamente sulla posizione dei contribuenti in regime forfetario. A partire dal periodo d’imposta 2026, viene soppressa la riduzione di un anno dei termini di accertamento che la legge 190/2014 riservava a chi certificava l’intero fatturato con fattura elettronica. La ragione è evidente: dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfetari, e non ha più senso premiare un comportamento non più volontario. Rimane invece intatta – ed è la vera opportunità da coltivare – la riduzione biennale prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 127/2015, subordinata alla tracciabilità completa di incassi e pagamenti sopra € 500 e alla corretta compilazione del rigo RS136 nella dichiarazione dei redditi. Il baricentro si sposta quindi dalla fattura al conto corrente: chi vorrà davvero accorciare la finestra dei controlli dovrà lavorare sulla tracciabilità piena dei flussi finanziari.
erché cade il premio sulla fattura elettronica
Quando il legislatore ha previsto la riduzione di un anno, voleva spingere i forfetari a usare la fattura elettronica: non era ancora un obbligo generalizzato. Chi sceglieva di transitare allo SdI consegnava all’Amministrazione finanziaria dati più ordinati, più rapidi da incrociare, più facili da controllare. Da qui il premio: il termine di accertamento si accorciava di un anno rispetto alla regola ordinaria dell’art. 43, primo comma, del D.P.R. 600/1973, ovvero dal quinto al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Dal 1° gennaio 2024, tuttavia, il presupposto muta radicalmente. La fattura elettronica non è più una scelta: è un adempimento ordinario per tutti i contribuenti in regime forfetario, compresi quelli con ricavi inferiori a € 25.000 che avevano beneficiato di una proroga. Se il comportamento non è più volontario, il premio perde ogni giustificazione sistematica. Il correttivo Omnibus si muove esattamente su questo terreno: sopprime un vantaggio costruito per incentivare qualcosa che ormai tutti devono fare per legge.
Cosa cambia dal 2026: la modifica normativa
Il testo dello schema di decreto, approvato in esame preliminare il 10 giugno 2026, interviene sull’art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimendo il periodo che riduceva di un anno il termine di decadenza per i forfetari con fatturato integralmente documentato via SdI. La norma soppressa aveva rango di lex specialis rispetto all’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e produceva l’effetto di anticipare di un anno la decadenza del potere accertativo dell’Agenzia.
La decorrenza è agganciata al periodo d’imposta 2026, quindi – salvo modifiche nel testo definitivo – alla dichiarazione Redditi PF 2027. Le annualità precedenti (2024 e 2025) restano governate dalla disciplina vigente nel periodo interessato: per esse lo sconto annuale è ancora potenzialmente spettante, a condizione che il fatturato risulti integralmente certificato con fattura elettronica. Occorre ricordare che lo schema è stato approvato in via preliminare: il testo definitivo, con la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potrebbe ancora subire modifiche, anche di numerazione articolativa.
⚠ Attenzione operativa.La modifica è contenuta in uno schema di decreto legislativo correttivo approvato in via preliminare. Prima di aggiornare le circolari definitive ai clienti, è indispensabile verificare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le eventuali istruzioni dichiarative dell’Agenzia delle Entrate.
Il calendario dei controlli
Per cogliere l’effetto pratico della modifica, occorre ragionare sulle date con precisione. L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 àncora il termine ordinario al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – non al periodo d’imposta – e al settimo anno nei casi di omessa o nulla dichiarazione. La distinzione non è teorica: un anno in più o in meno nelle decadenze può determinare la validità o meno di un avviso di accertamento.
| Periodo d’imposta | Dichiarazione | Termine ordinario | Con sconto annuale (e-fattura) | Con sconto biennale (tracciabilità) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Redditi 2025 | 31 dicembre 2030 | 31 dicembre 2029, se spettante | 31 dicembre 2028, se spettante |
| 2025 | Redditi 2026 | 31 dicembre 2031 | 31 dicembre 2030, se spettante | 31 dicembre 2029, se spettante |
| 2026 | Redditi 2027 | 31 dicembre 2032 | Non più applicabile (se il correttivo sarà confermato) | 31 dicembre 2030, se spettante |
Lo sconto biennale resta in piedi
Il correttivo non tocca l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Questa norma continua a prevedere la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità piena dei flussi finanziari. È un beneficio strutturalmente diverso e più esigente, ma anche più consistente: porta il termine da cinque a tre anni.
Per accedere allo sconto biennale devono sussistere contemporaneamente tre requisiti, come ribadito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate:
- tutte le operazioni attive devono essere documentate tramite fatturazione elettronica via SdI o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi;
- i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a € 500 devono essere tracciabili (bonifico, carta di credito, bancomat, POS e altri strumenti equiparati);
- il contribuente deve comunicare nella dichiarazione annuale la sussistenza dei presupposti, barrando il rigo RS136 per persone fisiche e società di persone (rigo RS269 per le società di capitali, modello Redditi SC).
- La trappola dei pagamenti non tracciati
Il rischio più concreto nella gestione quotidiana non sta nell’emissione della fattura – ormai automatizzata – ma nei pagamenti in uscita. Basta un solo versamento in contanti sopra € 500 per compromettere la spettanza del beneficio biennale per l’intero periodo d’imposta. La soglia di € 500 non deve peraltro essere letta come un invito a frazionare artificialmente le operazioni: l’Agenzia delle Entrate guarda alla sostanza economica dell’operazione, e un pagamento spezzato solo per restare sotto soglia espone a contestazioni dirette.
Va precisato che il beneficio biennale non si cumula con il vecchio sconto annuale da e-fattura. La riduzione di due anni opera in modo autonomo rispetto al termine ordinario dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973, senza che si possa sommare aritmeticamente i due sconti. Il corretto approccio operativo è quello di calcolare il termine partendo dai cinque anni ordinari e scalare i due anni della tracciabilità, senza passare per l’ormai abrogato sconto annuale.
Il quadro RS non è un dettaglio
Il rispetto sostanziale dei requisiti non è sufficiente. L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 richiede espressamente che i contribuenti comunichino nella dichiarazione annuale l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini. Per i modelli Redditi PF e SP 2026, il riferimento è il rigo RS136; per il modello Redditi SC 2026 il rigo è RS269. La numerazione va verificata ogni anno sulle istruzioni approvate dall’Agenzia.
Un contribuente che ha tracciato ogni movimento sopra soglia ma dimentica di barrare la casella in dichiarazione si trova in una posizione fragile. Alcune letture difensive restano teoricamente percorribili, ma la giurisprudenza sul punto non è uniforme. Il modo migliore per non arrivarci è inserire la compilazione del quadro RS nella checklist dichiarativa annuale, con controllo esplicito prima dell’invio.
Casi pratici da tenere sotto controllo
Primo caso. Un consulente forfetario incassa tutte le parcelle con bonifico bancario, ma paga in contanti una fattura del tecnico informatico da € 620. La fattura elettronica non produce alcuna protezione: il pagamento sopra soglia non è tracciato e la riduzione biennale diventa difficilmente sostenibile per l’intero anno d’imposta.
Secondo caso. Un commerciante forfetario memorizza e trasmette i corrispettivi giornalieri, incassa con POS e paga i fornitori con bonifici. In dichiarazione lo studio barra correttamente il rigo RS136. Il beneficio biennale ha una base solida, a condizione che non emergano movimenti fuori tracciabilità anche in uscita.
Terzo caso. Un professionista riceve un acconto da € 300 e un saldo da € 350 per una prestazione unica da € 650, entrambi in contanti. L’Agenzia delle Entrate guarda alla sostanza economica dell’operazione: la somma delle tranche non può essere ignorata. L’operazione supera € 500 e il rischio di perdere il beneficio è concreto.
Cosa deve fare lo studio
La novità non richiede solo un aggiornamento teorico; richiede metodo. Il primo passo è distinguere con nettezza i due regimi premiali: quello soppresso di un anno, legato alla sola fattura elettronica, e quello biennale, legato alla tracciabilità completa. Confonderli porta a calcolare scadenze errate, con conseguenze potenzialmente irreversibili nella gestione dei termini di difesa del contribuente.
Il secondo passo è aggiornare le schede cliente. Per i forfetari 2026 non va più indicato lo sconto annuale da e-fattura (a decreto confermato), mentre va mantenuta e verificata una casella di controllo per il beneficio biennale, con documentazione di incassi e pagamenti. Il terzo passaggio riguarda la conservazione: fatture, estratti conto, ricevute POS, contabili di bonifico e quietanze devono restare ordinati per tutto il periodo di potenziale controllo. La riduzione dei termini non rende superfluo un archivio solido, anzi: lo rende ancora più prezioso in fase di eventuale contraddittorio.
Il punto da non perdere
La scelta del legislatore è sistematicamente coerente: non si premia più un comportamento obbligatorio. Ma lo spostamento non è neutro per il contribuente. Dal 2026, la sola fattura elettronica non accorcerà più la finestra dei controlli. Chi vuole davvero ridurre i termini di accertamento dovrà strutturare la propria operatività sulla tracciabilità completa dei flussi finanziari – sia attivi sia passivi – sopra la soglia di € 500.
In altre parole, il baricentro si sposta dalla fattura al conto corrente. Ed è lì che, nella pratica quotidiana, si giocherà la partita più delicata per i contribuenti forfetari e per i professionisti che li assistono.




