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Rimborsi forfettari volontari sportivi: fino a 400 euro anche nel Comune

16 Aprile, 2026

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Con il D.L. 71/2024, convertito nella L. 106/2024, la disciplina dei rimborsi ai volontari sportivi cambia in modo significativo a partire dal 1° giugno 2024. La soglia del rimborso forfettario sale da 150 a 400 euro mensili e, per la prima volta, viene estesa anche alle attività svolte nel Comune di residenza del volontario. Il riconoscimento del rimborso richiede una delibera preventiva – adottabile sia dall’ASD/SSD sia dall’ente affiliante – e l’erogazione è ammessa solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti. Nasce inoltre un nuovo obbligo di comunicazione al RASD: i sodalizi sportivi devono trasmettere i nominativi dei volontari e gli importi erogati entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Dal punto di vista fiscale e previdenziale, i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito, ma si sommano agli eventuali compensi sportivi percepiti dal soggetto ai fini del calcolo delle franchigie di esenzione (5.000 euro INPS e 15.000 euro fiscale). Le ASD/SSD iscritte anche al RUNTS non possono accedere a questo regime.

Il volontario sportivo: inquadramento normativo

Nel mondo dello sport dilettantistico, le persone che dedicano gratuitamente il proprio tempo a un’associazione o società sportiva sono sempre state una realtà diffusa, soprattutto nelle realtà più piccole. Il legislatore ha cercato, con la riforma del 2021, di mettere ordine in questo fenomeno, definendone i confini in modo abbastanza chiaro. Secondo l’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, il volontario sportivo presta la propria attività a titolo spontaneo, senza fini di lucro, al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro. Le sue prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno indirettamente.

Un punto che vale la pena ribadire: la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo nei confronti dello stesso sodalizio sportivo. Chi percepisce compensi da una ASD per svolgere attività di istruttore, per esempio, non può contestualmente figurare come volontario presso la medesima struttura. Il confine, nella prassi, non sempre è rispettato con la dovuta attenzione.

Il regime previgente: i rimborsi fino al 31 maggio 2024

Prima dell’intervento normativo del 2024, la disciplina dei rimborsi si basava su un sistema relativamente semplice. Era possibile rimborsare le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni svolte fuori dal Comune di residenza. In alternativa, il volontario poteva autocertificare le spese sostenute, ma entro un limite di 150 euro mensili. Questo regime era stato introdotto dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, come semplificazione rispetto al sistema analitico.

Il problema, però, era evidente: le spese all’interno del Comune di residenza restano escluse. Un volontario che dedica tempo ed energie all’associazione della propria città – senza spostarsi altrove – non poteva ricevere alcun rimborso. Una limitazione che molti operatori del settore avevano segnalato come poco coerente con la realtà quotidiana delle piccole ASD.

Le novità del D.L. 71/2024: cosa cambia è cambiato dal 1° giugno 2024

Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71 (c.d. Decreto Sport), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024, riscrive il secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021. Le novità sono sostanziali e producono effetti dal 1° giugno 2024.

A decorrere da tale data, il rimborso autocertificato entro i 150 euro mensili è abrogato. Rimane in vigore il rimborso analitico documentato (vitto, alloggio, viaggio e trasporto, fuori Comune, senza limiti di importo) e viene introdotto il nuovo rimborso forfettario fino a 400 euro mensili.

La soglia del rimborso forfettario sale quindi a 400 euro mensili. Non solo: l’importo può essere riconosciuto anche per le attività svolte nel Comune di residenza del volontario. Si tratta di un ampliamento significativo rispetto al regime previgente. Restano fermi, però, alcuni vincoli precisi:

  • Il rimborso è ammesso esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA), dagli Enti di promozione sportiva (EPS), dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute SpA.

  • Gli allenamenti ordinari e le attività quotidiane dell’associazione ne sono esclusi.

  • Il limite di 400 euro mensili opera per soggetto erogante (ASD/SSD), non per volontario: un soggetto che presta attività volontaria per più sodalizi può ricevere fino a 400 euro da ciascuno di essi.

Aspetto Regime previgente (fino al 31/05/2024) Nuovo regime (dal 01/06/2024)
Importo massimo rimborso forfettario 150 euro/mese (con autocertificazione) 400 euro/mese per soggetto erogante
Attività nel Comune di residenza Non ammessa Ammessa
Rimborso spese documentate (fuori Comune) Ammesso senza limiti Rimane ammesso senza limiti
Rimborso autocertificato 150 euro Ammesso Abrogato
Delibera preventiva Non prevista per il rimborso autocertificato Richiesta: adottabile dall’ASD/SSD oppure dall’ente affiliante (FSN/DSA/EPS) – opzioni alternative
Obbligo di comunicazione al RASD Non previsto Sì, entro fine mese successivo al trimestre
Concorso alle franchigie previdenziali/fiscali No Sì (soglie: 5.000 euro INPS, 15.000 euro fiscale)
Obbligo Certificazione Unica Non previsto Non previsto (rimborsi esclusi dalla CU)

La delibera preventiva: chi deve adottarla

Un requisito fondamentale riguarda la necessità di una delibera preventiva. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la normativa offre una doppia alternativa: la delibera può essere adottata dall’associazione o società sportiva dilettantistica stessa oppure dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall’ente di promozione sportiva affiliante. Le due opzioni sono alternative, non gerarchiche: l’ASD può quindi adottare autonomamente una propria delibera interna, senza necessità di attendere quella del proprio ente di riferimento.

La delibera deve individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità forfettaria. Nella pratica, molte federazioni ed enti di promozione sportiva hanno già provveduto con propri regolamenti: tra queste AICS, ENDAS, FIP, FIPSAS, Federnuoto, FIDAL, CSEN, FITARCO, FIC, ACI Sport, ASI Nazionale e molte altre. Le ASD affiliate a organismi che non hanno ancora regolamentato la materia possono comunque procedere adottando una delibera interna. Si raccomanda in ogni caso di verificare preventivamente la posizione del proprio ente affiliante.

La comunicazione al RASD

La nuova disciplina introduce un adempimento aggiuntivo a carico dei sodalizi sportivi che erogano rimborsi forfettari. L’associazione o la società sportiva è tenuta a comunicare, tramite l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), i nominativi dei volontari percettori e i relativi importi. Il termine è fissato entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. Per fare un esempio concreto: i rimborsi relativi al trimestre luglio-settembre devono essere comunicati entro il 31 ottobre.

I dati trasmessi vengono messi immediatamente a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell’INPS e dell’INAIL, ciascuno per i profili di propria competenza. Si tratta di una forma di monitoraggio che il legislatore ha voluto introdurre proprio per evitare che il meccanismo dei rimborsi forfettari si trasformi in uno strumento elusivo della normativa sul lavoro sportivo.

Come si compila la sezione RASD

La sezione del RASD dedicata ai rimborsi forfettari dei volontari sportivi è operativa dal secondo semestre 2024. La procedura prevista è lineare. L’ASD o SSD accede al RASD con le proprie credenziali, entra nella sezione “Lavoro sportivo” e seleziona la voce “Volontari”. Da qui, premendo “Nuovo volontario”, si apre una scheda in cui inserire il codice fiscale o il cognome del soggetto. Se il volontario non compare tra i risultati, è possibile aggiungerlo manualmente cliccando su “+ nuovo”.

I dati da inserire sono:

  • l’OS o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o l’evento sportivo;

  • il codice dell’attività svolta (stabilito dall’ente affiliante);

  • l’importo del rimborso (compreso tra 0,01 e 400 euro mensili);

  • la data di inizio dell’attività.

Dopo aver compilato la scheda, il sistema chiede di premere “Verifica” per controllare la congruenza dei dati. Confermata la correttezza, il tasto verde “Salva” completa l’inserimento. Le comunicazioni già inserite possono essere modificate o cancellate entro 60 giorni dall’inserimento.

Il trattamento fiscale: esenzione, franchigie e CU

I rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente e non sono soggetti a Certificazione Unica (CU): l’ente erogante non è tenuto a indicarli nel modello, né a emetterne comunicazione formale.

Il problema nasce quando lo stesso soggetto svolge anche attività lavorativa sportiva presso altri sodalizi. In questo caso, i rimborsi forfettari percepiti come volontario si sommano ai compensi da lavoratore sportivo, ai fini del calcolo delle franchigie di esenzione: 5.000 euro annui a fini previdenziali (INPS) e 15.000 euro annui a fini fiscali.

Facciamo un esempio. Un preparatore atletico che funge da volontario presso una ASD e riceve 300 euro mensili di rimborso forfettario matura, nel corso di un anno, 3.600 euro di rimborsi. Se la stessa persona lavora come istruttore di atletica presso un’altra ASD e percepisce 3.000 euro di compensi sportivi, la somma delle due voci è pari a 6.600 euro: superiore alla franchigia INPS di 5.000 euro. L’eccedenza (1.600 euro) diventa base imponibile previdenziale. Per gestire correttamente questa situazione, i sodalizi sportivi devono richiedere al percipiente un’autocertificazione che includa anche i rimborsi forfettari percepiti da altri enti.

Condizione Effetto
ASD iscritta solo al RASD Può erogare rimborsi forfettari (previa delibera dell’ASD o dell’ente affiliante)
ASD iscritta anche al RUNTS Non può erogare rimborsi forfettari ex D.L. 71/2024 (il CTS ammette solo rimborsi analitici)
Rimborso analitico documentato (vitto, alloggio, viaggio) Sempre ammesso, senza limite di importo, fuori Comune
Rimborso forfettario senza delibera preventiva Non ammesso; rischio di riqualificazione del rapporto
Rimborso forfettario + compensi sportivi oltre 5.000 euro/anno L’eccedenza è base imponibile previdenziale INPS
Rimborsi forfettari in CU Non vanno inseriti nella Certificazione Unica

I rischi di una gestione irregolare

Il confine tra volontariato e rapporto di lavoro, nella prassi sportiva, è più fragile di quanto sembri. La normativa è chiara nel vietare qualsiasi forma di retribuzione al volontario, ma la realtà delle associazioni mostra situazioni ibride che espongono le ASD a rischi concreti. Quando i rimborsi forfettari vengono erogati in modo sistematico, svincolati da effettive spese e in assenza di una reale manifestazione sportiva riconosciuta, l’Ispettorato del Lavoro può contestare la qualifica di volontario e riqualificare il rapporto come lavoro subordinato o co.co.co.

Le conseguenze, in questi casi, sono tutt’altro che trascurabili: recupero contributivo, sanzioni amministrative e potenziale responsabilità penale per omissioni previdenziali. Vale la pena ricordare che i dati comunicati al RASD sono immediatamente disponibili per INL e INPS. Il rischio di controlli incrociati non è teorico. Una gestione disordinata del volontariato sportivo, oggi più che in passato, può costare cara.

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