Con la sentenza n. 16155, depositata il 25 maggio 2026, la Cassazione chiude definitivamente la porta allo scorporo dell’IVA dai maggiori ricavi accertati tramite indagini finanziarie, almeno quando il contribuente può esercitare la rivalsa sul cessionario ai sensi dell’art. 60, comma 7, del DPR 633/1972. Il ragionamento si fonda sul test della Corte di Giustizia UE (causa C-521/19): lo scorporo spetta solo se vengono meno entrambi i requisiti di neutralità, ovvero la possibilità di rivalsa e il diritto alla detrazione. Nell’accertamento bancario entrambi sussistono – almeno in astratto – e quindi l’imposta non va scorporata. Diverso il caso dell’accertamento induttivo puro nei confronti dell’evasore totale, dove la Cassazione con l’ordinanza n. 31406/2025 aveva riconosciuto lo scorporo, orientamento poi in parte temperato dall’ordinanza n. 10166/2026. Resta aperta una questione cruciale per la difesa del contribuente: quella della rivalsa impossibile non per legge, ma nei fatti – come accade nel commercio al dettaglio con consumatori anonimi.
Il caso sottoposto alla Cassazione
Il procedimento riguarda un contribuente nei confronti del quale l’Amministrazione finanziaria aveva attivato le indagini finanziarie. Partendo dai movimenti sui conti bancari e applicando le presunzioni legali previste dagli artt. 32 del DPR 600/1973 e 51 del DPR 633/1972, l’Agenzia aveva ricostruito maggiori ricavi non dichiarati – una storia abbastanza frequente nella prassi degli accertamenti.
Il contribuente aveva allora chiesto al giudice di rideterminare i ricavi al netto dell’IVA, sostenendo che i proventi accertati dovessero considerarsi già comprensivi dell’imposta e che, di conseguenza, l’IVA andasse “scorporata” prima di calcolare il debito fiscale. Richiamava a sostegno la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla neutralità dell’IVA.
La Cassazione ha respinto il ricorso. Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità merita però di essere analizzato con cura, perché fa luce su una distinzione che conta moltissimo nella pratica difensiva.
Il test della CGUE: doppio requisito di neutralità
Il punto di partenza è la sentenza CB della Corte di Giustizia UE, pronunciata il 1° luglio 2021 nella causa C-521/19. In quella sede, i giudici europei avevano affermato che i proventi evasi e accertati dall’Amministrazione finanziaria devono, in linea di principio, ritenersi comprensivi di IVA – a meno che il soggetto passivo non abbia avuto la possibilità, secondo il diritto interno, di addebitare l’imposta al cessionario in via di rivalsa e di detrarre l’IVA sugli acquisti.
In altre parole: se il contribuente poteva “spalmare” l’IVA sull’acquirente e poi detrarre quella pagata a monte, allora lo scorporo non spetta, perché la neutralità dell’imposta è già garantita per altra via. Lo scorporo serve, invece, a tutelare il soggetto passivo nei casi in cui quel meccanismo non funziona.
Seguendo il ragionamento della CGUE, si deve verificare se, al momento dell’accertamento, il contribuente dispone ancora di due strumenti che, insieme, garantiscono la neutralità dell’imposta:
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Il primo è la rivalsa: la possibilità di addebitare al cessionario o committente la maggiore IVA accertata.
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Il secondo è la detrazione: il diritto di portare in detrazione l’IVA pagata sugli acquisti effettuati per produrre i ricavi in questione.
Se almeno uno dei due viene meno, il soggetto passivo potrebbe restare inciso dall’imposta, il che contrasterebbe con il diritto europeo. E allora lo scorporo diventa uno strumento legittimo di tutela. I due requisiti vanno esaminati separatamente, e la risposta varia in modo significativo a seconda del tipo di accertamento.
Primo requisito: la rivalsa ex art. 60, comma 7, DPR 633/1972
Sul primo requisito la Cassazione non ha dubbi. L’art. 60, comma 7, del DPR 633/1972 – introdotto nella sua formulazione attuale dall’art. 93 del D.L. 1/2012, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia – riconosce espressamente al contribuente il diritto di rivalersi della maggiore IVA accertata nei confronti del cessionario o committente, previo pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.
Non si tratta di una possibilità subordinata a requisiti particolari, ma di un diritto sancito dalla norma. Il cessionario destinatario della rivalsa, a sua volta, può portare in detrazione l’IVA addebitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello del pagamento. Il meccanismo è garantito ex lege.
La sentenza n. 16155/2026 ritiene dunque che, in presenza di questo strumento operante, la maggiore IVA accertata non gravi in via definitiva sul soggetto passivo: grava, semmai, sul cessionario. E questo – secondo i giudici – basta a soddisfare il primo requisito richiesto dalla CGUE.
La zona grigia: rivalsa giuridica versus impossibilità di fatto
Il ragionamento della Corte regge bene dal punto di vista formale. C’è però una zona grigia che il commentatore deve segnalare. L’art. 60, comma 7, del DPR 633/1972 garantisce il diritto di rivalsa in astratto. Ma cosa accade quando, nella realtà concreta, quel diritto non è esercitabile?
Si pensi a un’impresa che vende direttamente al pubblico dei consumatori, senza acquisirne i dati anagrafici, senza emettere fatture nominative. In quel contesto, la rivalsa non è impossibile per legge, ma lo è nei fatti: non c’è un cessionario identificato a cui inviare la nota di addebito. La Cassazione, nel caso di specie, distingue tra “impossibilità giuridica” e “difficoltà di fatto”, ma addossa al contribuente l’onere di dimostrare la prima – cosa che, in pratica, risulta quasi sempre ardua da provare in modo documentale.
Questo profilo presenta tensione con il principio di effettività del diritto UE: se la rivalsa è formalmente possibile ma sostanzialmente inattuabile, garantire la neutralità solo “sulla carta” non sembra rispondere alle indicazioni della CGUE. È un punto che rimane aperto nella giurisprudenza, e che potrebbe tornare in discussione in future pronunce.
Secondo requisito: la detrazione e il discrimine con l’accertamento induttivo
Più lineare il ragionamento sul secondo requisito. Il diritto alla detrazione è in linea di principio tutelato dall’art. 19 del DPR 633/1972. Ma c’è una differenza fondamentale tra l’accertamento fondato su indagini bancarie e quello condotto con il metodo induttivo ex art. 55 del DPR 633/1972.
Nell’accertamento induttivo puro – tipico dell’evasore totale, quello completamente ignoto al Fisco – l’Amministrazione ricostruisce i ricavi sulla base di presunzioni, senza avere dati contabili. Per un soggetto che non ha mai aperto una partita IVA, né tenuto libri contabili, né effettuato liquidazioni periodiche, il riconoscimento della detrazione è quasi sempre precluso. E dunque – come aveva chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025 – in quel contesto il diritto alla detrazione non è garantito, e lo scorporo IVA dai ricavi diventa uno strumento legittimo di tutela della neutralità.
Va però segnalato che la Cassazione, con la successiva ordinanza n. 10166 del 19 aprile 2026, ha in parte temperato questo orientamento, stabilendo che lo scorporo nell’accertamento analitico-induttivo è consentito solo se è provata l’effettiva incorporazione dell’IVA nel prezzo versato dall’utilizzatore finale. Un ulteriore elemento di complessità che il professionista deve tenere presente nel selezionare la strategia difensiva.
Nel caso bancario, invece, la situazione è diversa. Il contribuente non è un evasore totale nell’ombra: ha dichiarato parte dei ricavi, ha tenuto una contabilità – per quanto incompleta -, ha effettuato versamenti e liquidazioni periodiche. I ricavi “in nero” emergono non per via presuntiva pura, ma dalle movimentazioni bancarie. La detrazione sugli acquisti, quindi, almeno in linea di principio, è accessibile. Il secondo requisito della neutralità è soddisfatto. E questo, unito alla rivalsa ex lege garantita dall’art. 60, comma 7, porta la Cassazione a concludere che lo scorporo non spetta.
Quadro comparativo: bancario vs. induttivo
| Elemento | Accertamento bancario | Accertamento induttivo (evasore totale) |
|---|---|---|
| Strumento normativo | Artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 | Art. 55 DPR 633/1972 |
| Rivalsa (art. 60, c. 7, DPR 633/1972) | Garantita ex lege | Teoricamente possibile, spesso impossibile nei fatti |
| Detrazione IVA acquisti (art. 19 DPR 633/1972) | In linea di principio garantita | Non garantita (assenza di liquidazioni periodiche) |
| Requisiti neutralità CGUE (C-521/19) soddisfatti? | Sì (entrambi) | No (almeno il secondo manca) |
| Scorporo IVA dai ricavi accertati | Non spetta (Cass. n. 16155/2026) | Spetta, ma solo se provata incorporazione IVA nel prezzo (Cass. n. 31406/2025 e n. 10166/2026) |
| Onere probatorio sul contribuente | Dimostrare impossibilità giuridica della rivalsa | Dimostrare effettiva incorporazione IVA nel prezzo |
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Le implicazioni per la difesa del contribuente
Il quadro che emerge dalla sentenza n. 16155/2026, letto insieme all’ordinanza n. 31406/2025 e alla successiva n. 10166/2026, consente di tracciare una linea abbastanza precisa. Lo scorporo IVA non è un diritto automatico in ogni accertamento: è uno strumento che tutela la neutralità dell’imposta nei casi in cui i meccanismi ordinari di trasferimento del carico fiscale non funzionano.
Quando l’accertamento si fonda su indagini bancarie, il professionista che assiste il contribuente deve domandarsi se, in concreto, la rivalsa è davvero esercitabile. Se il cliente vendeva a privati consumatori non identificati – è il caso tipico del commercio al dettaglio, di certi servizi alla persona, delle attività in contanti – c’è spazio per costruire un argomento difensivo serio, documentando l’impossibilità materiale di risalire al cessionario. Diversamente, se si tratta di operazioni B2B con clienti identificati e tracciabili, il diritto di rivalsa ex art. 60, comma 7, DPR 633/1972 è effettivo, e la richiesta di scorporo difficilmente supererà il vaglio.
Sul fronte della detrazione, invece, la partita si gioca quasi sempre nel perimetro dell’accertamento induttivo. Lì la Cassazione, pur con i correttivi della n. 10166/2026, ha riconosciuto che la ricostruzione presuntiva della materia imponibile deve in linea di principio intendersi IVA-inclusa. Fuori da quel perimetro, il diritto europeo – per come lo interpreta oggi la Suprema Corte – non impone lo scorporo.
Una sentenza che, insomma, chiude qualche porta aperta negli anni scorsi dalle corti di merito, ma ne lascia socchiusa almeno una: quella della rivalsa impossibile nei fatti.
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