Quando si chiude l’anno con un credito IVA, la scelta su come gestirlo – riportarlo, compensarlo o chiederne il rimborso – non è mai automatica. Il rimborso, disciplinato dall’art. 30 del D.P.R. 633/1972, spetta solo a chi supera la soglia minima di 2.582,28 euro e rispetta almeno uno dei presupposti oggettivi previsti dalla norma: disallineamento tra aliquota media attiva e passiva, prevalenza di operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, operatività prevalente fuori campo IVA. Il modello IVA 2026 – riferito al periodo d’imposta 2025 e da presentare entro il 30 aprile 2026 – porta con sé novità rilevanti: scompare il riquadro sulle società di comodo (eliminato a seguito della sentenza CGUE C-341/22 del 7 marzo 2024), si consolida la rimborsabilità dell’IVA su opere su beni di terzi (risoluzione 20/E del 26 marzo 2025), e si alzano le soglie di esonero dal visto di conformità per i soggetti ISA con punteggi elevati. Capire quando conviene davvero chiedere il rimborso, e come farlo correttamente, è la vera sfida operativa per professionisti e imprese.
I requisiti per accedere al rimborso
Secondo l’art. 30 del D.P.R. 633/1972, il rimborso del credito IVA è riservato ai crediti superiori a 2.582,28 euro. Sotto questa soglia, l’unica strada percorribile è il riporto del credito all’anno successivo o la compensazione. Ma anche superando l’importo minimo, non basta: occorre soddisfare almeno uno dei presupposti oggettivi tassativamente indicati dalla norma.
Il primo presupposto riguarda il disallineamento tra aliquota media: se quella delle operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella degli acquisti e importazioni, si è in presenza di un soggetto strutturalmente a credito. Il calcolo deve considerare le operazioni imponibili, incluse quelle in reverse charge, in split payment e le cessioni a enti terremotati – ma non i beni ammortizzabili, che rilevano solo nella determinazione dell’importo rimborsabile. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che occorre considerare la seconda cifra decimale: se l’aliquota attiva aumentata è 13,30% e quella passiva è 19,50%, il requisito è integrato.
La seconda via è quella delle operazioni non imponibili – esportazioni dirette e triangolari, cessioni intracomunitarie, operazioni assimilate con San Marino e Città del Vaticano. Se superano il 25% del volume d’affari complessivo, il diritto al rimborso scatta automaticamente, senza necessità di dimostrare altri requisiti.
Per chi acquista beni ammortizzabili, il rimborso è circoscritto all’IVA assolta su tali beni o su spese di ricerca e sviluppo. Vale anche per gli investimenti in corso d’opera: non è necessario che il bene sia già operativo o sottoposto ad ammortamento – è sufficiente che sia ammortizzabile per natura. La prassi dell’Agenzia (risoluzione 122/E del 13 dicembre 2011; risoluzione 111/E del 9 aprile 2002) ha confermato questa impostazione anche per gli acconti pagati in base agli stati di avanzamento lavori.
Esiste infine il presupposto legato alla prevalenza di operazioni extraterritoriali: chi effettua operazioni fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale (artt. 7 e ss. del D.P.R. 633/1972) – tipico di chi fornisce servizi a committenti esteri o lavora prevalentemente con l’estero – può chiedere il rimborso se queste operazioni superano il 50% del totale.
| Presupposto | Condizione richiesta |
|---|---|
| Aliquota media | Aliquota attiva +10% < aliquota passiva |
| Operazioni non imponibili | Superiori al 25% del volume d’affari |
| Beni ammortizzabili | IVA su acquisti/importazioni di beni strumentali |
| Operazioni extraterritoriali | Prevalenza operazioni fuori campo IVA (>50%) |
| Soggetti non residenti | Identificati direttamente o con rappresentante fiscale |
| Cessazione attività | Credito residuo all’atto della chiusura |
| Minore credito triennale | Credito a credito per tre anni consecutivi |
Vale la pena segnalare due situazioni in cui il rimborso è possibile a prescindere da qualsiasi presupposto: la cessazione dell’attività e il cosiddetto rimborso del minore credito nel triennio. Quest’ultima ipotesi – meno nota ma molto utile nella pratica – consente di chiedere il rimborso del minore importo tra quelli risultanti dalle dichiarazioni annuali dei tre anni consecutivi in cui il contribuente ha sempre chiuso a credito, anche in assenza di qualsiasi altra condizione di legge.
Casi particolari e interpretazioni consolidate
Per i beni ammortizzabili, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che conta la natura del bene, non l’effettivo inizio dell’ammortamento. Anche un impianto in costruzione, se destinato a diventare bene strumentale, genera diritto al rimborso. Lo stesso vale per gli acconti versati in base agli stati di avanzamento lavori di un contratto d’appalto (risoluzione 111/E del 9 aprile 2002).
Particolare attenzione merita il caso dei fabbricati. L’IVA rimborsabile va ridotta della quota riferibile al terreno, che non è ammortizzabile. Si applicano le percentuali forfetarie del 20% (per i fabbricati industriali) o 30% (per gli altri fabbricati), secondo la circolare 8/E del 13 marzo 2009. Esempio: se si acquista un capannone per 200.000 euro + IVA al 22% (44.000 euro), occorre scorporare il 20% riferibile al terreno (40.000 euro). Il fabbricato vale quindi 160.000 euro, e l’IVA rimborsabile è pari a 35.200 euro (22% di 160.000), non 44.000 euro.
Gli impianti fotovoltaici e di biogas sollevano dubbi ricorrenti. Secondo l’Agenzia delle Entrate, se separabili dal suolo e quindi ammortizzabili come beni mobili, danno diritto al rimborso. Diverso il discorso per i beni in leasing: fino al riscatto, non c’è acquisto in senso tecnico e quindi l’IVA sui canoni non è rimborsabile (risoluzione 392/E del 28 dicembre 2007).
Le spese pluriennali su beni di terzi – ad esempio ristrutturazioni su immobili condotti in locazione – sono state a lungo oggetto di contrasto interpretativo tra Agenzia ed contribuenti. Il nodo era se tali spese potessero qualificarsi come “beni ammortizzabili” ai fini del rimborso IVA. Con la risoluzione 20/E del 26 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente recepito l’orientamento della Corte di Cassazione: anche in questi casi il rimborso spetta, purché i beni su cui insistono le opere siano strumentali all’attività del soggetto passivo. Il modello IVA 2026 ha recepito questa novità, prevedendo un apposito campo nel quadro VX per indicare l’IVA assolta su opere su beni di terzi.
Visto di conformità e garanzie
Fino a 30.000 euro, il rimborso non richiede particolari formalità: né visto di conformità, né garanzia fideiussoria. Sopra questa soglia, invece, è necessario scegliere tra una fideiussione bancaria o assicurativa, oppure l’apposizione del visto di conformità. In alternativa al visto, può essere sufficiente la sottoscrizione dell’organo di controllo societario, accompagnata dall’attestazione dei requisiti patrimoniali previsti dall’art. 38-bis, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e dalla circolare 32/E del 30 dicembre 2014.
I requisiti da attestare per evitare la garanzia fideiussoria riguardano la continuità aziendale: patrimonio netto non ridotto di oltre il 40% rispetto all’anno precedente, immobili non ceduti per più del 40% (salvo operazioni nel corso ordinario), attività non cessata o ridimensionata per effetto di cessioni di rami d’azienda. Per le società di capitali non quotate, anche le cessioni di partecipazioni non devono aver superato il 50% del capitale sociale nell’anno precedente. È inoltre richiesta la regolarità contributiva.
Per importi superiori a 30.000 euro, il visto o la garanzia sono comunque obbligatori quando il contribuente ricade tra i soggetti “a rischio” individuati dall’art. 38-bis, comma 4, del D.P.R. 633/1972: attività iniziata da meno di due anni (salvo start-up innovative), notifica di avvisi di accertamento nei due anni precedenti con scostamenti significativi (oltre il 10%, 5% o 1% a seconda dell’importo dichiarato), assenza del visto nella dichiarazione, cessazione dell’attività.
Il regime premiale degli ISA modifica il quadro in modo significativo. Con un punteggio di almeno 8 nella dichiarazione relativa al periodo precedente, o una media biennale di almeno 8,5, si ottiene l’esonero dal visto per rimborsi fino a 50.000 euro. Con punteggio 9 o media biennale 9, la soglia sale a 70.000 euro (Provvedimento Agenzia entrate 11 aprile 2025, n. 176203). Questi benefici si estendono anche ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, indipendentemente dal punteggio ISA effettivamente conseguito, a condizione che l’adesione riguardi il biennio di riferimento.
| Importo rimborso | Regola generale | Esonero con ISA/CPB |
|---|---|---|
| Fino a 30.000 euro | Nessun visto né garanzia | Non applicabile |
| Da 30.001 a 50.000 euro | Visto o garanzia obbligatori | Esonero con ISA ≥ 8 o media ≥ 8,5 o CPB |
| Da 50.001 a 70.000 euro | Visto o garanzia obbligatori | Esonero con ISA ≥ 9 o media ≥ 9 o CPB |
| Oltre 70.000 euro | Visto o garanzia sempre obbligatori | Nessun esonero |
Le modalità di erogazione
Il rimborso può seguire due percorsi distinti: la procedura semplificata o quella ordinaria. La prima si applica ai rimborsi fino a 2 milioni di euro, per i contribuenti che utilizzano il conto fiscale (gestito dall’Agente della Riscossione). I tempi previsti dalla norma (art. 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972) sono di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, con accredito diretto sul conto corrente indicato. In caso di ritardo, decorrono interessi nella misura del 2% annuo.
Per i rimborsi oltre i 2 milioni di euro, per i soggetti in procedura concorsuale o per chi ha cessato l’attività, si ricorre alla procedura ordinaria: l’Ufficio delibera entro 3 mesi dalla richiesta. Gli interessi decorrono dal 90° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, con esclusione dei periodi di ritardo imputabili al contribuente (ad esempio in caso di consegna tardiva di documenti richiesti dall’Ufficio).
Merita un cenno il rimborso prioritario, riservato a specifiche categorie. Chi effettua operazioni in split payment può ottenere l’erogazione prioritaria, ma solo per l’importo dell’IVA applicata a tali operazioni e solo se il presupposto del rimborso è il disallineamento tra aliquote. Esempio pratico: se il credito complessivo è di 22.000 euro e lo split payment ha generato IVA per 12.000 euro, solo quest’ultima parte viene gestita in via prioritaria; il resto segue l’iter ordinario.
Anche i subappaltatori in reverse charge nel settore edile e alcune categorie industriali (metalli, alluminio, settore aerospaziale) beneficiano di procedure accelerate ai sensi del D.M. 22 marzo 2007, a condizione che l’attività sia esercitata da almeno tre anni e che, per il rimborso annuale, l’importo non superi 10.000 euro.
Il caso delle società di comodo
Una delle novità più significative del modello IVA 2026 riguarda proprio la scomparsa dei riferimenti alle società di comodo. Per anni, la compilazione del quadro VX ha richiesto un’attestazione specifica: dichiarare di non rientrare tra le società non operative ex art. 30 della L. 724/1994. Chi non poteva renderla subiva limitazioni severe sul rimborso del credito IVA.
Tutto è cambiato con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22. I giudici europei hanno stabilito che le penalizzazioni IVA previste dalla disciplina italiana sulle società non operative contrastano con gli artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE, violando il principio di neutralità fiscale. La Corte di Cassazione si è allineata tempestivamente, e l’Agenzia delle Entrate – pur in attesa di un intervento normativo formale – ha eliminato dal modello IVA 2026 (Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 51732) il riquadro dedicato, rendendo di fatto cadute le limitazioni sul versante IVA.
Va sottolineato che la disciplina delle società non operative rimane in vigore ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP). Tuttavia, per l’IVA, il tema è ormai chiuso: anche chi si trova in quella situazione può accedere al rimborso, purché rispetti i presupposti oggettivi dell’art. 30 del D.P.R. 633/1972.
Compilazione del quadro VX
Il rigo VX4 costituisce il nucleo della richiesta di rimborso. Nel campo 1 va indicato l’importo che si intende ottenere a rimborso. Nel campo 3 il codice corrispondente al presupposto utilizzato, secondo la seguente tabella dei codici prevista dalle istruzioni ufficiali:
| Codice | Presupposto |
|---|---|
| 1 | Cessazione attività |
| 2 | Aliquota media |
| 3 | Operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari |
| 4 | Beni ammortizzabili |
| 5 | Operazioni extraterritoriali prevalenti |
| 6 | Soggetti non residenti |
| 7 | Produttori agricoli in regime speciale |
| 8 | Minore credito nel triennio |
| 9 | Più presupposti contemporaneamente |
Se il rimborso supera 30.000 euro ed è coperto da visto di conformità o dalla sottoscrizione dell’organo di controllo, nel campo 7 va inserito il codice 1. Nel campo 8 si riporta eventualmente il codice di esonero dalla garanzia, per chi rientra nelle categorie esonerate. Per la procedura semplificata, il campo 2 del rigo VX3 accoglie la quota parte del credito da gestire tramite l’Agente della Riscossione. Chi richiede il rimborso prioritario per operazioni in split payment deve compilare il campo 4 del rigo VX3 con il codice 6, e indicare nel campo 5 l’importo delle operazioni soggette a scissione dei pagamenti.
Modifiche e dinieghi
È possibile modificare la dichiarazione già presentata tramite dichiarazione integrativa, presentabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Se l’integrativa è “ultrannuale” (presentata cioè dopo il termine ordinario dell’anno successivo), il credito emergente può essere utilizzato soltanto in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo, indicandolo nel quadro VN. La modifica è ovviamente possibile solo se il rimborso non è ancora stato erogato dall’Ufficio (risposta a interpello 231 del 30 luglio 2020).
In caso di diniego del rimborso da parte dell’Agenzia – quando i controlli rilevano l’inesistenza dei presupposti – il credito negato non va perso: può essere recuperato in detrazione, annotandolo nel registro IVA acquisti. Nella dichiarazione annuale successiva, l’importo va indicato nel rigo VL26.
Sospensione per reati tributari
Se nel periodo d’imposta oggetto di rimborso sono stati constatati reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false) e 8 (emissione di fatture false) del D.Lgs. 74/2000, l’esecuzione del rimborso viene sospesa automaticamente, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Ufficio. La sospensione dura fino alla definizione del procedimento penale e opera solo per la parte di rimborso corrispondente all’IVA indicata nelle fatture oggetto di contestazione – e solo se i reati riguardano lo stesso periodo d’imposta per cui si chiede il rimborso (art. 38-bis, comma 8, D.P.R. 633/1972).
Il regime forfetario
Chi transita al regime forfetario si trova con un ultimo credito IVA residuo, emergente dalla dichiarazione presentata secondo le regole ordinarie per l’ultimo anno in regime IVA. Questo credito può essere richiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi o contributi, senza dover rispettare i presupposti dell’art. 30. Restano invece applicabili le modalità dell’art. 38-bis, e quindi l’obbligo di visto o garanzia se si superano le soglie previste (L. 190/2014, art. 1, comma 63). Nell’ultima dichiarazione IVA con applicazione dell’imposta in regime ordinario, è necessario barrare la casella VA14 per segnalare il passaggio al regime agevolato.
Considerazioni operative finali
Il rimborso del credito IVA non è un diritto automatico: richiede attenzione nella verifica dei presupposti, precisione nella compilazione della modulistica e valutazione delle soglie che attivano obblighi di visto o garanzia. Le novità del 2026 – dall’eliminazione del riferimento alle società di comodo, all’innalzamento delle soglie per l’esonero dal visto per i soggetti ISA con punteggi elevati, fino al recepimento della rimborsabilità dell’IVA su spese su beni di terzi – hanno reso l’accesso al rimborso complessivamente meno vincolato rispetto al passato.
La dichiarazione IVA 2026, riferita al periodo d’imposta 2025, va presentata entro il 30 aprile 2026. La scelta tra rimborso, compensazione e riporto va effettuata con piena consapevolezza: un credito immobilizzato per anni ha un costo opportunità reale; un rimborso richiesto senza i requisiti corretti espone al diniego, con i conseguenti tempi e costi del contenzioso. La verifica preventiva della documentazione – registri IVA, fatture di acquisto, calcolo delle aliquote medie – resta il presupposto indispensabile per una gestione efficace del credito.



