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ISA sotto soglia 8

Cause di esclusione ISA 2025: chi è esonerato e chi deve trasmettere

9 Marzo, 2026

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Il 27 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento prot. n. 71684, con cui vengono resi ufficiali i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) da utilizzare per il periodo d’imposta 2025. Sono 173 i modelli approvati[1]. Sul piano delle esclusioni non si registrano novità sostanziali rispetto alle campagne precedenti. L’ossatura rimane quella consolidata, e i commercialisti che attendevano cambiamenti di rilievo possono – almeno su questo punto – tirare un sospiro di sollievo. Ciò non significa, però, che il quadro sia banale: anzi, la distinzione tra le diverse tipologie di esclusione resta un passaggio delicato, con conseguenze pratiche tutt’altro che trascurabili.

In breve

Con il provvedimento n. 71684 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 173 modelli ISA per il periodo d’imposta 2025. Il perimetro delle esclusioni resta invariato rispetto agli anni precedenti, ma è fondamentale distinguere con precisione chi è del tutto esonerato dall’adempimento e chi, pur non dovendo calcolare l’indice, rimane obbligato alla trasmissione del modello. Chi è escluso con obbligo di trasmissione non può accedere al concordato preventivo biennale 2026-2027 né al regime premiale.

I 173 modelli ISA per il 2025: quadro stabile

L’impianto complessivo dell’adempimento si muove in piena continuità con le annualità precedenti. Nessuna revisione profonda, nessun ribaltamento di schema. Il provvedimento del 27 febbraio 2026 introduce anche un sistema di importazione dei dati per semplificare la compilazione – una misura di carattere pratico, che non incide però sul perimetro soggettivo delle cause di esclusione.

Vale la pena, a questo punto, ricostruire con attenzione il quadro delle casistiche previste. Perché le cause di esclusione ISA 2025 non sono tutte uguali: alcune esonerano completamente dall’adempimento, altre invece obbligano comunque alla trasmissione del modello, sia pure senza che l’indice produca effetti.

Esonero totale: quando il modello non si invia

La prima categoria è quella dell’esonero totale, che comporta la non applicazione dell’ISA e, insieme, la non trasmissione del relativo modello. Rientrano qui i contribuenti che nel corso del 2025 hanno iniziato o cessato l’attività, e quelli che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro – soglia fissata dai decreti di approvazione.

Sono altresì esonerati i soggetti che operano in regime forfetario o nel regime di vantaggio, introdotto a suo tempo per le nuove iniziative produttive. Stesso discorso per chi si trovava, nell’anno d’imposta, in una situazione di non normale svolgimento dell’attività – categoria ampia, su cui conviene soffermarsi.

“Non normale svolgimento”: una causa da gestire con prudenza

Tra le cause di esclusione ISA 2025, quella legata al periodo di non normale svolgimento dell’attività è quella che, nella prassi, genera più dubbi. L’elenco delle situazioni ricomprese è lungo e comprende:

  • la liquidazione ordinaria o coatta amministrativa
  • la mancata instaurazione dell’attività produttiva
  • l’interruzione dell’attività per ristrutturazione dei locali
  • l’affitto dell’unica azienda posseduta
  • la sospensione regolarmente comunicata alla Camera di Commercio
  • la modifica in corso d’anno del codice ATECO con passaggio a un indice diverso
  • i provvedimenti disciplinari per i professionisti
  • le interruzioni per eventi sismici

Un elenco variegato, che richiede però attenzione: l’Agenzia delle Entrate è solita richiedere chiarimenti quando viene indicata questa causa di esclusione, al fine di verificarne la legittimità. Chi la utilizza deve essere in grado di documentare la situazione in modo preciso.

Ci sono poi soggetti che accedono all’esonero per ragioni strutturali: alcune forme cooperative, i trasportatori su taxi e i servizi di noleggio con conducente costituiti in forma cooperativa, nonché le corporazioni dei piloti di porto.

Quando l’esclusione non libera dalla trasmissione

Il secondo gruppo è quello che, forse, richiede la maggiore attenzione operativa. Si tratta dei soggetti per i quali il legislatore prevede comunque la compilazione e l’invio del modello ISA – non per calcolare l’indice di affidabilità, ma per raccogliere dati a fini statistici.

La ratio è chiara: l’Amministrazione finanziaria vuole comunque disporre di informazioni su questi contribuenti, anche se l’ISA non è applicabile ai fini dell’analisi del rischio. Il modello va quindi trasmesso, ma l’esito è, per così dire, congelato: nessun punteggio, nessuna rilevanza ai fini del regime premiale.

Le categorie coinvolte sono due principali. La prima riguarda le imprese multiattività, quando i ricavi relativi alle attività secondarie – quelle non rientranti nell’indice prevalente – superano il 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi. La seconda comprende i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA.

I professionisti in forma societaria e i nuovi modelli EK

Una casistica particolare – e su cui vale la pena insistere – riguarda i professionisti che esercitano la propria attività assumendo la veste giuridica societaria, dichiarando redditi d’impresa. Per questi soggetti l’obbligo di trasmissione del modello ISA vige anche in presenza della causa di esclusione specifica per categoria reddituale diversa.

La novità, per così dire relativa, è che questo obbligo era già stato introdotto lo scorso anno. Nonostante sia quindi già avvenuta una prima raccolta di dati, il modello non risulta ancora del tutto applicabile. Per l’anno d’imposta 2025 l’obbligo permane – e riguarda in modo specifico le attività riconducibili ai nuovi modelli EK.

Si tratta in concreto di:

  • EK02U per gli studi di ingegneria
  • EK04U per gli studi legali
  • EK05U per i servizi forniti da commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
  • EK18U per gli studi di architettura (che comprende anche le attività di progettazione e supervisione di scavi archeologici)
  • EK22U per i servizi veterinari

Un professionista iscritto all’albo dei commercialisti che eserciti in forma di S.r.l. professionale, ad esempio, dovrà compilare e trasmettere il modello EK05U per fini statistici, pur non vedendo applicato alcun punteggio ISA alla propria posizione.

Le conseguenze: regime premiale e CPB irraggiungibili

Per tutti i soggetti che rientrano nelle cause di esclusione con obbligo di trasmissione, le conseguenze sono uniformi e abbastanza severe sotto il profilo delle opportunità fiscali. L’esito del modello ISA è, come detto, non applicabile – il che rende del tutto irrilevante il punteggio ai fini dell’analisi del rischio.

Ma c’è di più: per questi contribuenti risulta impossibile accedere ai benefici del regime premiale – si pensi all’esclusione dai controlli automatizzati o all’abbattimento dei termini di decadenza per l’accertamento – e, cosa ancora più rilevante, è preclusa l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.

Chi si trova in questa situazione non può aderire al CPB nemmeno volendo: la mancata applicabilità dell’ISA taglia di fatto l’accesso all’istituto. Una conseguenza che per i professionisti in forma societaria – e per le STP in particolare – merita un’attenta valutazione prima della stagione dichiarativa.

Il regime premiale ISA, infatti, riconosce benefici significativi ai contribuenti con punteggio elevato: esonero dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 70.000 euro (con punteggio pari o superiore a 9), esonero dal visto per crediti diretti fino a 50.000 euro, esclusione dalla disciplina delle società non operative, ed esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici. Tutti vantaggi irraggiungibili per chi è escluso con obbligo di sola trasmissione.

Schema riepilogativo delle cause di esclusione ISA 2025

Causa di esclusione Obbligo di trasmissione Regime premiale / CPB
Inizio o cessazione attività nel periodo d’imposta No Non applicabile
Ricavi/compensi > 5.164.569 euro No Non applicabile
Regime forfetario o di vantaggio No Non applicabile
Non normale svolgimento dell’attività (liquidazione, ristrutturazione locali, eventi sismici, ecc.) No Non applicabile
Imprese multiattività con ricavi secondari > 30% del totale
(solo fini statistici)
Escluso
Soggetti in gruppo IVA
(solo fini statistici)
Escluso
Professionisti con forma societaria (redditi d’impresa)
(solo fini statistici)
Escluso
Nuovi modelli EK (ingegneria, studi legali, commercialisti, architettura, veterinaria)
(solo fini statistici)
Escluso

Considerazioni operative finali

La distinzione tra esonero totale ed esclusione con obbligo di trasmissione non è un dettaglio formale. Ha conseguenze operative immediate sulla compilazione della dichiarazione dei redditi e, soprattutto, sulle strategie fiscali di medio periodo.

I professionisti che assistono contribuenti con cause di esclusione devono prestare particolare attenzione alla corretta individuazione del codice di esclusione da indicare nei modelli. Un errore in questa fase può comportare richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente allungamento dei tempi di lavorazione delle pratiche.

Per i contribuenti esclusi con obbligo di trasmissione, inoltre, è opportuno valutare attentamente l’impatto della preclusione al concordato preventivo biennale. In alcuni casi, infatti, potrebbe risultare conveniente riorganizzare l’attività o la struttura societaria per rientrare nell’ordinaria applicazione degli ISA e poter così accedere ai benefici del CPB nei periodi d’imposta successivi.

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