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Appropriazione indebita commercialista

Tirocinio da commercialista e Agenzia delle Entrate: si può fare

3 Marzo, 2026

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Un chiarimento atteso, che mette fine a qualche incertezza di troppo. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto con il Pronto Ordini n. 132/2025, pubblicato il 27 febbraio 2026, a due quesiti dell’Ordine di Cremona: il primo riguarda la possibilità per un dipendente a tempo pieno dell’Agenzia delle Entrate di iscriversi nel registro dei tirocinanti; il secondo attiene all’idoneità del diploma universitario ex L. 341/1990 come titolo di accesso al praticantato. Non è un via libera incondizionato, ma nemmeno un divieto. La questione, come spesso accade in materia ordinamentale, si gioca sui dettagli.

Tirocinio e incompatibilità: un regime diverso dall’esercizio

Chi conosce il DLgs 139/2005 sa che le cause di incompatibilità con la professione di dottore commercialista sono disciplinate in modo abbastanza netto dall’art. 4. Ma – ed è questo il punto centrale della questione – quelle stesse cause non si applicano automaticamente alla fase del tirocinio. Lo dice la norma stessa. Né il decreto legislativo né il DM 143/2009 – che costituisce la disciplina speciale di riferimento per il praticantato dei commercialisti – prevedono incompatibilità generali per chi svolge la pratica professionale.

Il DPR 137/2012, all’art. 6, interviene come cornice generale per le professioni regolamentate, confermando che il tirocinio si può svolgere anche in costanza di un rapporto di lavoro dipendente, sia nel settore privato sia nel pubblico. L’unica condizione è che orari e modalità non compromettano l’effettività della pratica. La verifica di questa compatibilità spetta al Consiglio dell’Ordine territoriale competente.

Le 20 ore settimanali: il requisito che non si può ignorare

Qui la faccenda si fa più concreta. L’art. 1, comma 2, del DM 143/2009 definisce cosa si intende per tirocinio effettivo: assiduità, diligenza, riservatezza, rispetto delle norme deontologiche. Concetti che, nella pratica, si traducono in una presenza minima di 20 ore settimanali nello studio del professionista supervisore, durante il normale orario di apertura. L’iscrizione al registro dei tirocinanti – disciplinata dall’art. 5 del medesimo DM – presuppone che questa effettività sia garantita fin dall’avvio del praticantato.

Venti ore a settimana non sono poche, specie per chi lavora a tempo pieno. Un dipendente dell’Agenzia con un contratto standard di 36 ore settimanali dovrebbe riuscire a conciliare le due attività solo se gli orari lo consentono davvero – turni, flessibilità, part-time verticale, congedi. Non è impossibile, ma richiede una pianificazione seria.

Il CNDCEC aveva già affrontato il tema in passato, con i Pronto Ordini nn. 13/2009 e 205/2005 – richiamati nel PO 132/2025 come precedenti interni – confermando che il rapporto di lavoro subordinato non è di per sé un ostacolo. Il principio non cambia: conta l’effettività, non la forma del contratto.

Cosa dice la disciplina interna dell’Agenzia

Fin qui la normativa ordinamentale. Ma c’è un secondo livello da considerare: le regole interne dell’Agenzia delle Entrate. L’art. 4 del DPR 18/2002 – norma speciale di carattere più rigoroso rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità – vieta al personale delle Agenzie fiscali di svolgere attività tributarie tipiche dei professionisti: assistenza fiscale, consulenza, rappresentanza davanti all’Amministrazione finanziaria, e più in generale qualsiasi attività che possa minare l’imparzialità nell’esercizio delle funzioni.

È un divieto comprensibile, anzi necessario. Il funzionario che il mattino istruisce un accertamento non può il pomeriggio difendere il contribuente dallo stesso tipo di procedura. Sarebbe un corto circuito evidente.

Però – ed è una distinzione importante – la Direzione generale del personale dell’Agenzia ha chiarito, con una nota di prassi interna del 10 maggio 2004 (prot. n. 74427), che il divieto non si estende al tirocinio finalizzato all’abilitazione professionale. Trattandosi di atto interno e non di circolare pubblicata, il suo contenuto va letto in modo sistematico con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente: il dipendente che intende avviare il tirocinio deve comunque richiedere un’autorizzazione formale scritta all’Amministrazione di appartenenza. Le condizioni indicate dalla nota sono tre:

Condizione Dettaglio
Gratuità L’attività di tirocinio deve essere svolta senza compenso
Orario Lo svolgimento deve avvenire fuori dall’orario di lavoro
Astensione Il tirocinante si astiene da questioni che interferiscono con le attività dell’Agenzia
1

Tre condizioni cumulative. Non basta soddisfarne una.

Tirocinio commercialista Agenzia delle Entrate: l’autorizzazione è spesso necessaria

Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 132/2025, arriva a una posizione equilibrata. L’iscrizione nel registro dei tirocinanti è ammissibile anche per un dipendente a tempo pieno. Ma non è automatica. Occorre verificare la compatibilità concreta tra tirocinio e rapporto di servizio, escludere conflitti di interesse e – ove la normativa interna lo richieda – ottenere un’autorizzazione esplicita dall’Amministrazione di appartenenza. Considerata la rigidità del DPR 18/2002 e la prassi applicativa dell’Agenzia, nella quasi totalità dei casi concreti questa autorizzazione sarà necessaria.

Un aspetto da non trascurare: il conflitto di interessi, quando sussiste, riguarda il singolo incarico o la specifica attività svolta durante il tirocinio. Non costituisce un impedimento assoluto e preventivo all’iscrizione nel registro. È una valutazione caso per caso, non una preclusione in blocco.

La valutazione spetta all’Ordine territoriale

Il ruolo del Consiglio dell’Ordine provinciale è quindi centrale. È lui che, al momento dell’iscrizione o in fase di verifica, deve accertare che le condizioni di effettività siano rispettate. Non si tratta di un passaggio formale. Significa guardare gli orari, il tipo di contratto, la struttura dello studio dove si svolge la pratica.

Nel caso dei dipendenti dell’Agenzia, la valutazione è più delicata proprio perché le funzioni istituzionali esercitate sono per loro natura in potenziale tensione con l’attività professionale tributaria. Un’attenzione in più è giustificata – e probabilmente dovuta.

Il principio che emerge dal chiarimento del CNDCEC è comunque abbastanza netto: la fase formativa del tirocinio non è equiparabile all’esercizio della professione, e merita un regime più flessibile. È una scelta ordinamentale precisa, non una lacuna normativa.

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