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Detrazione IVA fine anno: tempistiche tra ricezione e registrazione

18 Dicembre, 2025

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La chiusura dell’anno fiscale porta con sé questioni che spesso si rivelano più complesse di quanto appaiano in superficie, e tra queste spicca il tema della detrazione IVA sulle fatture emesse negli ultimi giorni di dicembre. La circolare 1/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha tracciato i confini di questo diritto, ma la sua applicazione pratica – specie con l’introduzione della fatturazione elettronica – richiede ancora oggi una comprensione precisa dei meccanismi temporali.

Il momento che determina la detrazione IVA

Secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo del DPR 633/1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Questo però è solo l’inizio della storia. Nella prassi operativa conta soprattutto quando il contribuente riceve materialmente il documento attraverso il Sistema di Interscambio e, successivamente, quando lo registra nei propri libri contabili.

Per una fattura emessa dal fornitore il 28 dicembre 2025 ma trasmessa allo SdI soltanto il 2 gennaio 2026, il cessionario o committente si troverà di fronte a una situazione chiara: quella fattura – anche se porta la data dell’anno precedente – potrà essere detratta esclusivamente nelle liquidazioni periodiche del 2026. Non c’è margine per retrodatazioni o escamotage contabili, perché la ricezione certificata avviene nell’anno nuovo.

Quando la registrazione slitta all’anno successivo

Le cose si complicano quando una fattura viene ricevuta entro dicembre 2025 ma poi, per motivi organizzativi o di verifica, non viene registrata prima del 31 dicembre. In questo scenario la detrazione dell’IVA rimane comunque esercitabile ma occorre seguire un percorso specifico: la registrazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2026 (termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2025), utilizzando un registro sezionale o comunque distinguendo chiaramente queste fatture da quelle “correnti” del 2026.

L’imposta così registrata concorrerà alla formazione del modello IVA 2026 con riferimento all’anno 2025, ma non entrerà nelle liquidazioni periodiche del 2026. Si tratta di un meccanismo che consente di salvaguardare il diritto alla detrazione pur in presenza di ritardi amministrativi, a condizione che venga rispettata la scadenza del 30 aprile.

La regola dei quindici giorni e la sua eccezione cruciale

Durante tutto l’anno vige una regola che molti professionisti conoscono bene: i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione possono essere considerati nella liquidazione del mese precedente. È quanto stabilisce l’articolo 1, comma 1, del DPR 100/1998. Ma questa disposizione contiene una precisazione che diventa determinante a cavallo d’anno: la possibilità di retrodatazione non vale per i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Facciamo un esempio concreto. Una società acquista materiale informatico il 20 dicembre 2025 e il fornitore emette regolare fattura il 22 dicembre 2025. Il documento transita dallo SdI e viene ricevuto il 6 gennaio 2026, con registrazione contabile entro il 15 gennaio 2026. Nonostante la registrazione avvenga nei termini previsti dalla regola generale, quella fattura non potrà essere detratta nella liquidazione di dicembre 2025. La detrazione opererà esclusivamente a partire da gennaio 2026, quando avviene la registrazione, e l’IVA concorrerà alle liquidazioni periodiche di quell’anno.

Delega fiscale e prospettive di riforma

Va segnalato che la legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023, articolo 7, lettera d, comma 3) ha previsto un intervento proprio su questo aspetto. Il legislatore delegato dovrebbe consentire che, per i beni e servizi acquistati nei quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta.

Se questa riforma venisse attuata, una fattura datata dicembre 2025 ma ricevuta a gennaio 2026 potrebbe essere detratta nella dichiarazione del 2026, anziché dover necessariamente rientrare nel modello del 2025. Al momento però – ed è bene sottolinearlo con chiarezza – questa previsione resta sulla carta. I decreti attuativi non sono stati ancora emanati, quindi continua ad applicarsi la disciplina attuale con tutte le sue rigidità operative.

Dichiarazione integrativa: ultima spiaggia con qualche rischio

Cosa succede se una fattura ricevuta nel 2025 non viene registrata entro il 30 aprile 2026? La strada si fa più stretta ma non è del tutto preclusa. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 2018, rimane percorribile la via della dichiarazione integrativa a favore, prevista dall’articolo 57 del DPR 633/1972.

Questa dichiarazione può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Nel caso di una fattura del 2025, dunque, il termine ultimo cadrebbe il 31 dicembre 2030 (considerando che la dichiarazione originaria del 2025 va presentata entro aprile 2026). Tuttavia occorre mettere in conto l’applicazione di sanzioni per violazione degli obblighi di registrazione, come evidenziato dalla stessa amministrazione finanziaria.

C’è poi una questione più delicata che riguarda i controlli e la prassi degli uffici. Alcuni orientamenti emersi nelle osservazioni dell’Assonime (in particolare il principio 4/2024 della fondazione Odc-Milano) suggeriscono cautela nell’utilizzo della dichiarazione integrativa per recuperare detrazioni IVA. Il rischio è che gli uffici possano considerare questo strumento non del tutto coerente con il principio di neutralità dell’IVA quando si tratta di colmare ritardi che potevano essere evitati con una gestione più accorta dei flussi documentali.

Importazioni di beni e analogie operative

Le considerazioni fin qui svolte trovano applicazione analoga anche per le importazioni di beni effettuate a fine anno. Qui il momento rilevante diventa quello in cui avviene lo svincolo della merce, come evidenziato dal principio 4/2024. Se l’importazione si perfeziona nel dicembre 2025 ma la bolletta doganale viene emessa o ricevuta solo nel 2026, il contribuente dovrà esercitare il diritto alla detrazione seguendo le stesse regole viste per le fatture di acquisto: detrazione nelle liquidazioni del 2026, oppure – se la bolletta perviene entro termini ristretti – detrazione nella dichiarazione del 2025 previa registrazione entro il 30 aprile 2026 con le modalità già descritte.

La data di accettazione della dichiarazione doganale diventa quindi un elemento da monitorare con attenzione per pianificare correttamente il momento della detrazione ed evitare disallineamenti tra quanto esposto nelle liquidazioni periodiche e quanto poi risulterà dalla dichiarazione annuale.

Gestione operativa e solleciti ai fornitori

Tutto questo impianto normativo porta a una conclusione operativa abbastanza chiara per chi gestisce la contabilità aziendale. È fondamentale sollecitare i fornitori affinché emettano e trasmettano le fatture di dicembre con qualche giorno di anticipo rispetto al 31 dicembre. Una fattura emessa e inviata allo SdI il 30 dicembre ha buone probabilità di essere ricevuta entro l’anno, consentendo così la detrazione nella liquidazione di dicembre (se registrata tempestivamente).

Aspettare l’ultimo giorno utile significa invece esporsi al rischio che i tempi tecnici di trasmissione e ricezione facciano slittare tutto al 2026, con la conseguente perdita della possibilità di detrarre l’IVA nell’anno di competenza dell’operazione. E considerando che molte aziende chiudono gli uffici tra Natale e Capodanno, è ancora più importante programmare per tempo la gestione di questi flussi documentali.

I rischi di una gestione superficiale

La tentazione di considerare questi aspetti come meri tecnicismi contabili può rivelarsi costosa. Un errore nel timing della registrazione o una errata imputazione temporale della detrazione IVA può generare disallineamenti tra le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale, con conseguenti richieste di chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria.

In alcuni casi si è anche discusso se questi errori possano essere sanati attraverso ravvedimento operoso. La risposta non è univoca e dipende molto dalla tipologia di errore commesso e dal momento in cui ci si accorge della discordanza. Come spesso avviene nella prassi tributaria, la certezza arriva solo quando l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento formale o quando la giurisprudenza si pronuncia su casi specifici – ed è proprio per questo che conviene sempre muoversi sul terreno della massima prudenza interpretativa.

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