Il momento esatto in cui i compensi professionali diventano tassabili è cambiato. Non più l’incasso materiale, ma l’applicazione della ritenuta d’acconto determina l’anno fiscale di riferimento. Una svolta che il Decreto Legislativo 192/2024 ha introdotto per uniformare la prassi e superare alcune incongruenze interpretative che negli anni avevano creato incertezze operative. I professionisti e gli studi dovranno rivedere le proprie procedure contabili, soprattutto per le operazioni a cavallo d’anno.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Dal 2025, la tassazione dei compensi professionali segue la data in cui viene operata la ritenuta d’acconto, non quella dell’incasso materiale.
- Per compensi pagati da privati (senza sostituto d’imposta) conta ancora la data dell’effettivo incasso.
- I compensi in natura sono tassati nell’anno in cui il bene entra nella disponibilità del professionista.
- Attenzione alle fatture a cavallo d’anno e alle procedure di calcolo nei software gestionali.
- Il regime forfettario non cambia: i ricavi si considerano percepiti al momento dell’incasso.
Il principio di cassa rivisitato
L’articolo 54 del TUIR, nella formulazione vigente dal 2025, stabilisce che i compensi si considerano percepiti nell’anno in cui il sostituto d’imposta effettua la ritenuta d’acconto. Una precisazione che può sembrare tecnica ma che nella prassi quotidiana cambia le carte in tavola.
Prendiamo il caso di un avvocato che emette fattura il 15 dicembre 2024 per 10.000 euro più IVA. Il cliente, una società, effettua il bonifico il 3 gennaio 2025 applicando regolarmente la ritenuta del 20%. Secondo la nuova disciplina, il compenso si considera percepito nel 2025, anno in cui è stata operata la ritenuta. Prima della riforma, invece, contava l’effettivo accredito sul conto corrente del professionista.
La modifica normativa ha voluto eliminare quella zona grigia che spesso si creava quando l’incasso materiale e l’applicazione della ritenuta non coincidevano temporalmente. Situazione che, diciamo la verità, creava non pochi grattacapi negli studi professionali, specialmente in fase di dichiarazione dei redditi.
Operazioni senza sostituto d’imposta
Quando manca il sostituto d’imposta, ovviamente, vale il principio tradizionale dell’incasso. Il compenso si considera percepito nel momento in cui il professionista ne entra materialmente in possesso. È il caso tipico delle fatture emesse verso privati o verso soggetti che non sono tenuti ad operare ritenute d’acconto.
Un commercialista che assiste un privato nella dichiarazione dei redditi, ad esempio, non può pretendere l’applicazione della ritenuta. Il compenso sarà tassabile nell’anno dell’effettivo incasso, che normalmente coincide con l’accredito sul conto corrente professionale.
Le eccezioni che confermano la regola
Non tutto però fila liscio come l’olio. La tassazione compensi lavoro autonomo presenta alcune situazioni particolari che meritano attenzione. I compensi in natura, ad esempio, seguono ancora il criterio della percezione materiale. Se un professionista riceve come compenso un bene, il valore dello stesso concorre alla formazione del reddito nell’anno in cui ne acquisisce la disponibilità.
Altra questione delicata riguarda i compensi forfettari concordati a inizio rapporto. Spesso accade che il cliente versi acconti durante l’anno e il saldo a fine lavori. La nuova disciplina richiede di verificare anno per anno quando sono state effettuate le singole ritenute, per imputare correttamente i diversi importi.
Riflessi sulle dichiarazioni 2025
Nel modello Redditi 2025, sezione RE, i professionisti dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione del rigo RE2. Non basta più guardare gli estratti conto per verificare gli incassi dell’anno. Occorre verificare quando i sostituti d’imposta hanno effettivamente operato le ritenute, anche se l’accredito è avvenuto in periodo diverso.
La situazione si complica per chi utilizza software gestionali non ancora aggiornati alla nuova normativa. Molti programmi continuano a considerare la data di incasso come riferimento temporale, creando potenziali errori nella determinazione del reddito professionale.
Aspetti pratici per gli studi
Nella quotidiana gestione dello studio professionale, questa modifica impone una revisione delle procedure amministrative. Occorre implementare sistemi di controllo che tengano traccia non solo degli incassi, ma anche delle date di effettuazione delle ritenute. Un lavoro certosino che richiede coordinamento tra il professionista e il proprio commercialista di fiducia.
Le software house stanno gradualmente adeguando i propri prodotti, ma la transizione richiede tempo e formazione degli operatori. È opportuno notare come questa fase transitoria possa generare qualche disguido, specialmente negli studi che gestiscono volumi elevati di fatturazione.
Regime forfettario: nulla di nuovo
Per completezza va ricordato che chi opera in regime forfettario non subisce modifiche. L’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014 continua a prevedere che i ricavi si considerano conseguiti al momento dell’incasso, indipendentemente dalle ritenute d’acconto che comunque non si applicano.
Una precisazione che può sembrare scontata ma che, nell’esperienza applicativa, spesso genera dubbi. Il regime forfettario mantiene le proprie specificità, senza interferenze dalle modifiche introdotte per il regime ordinario.