Per documentare le spese sanitarie nel 730 e nel modello Redditi 2026 non sempre serve conservare ogni scontrino. Il prospetto di dettaglio del Sistema Tessera Sanitaria può bastare, se accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva. Ma la semplificazione non copre tutto: restano fuori le spese non presenti nel prospetto, i requisiti soggettivi e, quando richiesta, la prova del pagamento tracciato.
Spese sanitarie 730 2026: cosa cambia
La novità non è piccola. Nella gestione delle spese sanitarie 730 2026 il contribuente può fare affidamento sul prospetto disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria.
Lo stesso vale, con le dovute cautele, per il modello Redditi Persone fisiche. Non si parla solo di precompilata, quindi. Il principio riguarda la documentazione da esibire per dimostrare l’onere.
Le istruzioni dei dichiarativi 2026 si innestano su un percorso già tracciato. Prima la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023. Poi la FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2025. Ora il tema entra nella stagione dichiarativa 2026 con un peso molto più pratico.
Il punto, però, va letto bene. Dire “addio scontrini” funziona come sintesi giornalistica. Nella prassi dello studio, invece, è una frase da usare con prudenza.
Il prospetto TS al posto degli scontrini
Per le spese sanitarie presenti nel Sistema Tessera Sanitaria, il prospetto di dettaglio può sostituire i singoli documenti di spesa.
Si parla di scontrini, ricevute e fatture. In sostanza, il contribuente non deve necessariamente produrre il fascicolo cartaceo di ogni acquisto in farmacia o visita medica.
Il prospetto deve però essere quello scaricato dal Sistema TS. Oppure quello riferito alle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, secondo quanto già chiarito dalla circolare 14/E/2023.
La funzione è probatoria. Serve a dimostrare che la spesa è stata sostenuta e che risulta negli archivi comunicati dagli operatori sanitari.
Attenzione al passaggio tecnico: il prospetto non trasforma una spesa non detraibile in una spesa detraibile. Semplifica la prova documentale, ma non cancella i requisiti fiscali.
La dichiarazione sostitutiva fa da ponte
Il prospetto, da solo, non chiude il fascicolo. Occorre affiancarlo a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Il riferimento è l’art. 47 del Dpr n. 445/2000. Con quella dichiarazione il contribuente attesta che il prospetto consegnato corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Per Caf e professionisti questo passaggio è importante e fondamentale. Non è una formalità ornamentale. È la dichiarazione che collega il documento esibito alla fonte ufficiale.
Nella pratica, quindi, lo studio dovrebbe conservare almeno due elementi: prospetto TS e dichiarazione sostitutiva. Quando servono requisiti soggettivi, anche la prova di quei requisiti.
Precompilata senza modifiche: meno controlli
La dichiarazione precompilata ha una disciplina particolare. Se viene presentata senza modifiche, non scatta il controllo formale sui dati degli oneri comunicati da soggetti terzi.
Questo deriva dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, come modificato dal D.L. n. 73/2022. Il beneficio riguarda i dati già presenti nella precompilata.
Resta però il controllo sulle condizioni soggettive. Si pensi, per esempio, alle agevolazioni legate alla disabilità. In quei casi il documento sanitario o amministrativo va comunque tenuto.
Quando il contribuente modifica il dato delle spese sanitarie, cambia lo scenario. L’Agenzia può concentrarsi sui documenti che hanno generato la variazione.
Per il professionista questo significa una cosa concreta: il fascicolo deve spiegare perché il dato è cambiato. Non basta dire che il totale è corretto.
Quando gli scontrini servono ancora
Gli scontrini non spariscono sempre. Restano necessari quando la spesa non compare nel prospetto del Sistema TS e viene comunque portata in detrazione o deduzione.
Un caso frequente riguarda documenti mancanti, spese estere, correzioni manuali o oneri sanitari non correttamente trasmessi dal soggetto erogatore.
Lo stesso vale quando il contribuente modifica importi già presenti. In quel caso servono i documenti che provano la rettifica.
Altro punto spesso sottovalutato: il prospetto non prova, di per sé, la sussistenza di requisiti personali richiesti dalla norma. Se la detrazione dipende da una condizione specifica, quella condizione va documentata.
| Situazione | Documenti da tenere nel fascicolo |
|---|---|
| Spesa sanitaria presente nel prospetto TS | Prospetto di dettaglio e dichiarazione sostitutiva ex art. 47 Dpr 445/2000. |
| Spesa sanitaria non presente nel prospetto | Scontrino, ricevuta o fattura. Se richiesto, anche prova del pagamento tracciato. |
| Importo modificato rispetto alla precompilata | Documento che giustifica la modifica e prospetto delle spese già presenti. |
| Detrazione legata a condizioni soggettive | Documentazione che prova il requisito personale richiesto dalla norma. |
| Precompilata accettata senza modifiche | Nessun controllo formale sugli oneri trasmessi da terzi, salvo requisiti soggettivi. |
Pagamenti tracciati e deroghe
La semplificazione documentale non supera la regola sui pagamenti. Dal 2020, molte detrazioni del 19% richiedono mezzi tracciabili.
La regola nasce dall’art. 1, commi 679 e 680, della legge n. 160/2019. Il pagamento deve avvenire con versamento bancario, postale o altro sistema tracciabile.
Ci sono eccezioni. Restano detraibili anche se pagate in contanti le spese per medicinali e dispositivi medici.
La stessa deroga riguarda le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Su questo punto l’Agenzia ha chiarito un passaggio utile. Conta il soggetto che eroga la prestazione, non il fatto che quella singola prestazione sia resa in convenzione con il Ssn.
Così, una visita privata svolta presso una struttura accreditata può restare detraibile anche se pagata in contanti. Diverso il caso del medico privato o della struttura privata non accreditata.
Un esempio pratico
Si consideri un contribuente che nel 2025 ha sostenuto € 1.200 di spese sanitarie. Nel prospetto TS risultano € 950.
Per quei € 950 potrà usare il prospetto, con dichiarazione sostitutiva. Per i restanti € 250 dovrà conservare fattura o scontrino.
Se quei € 250 riguardano una visita presso uno studio privato non accreditato, servirà anche la prova del pagamento tracciato.
Se invece l’importo mancante riguarda un farmaco acquistato con scontrino parlante, il pagamento in contanti non blocca la detrazione. Ma lo scontrino resta necessario.
Il punto è semplice, ma nella pratica crea errori. Il prospetto TS copre ciò che contiene. Non copre ciò che manca.
Checklist per Caf, professionisti e contribuenti
La gestione corretta può seguire una sequenza abbastanza lineare. Prima si scarica il prospetto dal Sistema Tessera Sanitaria.
Poi si confronta il totale con i dati inseriti nel 730 o nel modello Redditi. Se tutto coincide, il fascicolo resta molto più leggero.
Se emergono differenze, occorre isolare le singole spese mancanti o modificate. Solo dopo si decide quale documento conservare.
La dichiarazione sostitutiva va predisposta con attenzione. Deve riferirsi al prospetto consegnato e alla corrispondenza con quello scaricato dal Sistema TS.
Per le spese con requisiti soggettivi, il controllo non si ferma al dato economico. Serve la prova della condizione che consente l’agevolazione.
Il punto operativo da non perdere
La novità alleggerisce molto il lavoro, soprattutto per i contribuenti con decine di scontrini farmaceutici. E anche per gli studi, certo.
Ma la logica non è “non serve più nulla”. La logica corretta è diversa: per le spese presenti nel Sistema TS può bastare il prospetto, se formalmente accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva.
Dove il dato viene corretto, integrato o dipende da condizioni particolari, il fascicolo deve tornare analitico. Meno carta, quindi. Non meno controllo.
Per questo, nella campagna dichiarativa 2026, il prospetto TS diventa uno strumento centrale. Usato bene riduce errori e richieste documentali. Usato male, invece, rischia di creare una falsa sicurezza.



