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Riduzione contributi INPS

Riduzione contributi INPS per nuove partite IVA: il blocco procedurale persiste

4 Agosto, 2025

A sette mesi dal debutto della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025, lo sconto contributivo del 50% per i neo-iscritti alle gestioni artigiani e commercianti rimane ancora inaccessibile. La procedura di domanda attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS resta bloccata, nonostante la pubblicazione della circolare operativa dello scorso aprile. La misura, introdotta dall’articolo 1, comma 186, della Legge n. 207/2024, prevede una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale IVS per i lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali nel corso del 2025. Tuttavia, l’implementazione pratica si è rivelata più complessa del previsto.

Il quadro normativo di riferimento

La riduzione contributiva si configura come agevolazione destinata specificamente ai soggetti che avviano per la prima volta un’attività autonoma nell’anno 2025. Il beneficio, della durata di 36 mesi consecutivi, copre esclusivamente l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mantenendo invariati il contributo di maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo cessazione attività.

I destinatari della misura comprendono i titolari di ditte individuali, i soci di società di persone o di capitali, nonché i collaboratori familiari, purché si iscrivano per la prima volta alle relative gestioni previdenziali entro il 31 dicembre 2025. La circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 ha chiarito che l’agevolazione si applica anche ai soggetti che, pur iniziando l’attività a fine anno, completino l’iscrizione entro i termini di legge.

L’impasse procedimentale del Portale delle Agevolazioni

Nonostante i chiarimenti forniti dall’Istituto previdenziale, il sistema informatico per la presentazione delle domande non risulta ancora operativo. Il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) dovrebbe consentire l’invio telematico delle istanze, ma la funzionalità specifica per questa agevolazione non è stata ancora attivata.

Questa situazione determina conseguenze pratiche rilevanti per i potenziali beneficiari. La prima rata trimestrale dei contributi fissi, scaduta a maggio, è stata seguita dalla seconda scadenza del 20 agosto, creando un dilemma operativo per gli interessati.

Nella prassi applicativa si osserva come molti contribuenti si trovino di fronte a una scelta difficile: versare l’intero importo dei contributi minimi oppure procedere autonomamente alla rideterminazione dell’importo, assumendosi il rischio di eventuali sanzioni per evasione contributiva.

Gli importi contributivi e l’impatto economico della misura

Per l’anno 2025, i contributi fissi annuali sui minimi di reddito ammontano a 4.460,64 euro per gli artigiani e 4.559,70 euro per i commercianti, come definito dalla circolare INPS n. 38/2025. La suddivisione trimestrale comporta rate rispettivamente di 1.115,25 euro e 1.137,50 euro.

Con l’applicazione della riduzione contributiva del 50%, questi importi si dimezzerebbero, rappresentando un risparmio annuale di oltre 2.200 euro. Tuttavia, occorre considerare che la riduzione comporta proporzionalmente una diminuzione dell’anzianità contributiva accreditata, passando da dodici a sei mesi per ogni anno di applicazione dell’agevolazione.

Incompatibilità con altri regimi agevolativi

L’Istituto ha precisato che la nuova riduzione risulta incompatibile con altre misure già vigenti. In particolare, non può cumularsi con la riduzione del 35% prevista per i contribuenti in regime forfettario né con lo sconto del 50% riconosciuto ai soggetti ultraspecifici già pensionati.

Tuttavia, la circolare INPS ha chiarito una possibilità interessante: i contribuenti che avevano optato per il regime forfettario previdenziale prima del 24 aprile 2025 possono rinunciare a tale agevolazione per accedere alla nuova misura. Al termine dei 36 mesi di riduzione, sarà possibile rientrare nel regime contributivo forfettario.

La questione dei versamenti anticipati

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la possibilità, indicata dalla stessa circolare INPS, di effettuare versamenti contributivi in misura ridotta anche prima dell’approvazione formale della domanda. L’Istituto ha specificato che “i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta”.

Questa previsione, pur offrendo una soluzione operativa immediata, espone i contribuenti al rischio di contestazioni in caso di successiva verifica negativa dei requisiti. La prudenza suggerisce di attendere l’attivazione delle procedure formali, ma ciò comporta il versamento di importi superiori al dovuto in attesa di successivi conguagli.

Limiti europei e registrazione degli aiuti

La misura rientra nel regime degli aiuti de minimis, con un limite massimo di 300.000 euro nell’arco di tre anni. L’INPS provvederà alla registrazione delle agevolazioni concesse nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in conformità al Regolamento UE 2023/2831.

Il rispetto di tali soglie comporta verifiche da parte dell’Istituto sulla sussistenza continuativa dei requisiti, con possibili recuperi e applicazione di sanzioni in caso di irregolarità.

Aspetti critici della continuità contributiva

Un elemento di particolare rilevanza riguarda il requisito della continuità nella copertura contributiva. L’interruzione, anche per un solo mese, della posizione previdenziale comporta la decadenza automatica dal beneficio, senza possibilità di recupero attraverso nuova iscrizione.

La circolare ha chiarito che il mantenimento dell’agevolazione è compatibile con il cambio di attività o di gestione previdenziale (da artigiani a commercianti o viceversa), purché non si verifichino soluzioni di continuità nella copertura mensile.

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