L’Agenzia delle Entrate ha finalmente disciplinato, con il provvedimento del 24 aprile 2025, le modalità operative per effettuare la revoca dell’adesione al concordato preventivo biennale. Una novità assoluta che colma un vuoto normativo significativo, considerando che fino a questo momento la procedura di revoca non trovava alcuna regolamentazione specifica. Il documento, che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati necessari all’elaborazione delle proposte CPB per il biennio 2025-2026, introduce procedure chiare per chi intende abbandonare il regime concordatario già in corso.
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Quadro normativo di riferimento e tempistiche
La disciplina della revoca si inserisce in un contesto temporale ben definito. Il termine per presentare la richiesta di revoca coincide con quello previsto per l’adesione al CPB, inizialmente fissato al 31 luglio 2025 ma successivamente prorogato al 30 settembre 2025 per effetto del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.
Si assiste quindi a uno sdoppiamento temporale interessante: mentre la dichiarazione dei redditi mantiene la scadenza del 31 ottobre 2025, l’adesione (e conseguentemente la revoca) al CPB viene anticipata al 30 settembre. Questa differenziazione temporale riflette la specificità dell’istituto concordatario rispetto agli ordinari adempimenti dichiarativi.
Aspetti peculiari del secondo anno di applicazione
Il 2025 rappresenta il secondo anno di operatività del concordato preventivo biennale, circostanza che comporta alcune considerazioni pratiche rilevanti. Chi aveva aderito nel 2024, infatti, non deve ripresentare il modello CPB nel 2025, essendo già vincolato per l’intero biennio. Il modello trova quindi applicazione esclusivamente per chi non aveva una proposta concordataria in essere per il periodo 2024-2025.
La revoca costituisce una novità assoluta di quest’anno – questo va sottolineato con forza perché prima del provvedimento in questione l’istituto non era affatto disciplinato. I contribuenti si trovavano quindi in una situazione di incertezza giuridica che ora trova finalmente risoluzione.
Modalità operative per la trasmissione della revoca
Le procedure per effettuare la revoca presentano caratteristiche specifiche che differiscono da quelle previste per l’adesione iniziale. Mentre per aderire al CPB è possibile utilizzare sia la modalità autonoma che l’integrazione nel modello Redditi, per la revoca l’unica strada percorribile è quella della trasmissione autonoma.
Il contribuente deve trasmettere telematicamente il modello CPB 2025/2026, compilando esclusivamente i seguenti campi:
- Codice ISA
- Codice attività
- Tipologia di reddito (specificando se trattasi di impresa o lavoro autonomo mediante i codici 1 o 2)
La trasmissione deve avvenire congiuntamente al frontespizio del modello Redditi 2025, configurandosi come comunicazione di natura non dichiarativa ma esclusivamente informativa della volontà di revocare l’adesione.
Compilazione del frontespizio del modello Redditi
Nel frontespizio dei modelli Redditi 2025 assume rilevanza centrale l’indicazione del codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”. Questa specificazione rappresenta l’elemento identificativo della procedura di revoca.
Le modifiche alle istruzioni di compilazione del modello Redditi, contenute nell’allegato al provvedimento, chiariscono che in caso di revoca del CPB il frontespizio deve contenere esclusivamente:
I. Dati anagrafici del contribuente II. Informazioni relative al soggetto firmatario della Comunicazione CPB III. Indicazioni sulla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato
Un aspetto procedurale di particolare rilevanza è rappresentato dal fatto che l’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi risulta inibita o comunque priva di effetti giuridici.
Natura giuridica della comunicazione di revoca
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce esplicitamente che l’invio del modello CPB per finalità di revoca ha natura non dichiarativa. Si tratta quindi di una mera comunicazione della volontà del contribuente di abbandonare il regime concordatario per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Questa precisazione assume rilevanza particolare nella definizione dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, delimitando chiaramente l’ambito applicativo dell’istituto e le relative conseguenze giuridiche.