Chi gestisce la transizione tra regimi fiscali sa bene che il diavolo sta nei dettagli. E la rettifica della detrazione IVA, in questo senso, è uno di quei dettagli capaci di complicare parecchio la vita dei contribuenti. Con il D.Lgs. n. 186/2025, il legislatore ha eliminato una regola che – almeno in certi casi – rendeva tutto più semplice. Il problema, però, è che quella semplificazione non valeva per i forfettari. E non vale adesso. L’Agenzia delle entrate lo ha chiarito nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA 2026.
La norma soppressa e cosa cambia
Il comma 3 dell’art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972 prevedeva, nei casi di cambio del regime fiscale, una rettifica “massiva” della detrazione IVA. In pratica, quando un contribuente modificava il regime delle proprie operazioni attive – passando, ad esempio, dal regime IVA ordinario a quello speciale per l’agricoltura, oppure da un’attività imponibile a una esente – la norma imponeva di rettificare la detrazione in un’unica soluzione. L’oggetto della rettifica comprendeva tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. Per i beni ammortizzabili, la rettifica era prevista a condizione che non fossero trascorsi quattro anni dall’entrata in funzione del bene, il che equivale a un periodo complessivo di monitoraggio di cinque anni (anno di entrata in funzione più i quattro successivi).
Quella regola è stata soppressa dall’art. 9 del D.Lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025, in vigore dal 13 dicembre 2025. Adesso, quindi, anche per i casi già disciplinati dal vecchio comma 3, la rettifica va eseguita in modo analitico: bene per bene, servizio per servizio, in relazione al concreto mutamento di utilizzo. Si applicano le disposizioni del comma 1 (beni non ammortizzabili e servizi) ovvero del comma 2 (beni ammortizzabili) dello stesso art. 19-bis2. Una differenza tutt’altro che irrilevante, soprattutto per chi gestisce magazzini con molte referenze.
La posizione dell’Agenzia sulla rettifica IVA forfettari
Qui viene il punto delicato. C’era chi, su base interpretativa, riteneva che la soppressione della rettifica massiva potesse estendersi anche all’adozione o all’abbandono del regime forfettario. Un ragionamento non privo di logica, in effetti: se la norma generale viene eliminata, perché non applicare la stessa logica semplificatrice anche ai forfettari?
L’Agenzia delle entrate, però, non è d’accordo. E lo dice chiaramente nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale IVA 2026, nel prospetto D contenuto nell’appendice. Nella sezione dedicata ai casi di rettifica della detrazione, l’amministrazione non cita più l’abrogato comma 3. Richiama invece la speciale disciplina del regime forfettario prevista dall’art. 1, comma 61, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E, in parallelo, quella analoga contenuta nel cosiddetto regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011). Il rigo relativo alla “rettifica per mutamenti nel regime fiscale” è stato anzi esplicitamente riservato ai passaggi tra ordinario, forfettario e regime di vantaggio.
La ratio è abbastanza chiara: i forfettari non sono soggetti alle regole ordinarie IVA, e il loro trattamento in caso di cambio di regime è disciplinato da una norma specifica, che sopravvive all’abrogazione del comma 3. Non si tratta di un vuoto normativo colmato per analogia, ma di una disciplina autonoma che continua a operare in modo indipendente.
Il meccanismo asimmetrico del comma 61
È opportuno capire come funziona, nel concreto, la regola applicabile ai forfettari. Il comma 61 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 stabilisce un meccanismo di rettifica che opera in modo diverso a seconda della direzione del cambio di regime.
Quando il contribuente adotta il regime forfettario – cioè entra nel regime – scatta l’obbligo di rettificare la detrazione IVA con effetto immediato. La rettifica avviene nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie, ed è “pro erario”: il contribuente deve restituire una quota dell’IVA già detratta, calcolata sui beni e servizi ancora presenti in azienda.
Nel caso opposto – quando il contribuente abbandona il forfettario e torna alle regole ordinarie – la rettifica è differita. Avviene nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie, e opera a favore del contribuente (“pro contribuente”): si recupera una quota di IVA sulle rimanenze di magazzino e sui beni ammortizzabili ancora in uso.
Questo schema asimmetrico non è casuale. Risponde a una logica fiscale precisa: chi entra nel forfettario perde il diritto alla detrazione, quindi deve “restituire” l’IVA già recuperata. Chi ne esce, riacquista quel diritto, e può quindi recuperare parte dell’IVA che non aveva potuto detrarre durante il periodo in regime agevolato.
| Evento | Momento della rettifica | Effetto | Dichiarazione | Rigo |
|---|---|---|---|---|
| Adozione regime forfettario | Immediato | Pro erario (a sfavore del contribuente) | Ultimo anno in regime ordinario | VF70 (segno negativo) |
| Abbandono regime forfettario | Differito | Pro contribuente (a favore) | Primo anno in regime ordinario | VF70 (segno positivo) |
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Le regole di calcolo della rettifica
La rettifica opera con modalità diverse a seconda della natura dei beni:
- Rimanenze di magazzino e servizi non ancora utilizzati: la rettifica riguarda l’intero importo dell’IVA originariamente detratta (o non detratta, nel caso di uscita dal forfettario). Non vi è alcun frazionamento per annualità.
- Beni mobili strumentali (attrezzature, PC, arredi, ecc.): il periodo di monitoraggio è di 5 anni, compreso l’anno di entrata in funzione. La rettifica si calcola in quinti dell’IVA, con riferimento al numero di anni mancanti al compimento del quinquennio. Sono esclusi i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25% (art. 19-bis2, comma 5).
- Beni immobili: il periodo di monitoraggio sale a 10 anni e la rettifica si effettua in decimi dell’IVA.
È fondamentale sottolineare che il calcolo della rettifica IVA non si basa sul valore residuo contabile del bene, bensì sull’importo dell’IVA originariamente detratta e sul numero di quinti (o decimi) residui rispetto al periodo di tutela.
Un esempio concreto
Si consideri un professionista che, nel corso del 2025, ha operato in regime IVA ordinario e ha acquistato nel 2023 attrezzature informatiche per 10.000 euro + IVA (2.200 euro al 22%), detraendo regolarmente l’imposta. L’attrezzatura è entrata in funzione nel 2023. Dal 1° gennaio 2026 il professionista aderisce al regime forfettario.
Il quinquennio di monitoraggio decorre dal 2023 e si completa nel 2027. Al 31 dicembre 2025, restano 2 anni mancanti al compimento del quinquennio (2026 e 2027). La rettifica della detrazione è pertanto pari a:
2.200 × 2/5 = 880 euro
Questo importo va indicato con segno negativo nel rigo VF70 della dichiarazione IVA per il 2025 (da presentare nel 2026), andando a ridurre l’IVA complessivamente detraibile nell’anno.
Se il professionista avesse anche rimanenze di materiali di consumo acquistati con IVA detratta per 500 euro, tale importo andrebbe rettificato per intero (500 euro), sempre con segno negativo nel rigo VF70.
Nel caso opposto – abbandono del forfettario al 1° gennaio 2026 per tornare al regime ordinario – il recupero dell’IVA non detratta avverrà nella dichiarazione IVA 2026, da presentare nel 2027, con le medesime regole di calcolo, ma con segno positivo nel rigo VF70.
Perché questa distinzione conta davvero
Al di là della tecnica normativa, la questione ha una ricaduta pratica significativa. Chi gestisce la transizione al forfettario – o chi ne esce – non può ignorare questo obbligo di rettifica. L’errore più comune, nella prassi, è quello di applicare in modo acritico le semplificazioni previste per le altre tipologie di cambio regime, dimenticando che i forfettari vivono in un regime “a parte”, con regole proprie.
Un secondo errore frequente è quello di confondere il calcolo della rettifica IVA con quello dell’ammortamento civilistico o fiscale: il “valore residuo” del bene non ha alcuna rilevanza ai fini dell’art. 19-bis2. Ciò che conta è esclusivamente l’IVA originariamente detratta e il numero di quinti (o decimi) residui rispetto al periodo di tutela.
L’orientamento dell’Agenzia, desumibile dalle istruzioni IVA 2026, non lascia spazio a interpretazioni alternative: la rettifica c’è, è analitica, e segue il meccanismo del comma 61. Chi non la esegue correttamente rischia di ritrovarsi con una dichiarazione irregolare e, in caso di controllo, con una ripresa a tassazione non sempre agevole da contestare.



