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Responsabilità civile e penale del presidente di ASD e SSD

4 Marzo, 2026

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Chi guida un’associazione o una società sportiva dilettantistica – che sia presidente, amministratore unico o semplicemente il nome che compare sullo statuto – porta sulle spalle un peso spesso sottovalutato. La riforma dello sport, attuata con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (e poi ritoccata dai correttivi D.Lgs. 29 luglio 2022, n. 163 e D.Lgs. 5 ottobre 2023, n. 163), ha ampliato in modo significativo il perimetro delle responsabilità in capo a queste figure. Oggi il rappresentante legale di un sodalizio sportivo non risponde solo dei contratti stipulati: è anche datore di lavoro, garante della sicurezza, responsabile fiscale. Un ruolo che, nella prassi, molti ancora non conoscono fino in fondo.

Responsabilità contrattuale: quando si inadempie un obbligo

Il punto di partenza è l’art. 1218 del codice civile. La norma stabilisce che chi non adempie esattamente a una prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo dimostri che l’inadempimento dipende da cause a lui non imputabili. Detto in termini più diretti: se esiste un accordo e una parte non lo rispetta, risponde dei danni che ne derivano.

Nella vita quotidiana di un’associazione sportiva dilettantistica, i casi più frequenti riguardano il mancato pagamento di un fornitore (attrezzature, stampa, manutenzione), il ritardo nel versamento dell’affitto della palestra, oppure il compenso non corrisposto all’istruttore. Situazioni banali, in apparenza. Ma che possono trasformarsi in controversie legali con ricadute sul presidente.

Un caso più delicato – e francamente discusso – riguarda le quote corso. Quando un tesserato versa una quota specifica per partecipare a un corso (diversa dalla quota associativa ordinaria) e il corso viene interrotto improvvisamente, sorge il diritto al rimborso. La quota corso, al contrario di quella associativa, è legata a una prestazione concreta e misurabile. Il rimborso – anche sotto forma di voucher – sembra difficilmente evitabile, a meno che il sodalizio non riesca a dimostrare un’impossibilità sopravvenuta della prestazione: per esempio un evento straordinario che ha reso oggettivamente impossibile proseguire. Ogni caso va comunque valutato singolarmente.

Responsabilità extracontrattuale: il neminem laedere

L’art. 2043 c.c. disciplina la cosiddetta responsabilità aquiliana. Chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri – con dolo o colpa – è obbligato al risarcimento. Qui non c’è bisogno di un contratto preesistente: basta che si verifichi un danno riconducibile a una condotta colpevole.

Il fatto può essere commesso con dolo (l’evento è previsto e voluto) oppure per colpa (l’evento, anche se prevedibile, non è voluto, ma si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme). Rientrano in questa categoria anche i danni imprevedibili, in alcune circostanze.

Si pensi a un allievo che si infortuna durante un allenamento a causa di un attrezzo difettoso o di un’istruzione sbagliata dell’istruttore. Se si dimostra che l’istruttore ha agito con colpa nell’ambito delle attività del sodalizio, scatta la responsabilità indiretta dell’ASD o della SSD. Il danno – che può essere patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) oppure non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) – va risarcito. E chi paga, alla fine, è l’ente. Con tutto ciò che ne consegue per il suo legale rappresentante.

Attività pericolose e sicurezza degli impianti

L’art. 2050 c.c. introduce una responsabilità ancora più stringente per chi svolge attività pericolose. La norma prevede l’inversione dell’onere della prova: non è il danneggiato a dover dimostrare la colpa, ma è chi ha causato il danno a dover provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo.

Alcune discipline sportive rientrano di diritto in questa categoria. Ma anche a prescindere dalla pericolosità intrinseca dell’attività, il legale rappresentante – presidente o amministratore che sia – è sempre responsabile della sicurezza di tutte le persone presenti nell’impianto: atleti, spettatori, volontari, lavoratori, visitatori occasionali. La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) è uno strumento irrinunciabile, ma non esime dall’obbligo primario di garantire strutture a norma e procedure corrette.

L’impianto con le uscite di emergenza bloccate, il campo da gioco con le reti deteriorate, gli spogliatoi privi di manutenzione: sono tutte situazioni che, in caso di incidente, chiamano direttamente in causa il presidente. Durante le normali attività, durante le gare, durante le emergenze: la responsabilità non si interrompe mai.

Responsabilità penale: la delega non basta sempre

La responsabilità penale è personale, non assicurabile e colpisce solo chi ha materialmente commesso il reato – o chi aveva il dovere giuridico di impedirlo. Si distingue tra delitti (reati più gravi, come le violenze fisiche o l’appropriazione indebita di denaro) e contravvenzioni (violazioni di norme regolamentari, meno gravi ma comunque sanzionabili con arresto o ammenda).

Un aspetto che vale la pena sottolineare riguarda proprio il meccanismo della delega. Tutto ciò che il rappresentante legale non delega formalmente e correttamente rimane sotto la sua responsabilità. Se il presidente non ha provveduto a trasferire specifiche funzioni ad altri soggetti idonei – con delega scritta, accettata, e dotata di autonomia gestionale e finanziaria – risponde in prima persona anche per fatti commessi da altri nell’ambito dell’ente.

Tra i reati che nella prassi coinvolgono più frequentemente i vertici delle associazioni sportive c’è il doping. La normativa penale in materia (L. 376/2000) non riguarda solo l’atleta che assume le sostanze: chiama in causa anche chi le procura, chi le somministra, chi comunque favorisce o agevola il loro utilizzo. Non va trascurato, poi, il rischio di truffa aggravata ai danni di enti pubblici (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.) nei casi di finanziamenti pubblici o accesso al Fondo Sport e Periferie: un’area in crescente attenzione giudiziaria. Il presidente che chiude un occhio non è al riparo.

Responsabilità amministrativa e tributaria

Accanto alle responsabilità civili e penali, esiste una terza categoria spesso trascurata nei convegni ma molto presente nella realtà: quella amministrativa e tributaria. L’ASD o la SSD ha obblighi fiscali – IVA, IRES, contributi previdenziali – che nascono direttamente dalla legge. Il loro inadempimento espone al rischio di sanzioni amministrative e tributarie.

Il presidente è il principale responsabile della gestione contabile, fiscale e amministrativa del sodalizio. Non è un ruolo onorifico. Gli amministratori rispondono verso l’ente per i danni causati da violazioni delle norme di legge o dello statuto. Va precisato che la responsabilità solidale del presidente – anche per i debiti tributari – opera in aggiunta a quella dell’associazione, e non in sua sostituzione: i creditori possono agire sia contro il fondo comune dell’ente sia contro il patrimonio personale di chi ha agito. E la responsabilità, attenzione, non si estingue automaticamente con la fine del mandato.

Chi paga davvero i danni

Qui le differenze tra le varie forme giuridiche diventano decisive – ed è opportuno conoscerle bene prima di accettare qualsiasi incarico.

Forma giuridica Responsabilità patrimoniale
SSD (società a responsabilità limitata) Limitata al capitale conferito; il patrimonio dei soci è separato
ASD con personalità giuridica L’ente risponde solo con il proprio patrimonio (minimo 10.000 euro richiesto)
ASD non riconosciuta (senza personalità giuridica) Chi ha agito in nome e per conto dell’ente risponde solidalmente e personalmente con il proprio patrimonio
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Per le ASD non riconosciute, il regime è quello dell’art. 38 c.c. Occorre tuttavia considerare un’importante precisazione della Cassazione, ribadita da ultimo con l’ordinanza n. 1679 del 26 gennaio 2026: la responsabilità personale ex art. 38 c.c. non nasce dalla mera titolarità della carica, bensì presuppone un’effettiva attività negoziale svolta in nome e per conto dell’associazione. Il presidente che non ha personalmente partecipato alla formazione o all’esecuzione di un’obbligazione potrebbe non rispondere. Nella prassi, tuttavia, è il presidente a firmare contratti e atti: l’esposizione personale rimane quindi concreta e difficilmente eludibile.

Il consiglio direttivo, in altri termini, non è un organo di facciata. I suoi membri hanno poteri di gestione ordinaria e sono corresponsabili – solidalmente – delle delibere adottate collegialmente. La responsabilità emerge in modo particolare quando si tratta di decisioni verbalizzate e controfirmate: in quel caso, ogni consigliere che ha votato a favore condivide l’esposizione, sempre a condizione che dalla delibera sia scaturita un’effettiva attività negoziale verso terzi.

Cosa cambia dopo la riforma dello sport

Con la piena operatività del D.Lgs. 36/2021 – e dei suoi successivi correttivi D.Lgs. 163/2022 e D.Lgs. 163/2023 – il quadro delle responsabilità si è ulteriormente allargato. I sodalizi sportivi dilettantistici hanno assunto la veste di datori di lavoro a tutti gli effetti, con tutti gli obblighi che ne derivano: dalla sicurezza sul lavoro agli adempimenti contributivi, dalla gestione dei contratti sportivi alle comunicazioni agli enti previdenziali.

La figura del lavoratore sportivo, oggi normativamente definita all’art. 25 del decreto, comprende atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, dirigenti sportivi retribuiti e altre figure. Sul fronte fiscale, i compensi nell’area del dilettantismo non concorrono alla base imponibile IRPEF fino a 15.000 euro annui; solo la parte eccedente è tassata ordinariamente. Sul fronte previdenziale, la soglia di esonero contributivo è fissata a 5.000 euro annui: al di sotto non vi è obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS; al di sopra scattano gli obblighi contributivi ordinari, anche se rimane l’esenzione fiscale fino al limite dei 15.000 euro. Monitorare le soglie, gestire le comunicazioni obbligatorie e rispondere delle irregolarità: tutto questo ricade sul presidente.

Un sodalizio ben gestito, con deleghe scritte, coperture assicurative adeguate e contabilità in ordine, riduce drasticamente il rischio di esposizione personale del presidente. Ma non lo azzera. Ecco perché chi ricopre questa carica dovrebbe conoscere il perimetro esatto di ciò che firma.

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