L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 25.10.2024 una nuova Faq che chiarisce ulteriormente il rapporto tra concordato preventivo e regime forfettario, con particolare attenzione alla gestione delle soglie reddituali. Il chiarimento stabilisce che l’adesione al concordato preventivo con un reddito superiore alle soglie canoniche non determina la perdita del regime agevolato.
La Distinzione tra Reddito Concordato e Ricavi Effettivi
Il principio cardine stabilito dall’Amministrazione finanziaria è la netta separazione tra il reddito concordato e i ricavi effettivamente conseguiti.
Ad esempio, un professionista che accetta un reddito concordato di 90.000 euro per il 2024 manterrà il regime forfettario nel 2025 se i suoi ricavi effettivi del 2024 non supereranno la soglia degli 85.000 euro. Analogamente, un commerciante che concorda un reddito di 105.000 euro per il 2024 non perderà il regime nell’anno in corso se i suoi ricavi effettivi resteranno sotto i 100.000 euro.
Gestione delle Attività Multiple
Per i contribuenti che svolgono più attività, l’Agenzia ha precisato che la cessazione del concordato si verifica esclusivamente quando le nuove attività intraprese appartengono a gruppi con coefficienti di redditività diversi.
Tempistiche di Adesione e Flessibilità
I contribuenti che non aderiscono entro il 31.10.2024 potranno optare per il concordato nel 2025, con validità per il biennio 2025-2026. Questa possibilità offre una maggiore flessibilità nella pianificazione fiscale, permettendo una valutazione più ponderata dei vantaggi dell’adesione.
Eventi Particolari e Mantenimento del Regime
Eventi come il decesso di un socio non causano automaticamente la cessazione dal concordato. La cessazione si verifica solo con una contrazione delle basi imponibili effettive superiore al 30% rispetto a quelle concordate, secondo l’articolo 19 del D.Lgs. n. 13/2024. Questo criterio oggettivo protegge i contribuenti da interruzioni arbitrarie del regime agevolato.