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Multiattività nel regime forfettario

Regime forfettario: aliquota al 5% compromessa dopo uscita e rientro

15 Gennaio, 2026

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L’Agenzia delle Entrate sta adottando negli ultimi mesi una linea sempre più rigida su una questione che coinvolge parecchi contribuenti in regime forfettario. Si tratta della possibilità – o meno – di continuare ad applicare l’aliquota agevolata del 5% quando si rientra nel regime dopo esserne usciti temporaneamente. Una situazione che, a ben vedere, non è poi così rara nella pratica professionale e che adesso rischia di creare più di un grattacapo a chi pensava di poter riprendere l’agevolazione senza problemi.

La questione dell’aliquota start-up nel forfettario

Il regime forfettario prevede, per chi apre una nuova attività, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 5% anziché quella ordinaria del 15%. Una bella differenza, va da sé. Questa agevolazione – che possiamo chiamare “start-up” – è pensata proprio per accompagnare i primi anni di un’attività, quelli in cui solitamente le risorse sono limitate e serve un aiuto per stabilizzarsi sul mercato.

La norma fissa alcune condizioni precise: l’attività deve essere nuova, nel senso che il contribuente non deve aver svolto nei tre anni precedenti un’attività economica riconducibile a quella che sta avviando. Se questi requisiti sono soddisfatti al momento dell’apertura della partita IVA, ecco che scatta il diritto all’aliquota ridotta per un massimo di cinque anni.

Fin qui tutto abbastanza chiaro sulla carta. Ma come spesso accade con le norme fiscali italiane, quando si passa dalla teoria alla pratica le cose si complicano non poco.

Quando si esce e poi si rientra

Il problema nasce quando un contribuente che ha iniziato con il forfettario al 5% si trova costretto – o sceglie – di uscire dal regime per qualche anno. Magari perché ha superato i limiti di ricavi previsti, oppure perché è insorta una delle cause ostative (un esempio? Aver ricevuto compensi superiori a 30.000 euro da un singolo committente se si è lavoratori dipendenti). Insomma, situazioni che capitano e che comportano il passaggio alla tassazione ordinaria.

Poi, mettiamo, dopo un anno o due, quelle cause vengono meno. I ricavi rientrano sotto soglia, la causa ostativa scompare, e il contribuente decide di tornare nel regime forfettario. Siamo ancora all’interno dei cinque anni dall’apertura della partita IVA, quindi in teoria il periodo agevolato non sarebbe ancora scaduto.

La domanda che sorge spontanea è: si può continuare ad applicare il 5% oppure bisogna passare direttamente al 15%?

Ebbene, secondo l’orientamento che sta emergendo dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa. L’agevolazione non spetterebbe più. E questo sta portando a notifiche di recupero d’imposta nei confronti di contribuenti che invece ritenevano di poter proseguire con la tassazione ridotta.

L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia

La posizione dell’amministrazione finanziaria si basa su un ragionamento che, per quanto possa sembrare logico a prima vista, solleva diverse perplessità. In sostanza, l’Agenzia sostiene che il requisito della “novità” dell’attività verrebbe meno nel momento in cui si rientra nel forfettario. Perché? Perché l’attività è già stata esercitata negli anni precedenti, quindi non sarebbe più “nuova”.

Questa lettura parte dal presupposto che i requisiti per l’aliquota agevolata vadano verificati non solo al momento dell’avvio, ma in qualche modo anche al momento del rientro nel regime. Come se si trattasse di un nuovo accesso, insomma.

Il risultato pratico è che chi esce anche solo per un anno dal forfettario e poi vi rientra si vede contestare l’applicazione del 5%, con conseguente richiesta di pagamento della differenza rispetto al 15% più sanzioni e interessi. Una bella batosta, soprattutto per chi magari aveva pianificato la propria attività contando su quella tassazione più leggera.

I dubbi sull’interpretazione amministrativa

Ora, questa posizione dell’Agenzia presenta però alcuni punti deboli che meritano di essere evidenziati. Il primo, e forse più importante, riguarda il momento in cui i requisiti devono essere verificati. La legge – parliamo dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 – è piuttosto chiara nell’indicare che la verifica va fatta all’avvio dell’attività.

Si chiede che il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l’apertura della partita IVA un’attività riconducibile a quella nuova. Punto. Una volta accertato questo requisito iniziale, la norma prevede che l’aliquota del 5% possa essere applicata per un periodo massimo di cinque anni.

E qui viene il punto: la legge non dice da nessuna parte che questi cinque anni debbano essere continuativi, né che l’uscita dal regime forfettario comporti automaticamente la perdita definitiva dell’agevolazione. Semplicemente fissa un orizzonte temporale entro cui il beneficio può essere goduto.

Pensateci: se l’attività viene avviata nel 2022 con tutti i requisiti in regola, il quinquennio scade nel 2026. Se nel 2023 il contribuente esce dal forfettario per superamento dei limiti e poi nel 2024 rientra, perché mai dovrebbe perdere il diritto all’aliquota ridotta? L’attività è sempre la stessa, i requisiti iniziali erano soddisfatti, e siamo ancora dentro il periodo di cinque anni.

La distinzione tra accesso al regime e aliquota agevolata

C’è poi un’altra questione che spesso viene confusa. Una cosa è l’accesso al regime forfettario in quanto tale, un’altra è il diritto all’aliquota start-up del 5%. Sono due aspetti collegati ma distinti.

L’accesso al forfettario va verificato anno per anno e dipende dal rispetto di determinati requisiti: non superare 85.000 euro di ricavi, non avere cause ostative, non possedere beni strumentali oltre certi limiti, e così via. Se anche solo uno di questi requisiti viene meno, si esce dal regime per quell’anno.

L’aliquota del 5%, invece, è legata alla fase di avvio dell’attività e ha una durata predefinita. Non è un requisito che si rinnova annualmente, ma un beneficio che, una volta riconosciuto, accompagna i primi cinque anni di vita dell’impresa o della professione.

Confondere questi due piani significa introdurre nella norma un vincolo – la continuità nell’adozione del regime – che semplicemente non c’è. O almeno, non è scritto in nessun articolo di legge.

La ratio della norma agevolativa

Vale la pena anche ragionare sulla finalità dell’agevolazione. Perché esiste questa aliquota del 5% per i nuovi contribuenti? L’obiettivo è sostenere chi si affaccia al mercato, chi apre una partita IVA e deve ancora consolidare la propria posizione economica. I primi anni di attività sono notoriamente i più difficili, quelli in cui si investe, si costruisce un portafoglio clienti, si cerca di farsi conoscere.

Da questo punto di vista, il fatto che un contribuente esca temporaneamente dal forfettario non cambia la natura “giovane” della sua attività. Se ha aperto nel 2022 e nel 2024 rientra nel regime, la sua attività ha comunque solo due anni di vita. Non è che improvvisamente diventa “vecchia” solo perché per qualche mese è stata tassata con le regole ordinarie.

La tesi dell’Agenzia finisce per penalizzare proprio chi attraversa momenti di instabilità – magari un anno particolarmente positivo che fa superare i limiti, seguito da una contrazione – che sono fisiologici nelle prime fasi di un’attività. Sembra quasi che il sistema punisca chi ha successo variabile anziché accompagnarlo.

I rischi per contribuenti e professionisti

Questa situazione di incertezza crea problemi concreti. I contribuenti che si trovano in queste condizioni – e ce ne sono parecchi – devono decidere se applicare il 5% con il rischio di vedersi contestare la scelta, oppure passare direttamente al 15% rinunciando a un beneficio che ritengono spettante.

I professionisti che assistono questi contribuenti, dal canto loro, si trovano in una posizione delicata. Devono valutare caso per caso, spiegare i rischi, magari suggerire strategie difensive come interpelli preventivi o documentazioni particolarmente dettagliate. Non è una situazione comoda per nessuno.

Tra l’altro, va detto che la giurisprudenza su questa specifica questione è ancora piuttosto limitata. Non ci sono sentenze di Cassazione che abbiano chiarito definitivamente la questione, quindi al momento prevale l’incertezza. E in materia fiscale, l’incertezza è nemica della pianificazione e della serenità operativa.

Possibili sviluppi

Al momento la situazione è questa: da un lato un’interpretazione letterale e sistematica della norma che sembrerebbe consentire il mantenimento dell’aliquota del 5% anche dopo un’uscita temporanea dal regime; dall’altro un orientamento amministrativo che va in direzione opposta e che sta portando a recuperi d’imposta.

Chi si trova in questa situazione può valutare di presentare istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, anche se l’orientamento attuale non lascia presagire nulla di buono. Oppure può scegliere di applicare il 5% documentando accuratamente la propria posizione e preparandosi a un eventuale contenzioso.

In caso di accertamento, ovviamente, resta la possibilità di ricorrere davanti alle commissioni tributarie. Ma si tratta di un percorso lungo e oneroso, che molti contribuenti preferirebbero evitare.

Sarebbe auspicabile un chiarimento normativo o almeno un documento di prassi dell’Agenzia che affronti esplicitamente la questione. Perché lasciare una situazione così diffusa nell’ambiguità non giova a nessuno: né al fisco, che si trova a dover gestire contenziosi, né ai contribuenti, che non sanno come comportarsi.

Nel frattempo, però, bisogna fare i conti con la realtà di una prassi amministrativa che si sta consolidando in senso restrittivo, anche se non del tutto convincente sul piano giuridico. E prendere le decisioni di conseguenza, con la consapevolezza che il tema resta aperto e che potrebbero esserci sviluppi nei prossimi mesi.

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