L’Amministrazione fiscale ha finalmente chiarito le procedure per accedere alla nuova edizione del ravvedimento speciale. I contribuenti che scelgono il Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 potranno beneficiare della sanatoria per le annualità 2019-2023. Ma con tempistiche completamente diverse dall’anno scorso.
Il ravvedimento operoso CPB 2025-2026 presenta caratteristiche tecniche che richiedono un’analisi dettagliata. Con il provvedimento n. 350617 del 19 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha delineato un percorso procedurale che – va detto – mantiene la struttura dell’anno precedente ma cambia sostanzialmente sui tempi di attuazione.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Nuovo ravvedimento speciale dedicato a chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, valido per i periodi 2019-2023.
- Accesso riservato ai contribuenti che hanno applicato gli ISA 2024 e aderiscono al CPB 2025-2026 entro il 30/9/2025, con base imponibile fissata al 2 agosto 2025.
- Pagamento in unica soluzione o prima rata tra 1° gennaio e 15 marzo 2026. Fino a 10 rate mensili anziché 24.
- Regole specifiche per società di persone in trasparenza fiscale: tutti i modelli F24 devono essere presentati.
- Protezione dagli accertamenti solo per atti notificati dal 1° gennaio 2026 in poi; se notificati prima, esclusione dalla sanatoria.
- Tolleranza per ritardi solo su rate intermedie, non sulla prima: attenzione al rispetto delle scadenze!
- I prospetti precompilati nel Cassetto fiscale aiutano la valutazione ma serve un’analisi tecnica su misura.
Soggetti ammessi e requisiti di accesso
La platea dei beneficiari ricalca quella già vista. I contribuenti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità per il 2024 e aderiscono al CPB 2025-2026 entro il 30 settembre 2025 possono accedere alla sanatoria. Qui, però, si apre la prima particolarità: il riferimento temporale per la determinazione della base imponibile resta fissato al 2 agosto 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
Nella prassi, questo significa che le dichiarazioni integrative presentate successivamente non rilevano ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva. Una scelta – occorre notare – che semplifica l’iter amministrativo ma potrebbe penalizzare chi ha regolarizzato spontaneamente la propria posizione negli ultimi mesi.
I soggetti esclusi dagli ISA per ragioni legate al Covid, per condizioni di non normale svolgimento dell’attività o per multiattività (con il limite del 30% dei ricavi) mantengono l’accesso al beneficio. Questo aspetto – come spesso accade – genera una sorta di “corsia preferenziale” per chi aveva già giustificato l’inapplicabilità degli indicatori.
Meccanismo di versamento e scadenze
Il sistema di pagamento segue logiche precise. L’opzione si esercita tramite modello F24, indicando l’annualità interessata, il numero della rata in corso di versamento e il totale delle rate previste. I codici tributo specifici – si legge nel provvedimento – saranno istituiti con una prossima risoluzione.
La novità più rilevante riguarda le tempistiche: il versamento in unica soluzione o della prima rata deve avvenire tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. Un posticipo di un anno intero rispetto alla precedente edizione, che aveva fissato le scadenze entro marzo 2025.
Il pagamento rateale prevede un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale che decorrono dal 15 marzo 2026. Qui emerge una criticità: rispetto alle ventiquattro rate del ravvedimento 2024-2025, la riduzione a dieci rate potrebbe risultare penalizzante per i contribuenti con minore capacità finanziaria.
Aspetti procedurali per società di persone
I soggetti in regime di trasparenza fiscale presentano complessità aggiuntive. L’opzione richiede la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata: sia quello dell’IRAP a carico della società, sia quelli delle imposte dirette e addizionali a carico dei soci (o in alternativa a carico della società per conto dei soci).
Questa modalità operativa – va osservato – consente un monitoraggio più preciso dell’adempimento ed evita che dimenticanze dei singoli soci compromettano l’efficacia della sanatoria per l’intera compagine sociale.
Protezione dagli accertamenti e limiti temporali
La protezione dagli accertamenti scatta solo dal 1° gennaio 2026. Questo significa che la notifica di processi verbali di constatazione o atti di accertamento entro il 31 dicembre 2025, relativi alle annualità 2019-2023, renderà inapplicabile il regime del ravvedimento operoso CPB 2025-2026 per il periodo contestato.
Si tratta di un elemento critico che – nell’esperienza applicativa – può influenzare significativamente le valutazioni di convenienza. I contribuenti già oggetto di controlli dovranno valutare attentamente se procedere con l’adesione, considerando che l’eventuale accertamento precluderebbe il beneficio proprio per le annualità più “rischiose”.
Perfezionamento in caso di pagamento rateale
Il perfezionamento della sanatoria per ciascuna annualità avviene mediante versamento di tutte le rate previste. Il pagamento tardivo di una rata intermedia (diversa dalla prima) entro il termine della rata successiva non comporta decadenza dal beneficio della rateazione.
Questa previsione – come talvolta si osserva nella giurisprudenza tributaria – introduce un margine di tolleranza che tiene conto delle difficoltà pratiche di gestione dei versamenti rateali. Tuttavia, il meccanismo richiede comunque un controllo attento delle scadenze per evitare la perdita definitiva del beneficio.
Considerazioni operative e strategiche
L’architettura normativa del nuovo ravvedimento presenta elementi di continuità e significative modificazioni rispetto alla precedente edizione. Il posticipo delle scadenze al 2026 offre maggiori margini di pianificazione fiscale, ma la riduzione delle rate disponibili restringe le opzioni di frazionamento dell’onere.
Per i professionisti, la valutazione di convenienza richiederà un’analisi multidimensionale che consideri: l’entità dell’imposta sostitutiva calcolata sui prospetti messi a disposizione nel Cassetto fiscale, il confronto con l’onere derivante da eventuali accertamenti ordinari, e la valutazione del profilo di rischio complessivo dell’operazione.
La disponibilità dei prospetti precompilati nel Cassetto fiscale rappresenta – è importante e fondamentale sottolinearlo – uno strumento informativo di ausilio nella scelta, ma non sostituisce una valutazione tecnica approfondita che tenga conto delle specificità della singola posizione contributiva.