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Ravvedimento speciale CPB

Ravvedimento speciale CPB 2025-2026: efficacia differita al 1° gennaio 2026

1 Agosto, 2025

Il decreto fiscale DL 84/2025 ha introdotto una peculiarità normativa di rilevante impatto procedurale: gli effetti del nuovo ravvedimento speciale si produrranno dal 1° gennaio 2026 al fine di tutelare le attività di controllo in corso. Questa innovazione differisce sostanzialmente dall’applicazione immediata che caratterizzava l’istituto precedente, creando una finestra temporale di vulnerabilità per i contribuenti che potrebbero essere oggetto di verifiche nell’anno in corso. La disciplina del ravvedimento speciale per il Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 presenta quindi una configurazione temporale peculiare che necessita di approfondita analisi sotto il profilo operativo e delle tutele procedimentali.

Decorrenza degli effetti e periodo di transizione

L’elemento più significativo della nuova disciplina risiede nella posticipazione degli effetti protettivi al 1° gennaio 2026. Questa scelta legislativa si discosta dalla prassi consolidata e crea una situazione di particolare vulnerabilità per i contribuenti che decidano di aderire al ravvedimento speciale.

Chi ha ricevuto o riceverà prima del pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) che dà efficacia della sanatoria, la notifica di un pvc, di uno schema d’atto di accertamento o altri atti di controllo relativi alle annualità oggetto di sanatoria, non potrà beneficiare della misura. La normativa consolida il principio secondo cui gli effetti sospensivi dell’attività di controllo decorrono esclusivamente dal perfezionamento del versamento, ma con la peculiarità temporale del 2026.

Nella prassi professionale si osserva come questa configurazione determini un periodo di particolare esposizione per i contribuenti che intendano aderire al concordato preventivo biennale. Il differimento degli effetti al 2026 lascia aperta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di proseguire l’attività di controllo per tutto il 2025.

Attività di controllo nel periodo transitorio

La peculiarità normativa del ravvedimento speciale 2025-2026 risiede nella tutela delle attività di controllo già avviate o che potrebbero essere avviate prima del 1° gennaio 2026. Questo meccanismo di salvaguardia dell’attività ispettiva presenta implicazioni significative per la pianificazione fiscale dei contribuenti.

L’Amministrazione finanziaria mantiene piena facoltà di avviare verifiche e controlli durante tutto il 2025, anche nei confronti di contribuenti che abbiano manifestato l’intenzione di aderire al concordato preventivo biennale. Il blocco dell’attività di accertamento opererà esclusivamente dal 1° gennaio 2026, previa adesione al ravvedimento speciale e versamento dell’imposta sostitutiva.

Questa configurazione normativa riflette la volontà del legislatore di non compromettere l’efficacia dell’azione di controllo per le annualità pregresse, mantenendo un equilibrio tra incentivazione della compliance e tutela delle prerogative erariali.

Rischi procedurali per i contribuenti

Il periodo compreso tra l’adesione al concordato preventivo biennale (entro il 30 settembre 2025) e l’efficacia del ravvedimento speciale (1° gennaio 2026) configura una fase di particolare vulnerabilità procedurale. I contribuenti che abbiano aderito al CPB potrebbero trovarsi esposti a controlli dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza senza poter beneficiare delle tutele del ravvedimento speciale.

La casistica comune evidenzia come questo periodo transitorio possa determinare situazioni di incertezza operativa. Un contribuente che riceva un processo verbale di constatazione nel mese di novembre 2025 relativo all’annualità 2020, pur avendo aderito al concordato preventivo biennale, non potrà avvalersi del ravvedimento speciale per quella specifica annualità.

Occorre quindi valutare attentamente i rischi connessi all’adesione al concordato in presenza di situazioni contabili particolarmente esposte a controlli. La mancanza di tutela immediata potrebbe rendere meno conveniente l’adesione per contribuenti con posizioni fiscali di dubbia regolarità.

Coordinamento con i termini di decadenza

La disciplina dei termini di decadenza per l’accertamento presenta un’articolazione complessa nel nuovo sistema. Per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Questo meccanismo di proroga dei termini opera anche per il nuovo ravvedimento speciale, determinando un allungamento significativo dei tempi entro cui l’Amministrazione può esercitare l’azione di controllo in caso di inadempimento o decadenza.

La prassi amministrativa conferma che la proroga dei termini costituisce una forma di garanzia per l’erario, consentendo un recupero più agevole delle somme dovute in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ravvedimento speciale.

Modalità operative e versamenti

Il perfezionamento del ravvedimento speciale richiede il versamento dell’imposta sostitutiva secondo modalità temporali specifiche. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione tra il giorno 1 gennaio 2026 e il 15 marzo 2026; è prevista la possibilità del pagamento rateale in massimo 10 rate mensili maggiorate degli interessi, a partire dal 15 marzo 2026.

La struttura temporale del versamento conferma l’efficacia differita dell’istituto. Solo con il pagamento effettuato nel 2026 si perfezionano gli effetti protettivi del ravvedimento, determinando la preclusione dell’attività di accertamento per le annualità interessate.

È opportuno notare che il meccanismo di rateizzazione mantiene la struttura consolidata, con la possibilità di dilazionare il pagamento in un massimo di 10 rate mensili maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

Conseguenze della mancata adesione o decadenza

Il sistema sanzionatorio del ravvedimento speciale 2025-2026 prevede meccanismi di decadenza rigorosi in caso di inadempimento degli obblighi di versamento. Uno “scudo” che in ogni caso verrà meno in caso di mancato versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2026 o in un massimo di 24 rate, così come in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale.

La decadenza dal ravvedimento speciale comporta la ripresa dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, con termini di decadenza prorogati rispetto a quelli ordinari. Questo meccanismo garantisce all’erario maggiori possibilità di recupero delle imposte evase, scoraggiando comportamenti opportunistici da parte dei contribuenti.

Nella prassi professionale emerge l’importanza di valutare attentamente la sostenibilità finanziaria dell’impegno assunto con l’adesione al ravvedimento speciale, considerando le conseguenze della eventuale decadenza.

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