Il quadro RV del modello Redditi SC serve a tenere traccia, anno dopo anno, delle differenze tra valori civilistici e valori fiscali di beni aziendali quando queste nascono da operazioni straordinarie, rivalutazioni o cambi di principi contabili, fino al momento in cui i due valori tornano a coincidere. La Sezione I classifica questi disallineamenti con cinque codici causa e, per le divergenze legate al D.Lgs. 192/2024, con un ulteriore codice che ne specifica l’origine, mentre la Sezione II riguarda le operazioni di fusione e scissione, comprese le nuove regole sul riporto delle perdite. Due esempi pratici, un terreno rivalutato solo civilisticamente e un fabbricato rivalutato anche fiscalmente, mostrano come il prospetto vada compilato in concreto e quando una voce debba invece uscire dal quadro perché l’allineamento è stato raggiunto.
Premessa
Quando il valore civilistico di un bene si allontana da quello fiscalmente riconosciuto, la dichiarazione dei redditi ha bisogno di uno strumento che tenga traccia di questo scostamento, anno dopo anno, fino a quando i due valori non tornano a coincidere. È il compito del quadro RV del modello Redditi SC: un prospetto tecnico, poco appariscente, ma che diventa decisivo ogni volta che un’impresa attraversa un’operazione straordinaria, una rivalutazione o un cambio di principi contabili.
Il quadro RV fotografa le differenze tra valori civili e valori fiscali di beni o elementi patrimoniali, quando quelle differenze nascono da operazioni specifiche: fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda, rivalutazioni di beni, conferimenti agevolati effettuati da enti creditizi pubblici, oppure transizioni tra principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS).
Un dettaglio operativo da non sottovalutare: se, in sede di prima applicazione di nuovi principi contabili, il valore civile di un bene risulta diverso rispetto a quello finale dell’esercizio precedente, va indicato in colonna 5 il nuovo valore di bilancio derivante dalla transizione. Le voci vanno tenute in vita nel prospetto solo finché serve: dall’esercizio successivo a quello in cui il valore fiscale coincide con quello di bilancio – anche per effetto dell’ammortamento o di un riallineamento tramite imposta sostitutiva compilando il quadro RQ – la voce esce dal quadro RV.
Sezione I: le cause del disallineamento
La Sezione I evidenzia le differenze tra valori civili e fiscali, classificandole con un apposito codice nella casella “causa”. I codici attualmente previsti sono cinque, dopo la soppressione – a seguito dell’abrogazione dell’art. 110, comma 3, TUIR da parte del D.Lgs. 192/2024 – del precedente codice dedicato agli utili e alle perdite su cambi da valutazione, oggi fatti rientrare nella causa residuale “altre operazioni”: 1) fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda; 2) rivalutazione di beni; 4) conferimento agevolato ai sensi della L. 218/1990; 5) conferimenti di complesso unitario organizzato, apporti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito ai sensi dell’art. 177-bis TUIR; 6) altre operazioni, categoria che serve anche quando i disallineamenti derivano da più di una fattispecie contemporaneamente.
Accanto al codice causa, la casella “D.Lgs. 192/2024” (colonna 3) richiede un ulteriore codice, che identifica l’origine della divergenza: il codice 1 per la prima applicazione degli IAS/IFRS; il codice 2 per le variazioni di principi IAS/IFRS già adottati; il codice 3 per il passaggio dagli IAS/IFRS alla normativa nazionale; il codice 4 per la variazione dei principi contabili nazionali; il codice 5 per il cambiamento degli obblighi informativi di bilancio dovuto a variazioni dimensionali dell’impresa; il codice 6 per l’applicazione, da parte delle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c., della disciplina dell’art. 83, comma 1, terzo periodo, TUIR; il codice 7 per le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti con principi contabili o obblighi informativi diversi (o anche uguali); il codice 8 quando concorrono più fattispecie insieme.
Chi è tenuto a compilare questa sezione? I soggetti che, nel quadro RQ del modello Redditi, hanno optato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 192/2024 per il riallineamento, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali o maggiorazioni, delle divergenze derivanti dalle fattispecie appena elencate.
Sezione II: fusioni, scissioni e perdite
La Sezione II riguarda invece ciascun soggetto beneficiario di una scissione, o incorporante/risultante da una fusione, per ogni operazione di questo tipo intervenuta nel periodo d’imposta. Se, nello stesso periodo, il soggetto incorporante viene a sua volta incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va comunque compilato, con riferimento alla posizione del soggetto cessato, dalla società che è successivamente diventata incorporante o risultante dalla fusione.
La sezione si articola in tre parti: la parte I riguarda la società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, oppure conferitaria, che realizza le condizioni dell’art. 84, comma 3, TUIR; la parte II riguarda la società scissa, incorporata o fusa, ovvero conferente d’azienda; la parte III riguarda le altre società beneficiarie della scissione. Va compilata anche dal conferitario in caso di conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR, e nei casi previsti dall’art. 84, commi 3 e seguenti, TUIR, cioè quando cambia la maggioranza dei diritti di voto del soggetto che riporta perdite e si modifica l’attività principale esercitata nei periodi in cui quelle perdite sono maturate.
Una novità rilevante, recepita a partire dal Modello Redditi SC 2025 e confermata nella versione 2026, riguarda il riporto delle perdite in caso di fusione: la Sezione II tiene ora conto del nuovo limite quantitativo introdotto dalle modifiche all’art. 172 TUIR, che vincola l’utilizzo delle perdite della società i cui valori patrimoniali non siano stati oggetto di relazione di stima al valore del rispettivo patrimonio netto contabile. È un elemento da monitorare con attenzione in ogni operazione di fusione con riporto di perdite pregresse.
Due esempi pratici di compilazione
Il caso più semplice riguarda un terreno rivalutato esclusivamente sul piano contabile, senza effetto fiscale: il valore civile passa da 153.077 a 651.200 euro, mentre il valore fiscale resta invariato a 153.077 euro. Trattandosi di un terreno, non si applica alcun ammortamento, quindi non ci sono incrementi o decrementi da gestire negli anni successivi collegati al consumo del bene. Nel quadro RV va indicato, alla riga dedicata, sia il valore contabile aggiornato (651.200 euro, sia come valore iniziale sia come valore finale, in assenza di movimentazioni nell’anno) sia il valore fiscale, che resta fermo a 153.077 euro. Il codice causa da utilizzare, in questo caso, è il 2 (rivalutazione di beni). Poiché il disallineamento non si riassorbe (il terreno non si ammortizza e non è stato oggetto di cessione), la voce continuerà a essere riportata in tutti gli esercizi successivi fino a un’eventuale dismissione del bene o a un riallineamento tramite imposta sostitutiva.
Il secondo caso riguarda un fabbricato strumentale rivalutato non solo civilisticamente ma anche ai fini fiscali, con pagamento dell’imposta sostitutiva nello stesso esercizio della rivalutazione: qui valore contabile e valore fiscale coincidono fin dall’origine. Il costo storico rivalutato è di 1.442.400 euro. All’inizio dell’esercizio della rivalutazione il valore contabile, al netto del fondo ammortamento di 896.078 euro, è pari a 546.322 euro. Nel corso dell’anno viene rilevato un ammortamento di competenza di 43.272 euro, che porta il fondo ammortamento a 939.350 euro e il valore contabile – e fiscale, essendo allineati fin da subito – a 503.050 euro al 31 dicembre.
In questo esempio il quadro RV riporta, sia per la colonna civile sia per quella fiscale, lo stesso schema: valore iniziale di 546.322 euro, decremento di 43.272 euro dovuto all’ammortamento dell’anno, valore finale di 503.050 euro. Va compilato esclusivamente nell’esercizio in cui avviene la rivalutazione con effetto fiscale immediato: essendo i valori coincidenti già in quell’anno, dall’esercizio successivo la voce esce dal prospetto, in applicazione della regola generale illustrata in apertura.
| Elemento | Esempio 1 – terreno (solo civilistica) | Esempio 2 – fabbricato (civile e fiscale) |
|---|---|---|
| Valore contabile iniziale | 651.200 euro | 546.322 euro |
| Ammortamento dell’anno | Non applicabile (terreno) | 43.272 euro |
| Valore contabile finale | 651.200 euro | 503.050 euro |
| Valore fiscale | 153.077 euro (invariato) | Allineato al valore contabile |
| Codice causa | 2 (rivalutazione di beni) | 2 (rivalutazione di beni) |
| Permanenza nel quadro RV | Fino a dismissione o riallineamento del bene | Solo nell’esercizio della rivalutazione |
Il quadro RV non incide direttamente sul calcolo dell’imposta dell’anno, ma tiene sotto controllo un disallineamento che, se gestito male, può generare errori negli anni successivi, quando il valore fiscale e quello contabile iniziano a divergere per effetto degli ammortamenti o di un riallineamento tramite imposta sostitutiva. Tenerlo aggiornato con precisione, riga per riga, evita ricostruzioni complicate a distanza di anni, quando la memoria dell’operazione originaria – una fusione, una scissione, una rivalutazione – rischia di essersi persa tra un bilancio e l’altro.



