L’estate fiscale riserva due destini opposti a chi riceve uno schema di atto dall’Agenzia delle Entrate. Se si vuole discutere nel merito con deduzioni difensive, il calendario si allunga grazie a una sospensione amministrativa che, sommata alle ferie, può regalare oltre un mese in più rispetto alla scadenza nominale. Se invece si vuole imboccare la strada dell’accertamento con adesione, il countdown di trenta giorni corre senza soste, ferragosto compreso. Nel mezzo restano poi questionari, avvisi bonari e rimborsi IVA, ciascuno con una propria regola di sospensione che vale la pena conoscere prima che la scadenza sia già passata.
Trenta giorni che non si fermano: la domanda di adesione
Chi riceve lo schema di atto e valuta di chiedere l’accertamento con adesione deve muoversi entro trenta giorni dalla notifica, così come stabilito dal combinato disposto degli artt. 6-bis, comma 3, della L. 212/2000 e 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997. Su questo termine la prassi amministrativa non ha mai riconosciuto alcuno sconto legato alla pausa estiva, per cui un contribuente che riceve lo schema il 20 luglio deve presentare l’istanza entro il 19 agosto, ferie o non ferie.
La ragione di questa rigidità sta nella natura stessa del termine, che la giurisprudenza ha sempre considerato distante dalla logica dei termini processuali cui si applica la sospensione feriale ordinaria dell’art. 1 della L. 742/1969. Trattandosi di un termine procedimentale amministrativo e non di un termine per la trasmissione di documenti richiesti dall’Ufficio, resta fuori anche dall’ambito applicativo dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006.
Le deduzioni difensive: la lettura delle Entrate
Le cose cambiano radicalmente per chi, dopo lo schema di atto, intende presentare le proprie deduzioni difensive. In questo caso il termine assegnato dall’Ufficio non è inferiore a sessanta giorni, come previsto sempre dall’art. 6-bis, comma 3, della L. 212/2000, e su questo termine l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione con una risposta fornita in videoconferenza il 5 febbraio 2025 [web:2][web:21].
Secondo l’interpretazione ufficiale, il termine per le deduzioni difensive rientra a pieno titolo tra quelli “per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate” di cui all’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006, e beneficia quindi della sospensione dal 1° agosto al 4 settembre. Il risultato pratico è che chi riceve lo schema di atto a fine giugno o a luglio si ritrova con una finestra temporale sensibilmente più ampia di quella nominale, perché ai sessanta giorni di calendario si aggiungono i trentacinque giorni di sospensione previsti dalla norma.
Un’incertezza applicativa da non ignorare
Nonostante il chiarimento ufficiale, la prassi degli uffici periferici non è stata sempre uniforme: nell’agosto 2025 sono emersi casi concreti in cui alcuni funzionari non hanno riconosciuto la sospensione amministrativa per le deduzioni difensive, disattendendo di fatto la posizione espressa dalle Entrate a livello centrale [web:47]. Per questo motivo, in presenza di scadenze delicate, è opportuno non affidarsi ciecamente alla sospensione e verificare direttamente con l’Ufficio competente, magari documentando per iscritto la propria interpretazione del termine.
Questionari e indagini a tavolino: dove passa il confine
La sospensione dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006 non riguarda solo lo schema di atto: si estende anche ai questionari, agli inviti a comparire e alle richieste di documenti ex art. 32 del D.P.R. 600/1973 tipiche delle cosiddette indagini a tavolino. Il confine applicativo è netto: se lo stesso potere istruttorio, ad esempio la richiesta di esibire un documento, viene esercitato durante un accesso, un’ispezione o una verifica, la sospensione non opera affatto.
Resta ferma anche l’esclusione per le richieste istruttorie collegate ai rimborsi IVA, che non godono di alcuna pausa estiva. Va comunque ricordato che ignorare una richiesta di documenti ricevuta in agosto, contando sulla sospensione, non è una strategia priva di rischi: se la richiesta riguarda un accesso o un rimborso IVA, la mancata risposta resta pienamente sanzionabile e può comportare la preclusione probatoria di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, anche se nei casi dubbi coperti dalla sospensione tale preclusione e la sanzione dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 non dovrebbero scattare.
Controlli automatizzati e avvisi bonari
Per la liquidazione automatica e il controllo formale della dichiarazione non esistono, a differenza dello schema di atto, termini normativamente fissati per la produzione dei documenti: vale la regola generale dell’art. 6, comma 5, della L. 212/2000, che impone di concedere almeno trenta giorni quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La formulazione dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006 sembra comunque estendere la sospensione feriale anche a queste richieste documentali.
Un discorso a parte riguarda l’invio degli avvisi bonari, cioè la comunicazione dell’esito della liquidazione automatica o del controllo formale: salvo casi di urgenza, questo invio è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, per effetto dell’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 1/2024 [web:24][web:28].
Quando l’adesione arriva comunque
Il fatto che il termine di trenta giorni per la domanda di adesione non si fermi in agosto non chiude tutte le porte. Se dalle deduzioni difensive presentate dal contribuente emerge la possibilità di un accordo, le parti possono comunque arrivare all’accertamento con adesione anche senza che sia stata formalmente depositata la relativa istanza nei trenta giorni, a condizione che l’Ufficio attivi la convocazione. In alternativa, l’Agenzia delle Entrate può recepire in tutto o in parte le deduzioni direttamente nell’atto di accertamento, lasciando al contribuente la possibilità di optare per l’acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 218/1997.
| Adempimento | Termine ordinario | Sospensione feriale applicabile |
|---|---|---|
| Domanda di accertamento con adesione | 30 giorni | No, nessuna sospensione |
| Deduzioni difensive post schema di atto | Non inferiore a 60 giorni | Sì, dal 1° agosto al 4 settembre (art. 37 co. 11-bis DL 223/2006) |
| Questionari e inviti a comparire | Variabile | Sì, dal 1° agosto al 4 settembre |
| Avvisi bonari (liquidazione automatica/controllo formale) | – | Sì, 1-31 agosto e 1-31 dicembre |
| Richieste istruttorie su rimborsi IVA | Variabile | No, nessuna sospensione |
La sintesi operativa per chi riceve uno schema di atto a cavallo dell’estate è semplice da enunciare ma facile da confondere sul campo: il termine per l’adesione corre sempre, quello per le deduzioni difensive si allunga, e nei casi dubbi conviene verificare direttamente con l’Ufficio prima di affidarsi per intero alla sospensione.




