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Proroga versamento imposte contribuenti ISA

Proroga versamento imposte contribuenti ISA: scadenza del 21 luglio 2025

21 Luglio, 2025

Si conclude oggi, 21 luglio 2025, il differimento dei termini di versamento disposto dall’articolo 13 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che ha interessato una significativa platea di contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. La scadenza odierna rappresenta l’ultima possibilità per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. L’intervento normativo si è reso necessario in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenute nel D.Lgs. 81/2025, che hanno richiesto un adeguamento temporale per consentire ai contribuenti di valutare compiutamente le implicazioni delle nuove disposizioni.

Proroga versamento imposte contribuenti ISA: Quadro normativo di riferimento

La proroga dei versamenti trova la propria giustificazione nell’esigenza di coordinamento tra le modifiche apportate al regime del concordato preventivo e le scadenze ordinarie previste per i versamenti fiscali. Il legislatore ha inteso fornire ai contribuenti un margine temporale aggiuntivo per adeguarsi alle nuove disposizioni, evitando situazioni di inadempimento involontario.

L’articolo 13, comma 1, del D.L. 84/2025 ha stabilito la proroga al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che originariamente scadevano il 30 giugno 2025. I contribuenti che non riescono a rispettare la scadenza odierna potranno ancora provvedere entro il 20 agosto 2025, ma con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Perimetro soggettivo della disciplina agevolativa

La platea dei beneficiari è stata delineata secondo criteri di tipo oggettivo, basati sull’attività svolta e sui volumi di ricavi o compensi dichiarati. Possono avvalersi della proroga i contribuenti che:

a) Svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA ex articolo 9-bis del D.L. 50/2017, purché dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite di € 5.164.569, come stabilito dai decreti di approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

b) Applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della L. 190/2014, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi dichiarati;

c) Beneficiano del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ex articolo 27, comma 1, del D.L. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

d) Presentano altre cause di esclusione dagli ISA, quali l’inizio o cessazione dell’attività, il non normale svolgimento dell’attività, la determinazione forfetaria del reddito.

Estensione ai soggetti “per trasparenza” e problematiche applicative

Il comma 2 dell’articolo 13 ha esteso la proroga anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i requisiti sopra indicati e devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

Tale previsione solleva questioni interpretative di non poco momento, particolarmente nel caso di società di persone con soci che presentano caratteristiche eterogenee. La ratio della norma suggerisce un’applicazione estensiva della proroga a tutti i soci della società che rispetti i parametri oggettivi, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive dei singoli partecipanti.

Problematiche analoghe si presentano per i consolidati fiscali, dove l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali circa l’applicabilità della proroga al versamento dell’IRES consolidata.

Ambito oggettivo dei versamenti interessati

La proroga si applica ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con specifico riferimento a:

Imposte sui redditi:

  • Saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF e IRES
  • Addizionali regionali e comunali all’IRPEF
  • Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari (15% o 5%)
  • Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi (5%)
  • Cedolare secca sulle locazioni

Imposte sostitutive specifiche:

  • Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato ex articoli 20-bis e 31-bis del D.Lgs. 13/2024
  • Imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento straordinario ex articolo 14 del D.Lgs. 192/2024
  • IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività

IRAP:

  • Saldo 2024 e primo acconto 2025

Disciplina speciale per l’IVA e profili critici

Per quanto concerne l’IVA, la proroga riguarda anche il saldo IVA 2024, qualora non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025. Tuttavia, in tal caso, il versamento effettuato entro il 21 luglio comporta l’applicazione della maggiorazione dell’1,6%, calcolata secondo i criteri degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 542/99.

Tale disciplina presenta profili di criticità sotto il profilo dell’equità tributaria, poiché comporta un trattamento differenziato tra i versamenti originariamente dovuti il 30 giugno (prorogati senza maggiorazione) e quelli dovuti il 17 marzo (soggetti comunque a maggiorazione).

Estensione ai contributi previdenziali e coordinamento normativo

Secondo consolidata prassi, la proroga si estende anche ai contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni, in applicazione dell’articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 241/97.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 luglio 2007, n. 173, ha chiarito che il differimento si applica anche ai contributi dovuti dai soci di s.r.l. artigiane o commerciali, i quali determinano l’ammontare contributivo su un reddito figurativo proporzionale alla quota di partecipazione. Tuttavia, come precisato dalla successiva Risoluzione 25 settembre 2013, n. 59, il differimento riguarda esclusivamente i contributi INPS, mentre le imposte dovute dai soci rimangono ancorate alle ordinarie scadenze.

Coordinamento con la rateizzazione e aspetti procedurali

Per i contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di rateizzazione ex articolo 20 del D.Lgs. 241/97, la proroga comporta uno slittamento del termine per il versamento della prima rata, che coincide con quello previsto per il saldo o l’acconto.

Le rate successive mantengono la cadenza mensile con scadenza il 16 di ciascun mese, secondo le modifiche introdotte dall’articolo 8 del D.Lgs. 1/2024, che ha uniformato i termini per titolari e non titolari di partita IVA.

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