Il 27 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale i modelli dichiarativi 2026. Sette provvedimenti approvati in un’unica tornata – dal n. 71522 al n. 72272 – e la stagione dichiarativa riferita al periodo d’imposta 2025 è ufficialmente avviata. Modelli che recepiscono la riforma degli scaglioni IRPEF, le regole sul concordato preventivo biennale, le novità sulle detrazioni per familiari a carico, l’IRES premiale per le società e le modifiche agli ISA. E altro ancora. Le modifiche derivano principalmente dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e da tre decreti legislativi collegati: D.Lgs. n. 192/2024, D.Lgs. n. 192/2025 e D.Lgs. n. 186/2025. Un quadro normativo articolato, che chi si occupa di dichiarazioni farebbe bene ad esaminare con attenzione.
Il 730 e la riforma IRPEF: tre scaglioni a regime
La novità strutturale più rilevante per i lavoratori dipendenti riguarda la costruzione dell’IRPEF. Dal 2025 gli scaglioni di reddito scendono da quattro a tre, con le rispettive aliquote del 23%, 35% e 43%. La riduzione – già anticipata in via provvisoria per il 2024 – è ora confermata a regime.
Sul fronte delle detrazioni da lavoro dipendente, la soglia sale da 1.880 a 1.955 euro. Il beneficio riguarda i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, titolari di redditi da lavoro dipendente (pensioni escluse) e di alcuni redditi assimilati. Una differenza di 75 euro che, nella prassi, produce effetti soprattutto sulle fasce di reddito più basse.
Figli a carico: la stretta per gli over 30
Una delle modifiche più incisive tocca le detrazioni per i figli a carico. La detrazione IRPEF non spetta più per i figli con più di 30 anni non affetti da disabilità. Rimane, invece, per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni e per quelli con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992, indipendentemente dall’età. Rientrano nella platea anche i figli adottivi, affiliati, affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto.
Cambia anche il perimetro degli “altri familiari a carico”: le detrazioni per soggetti diversi dal coniuge non legalmente separato e dai figli spettano ora esclusivamente per gli ascendenti conviventi con il contribuente. Un restringimento che, nella prassi, elimina molte situazioni prima agevolate – categorie di familiari che non rientrano più nel perimetro degli ascendenti conviventi.
C’è poi un profilo che riguarda i contribuenti stranieri. Dal 2025 le detrazioni per familiari a carico non spettano a chi non è cittadino italiano, di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, con riferimento ai familiari residenti all’estero.
Welfare aziendale e altri redditi da lavoro
Sul fronte della partecipazione agli utili d’impresa, per il 2025 il limite dell’importo soggetto a imposta sostitutiva sale a 5.000 euro lordi. La condizione è che venga distribuita ai lavoratori dipendenti una quota di utili non inferiore al 10% degli utili complessivi, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.
Merita attenzione anche il trattamento dei compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche: ai fini IRPEF sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente i 15.000 euro complessivi nel periodo d’imposta. Per il personale del comparto sicurezza e difesa, la detrazione spetta fino a 458,50 euro, ma solo per i lavoratori che nel 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
Trattamento integrativo e misure sui redditi bassi
Dal 2025 il trattamento integrativo spetta – in rapporto al periodo di lavoro nell’anno – quando l’imposta lorda determinata sul reddito da lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati supera la detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.
Per i titolari di redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Chi invece ha un reddito tra 20.001 e 40.000 euro beneficia di un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. Due misure distinte, con soglie e meccanismi diversi – è opportuno non confonderle in sede di compilazione.
IRAP: nuova sezione per il credito ACE
Nel modello IRAP compare una nuova sezione nel quadro IS, dedicata al credito d’imposta collegato all’agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica). La novità tiene conto dei casi in cui, a seguito di operazioni straordinarie come fusioni o scissioni, il credito venga trasferito alla società dichiarante dalla società di origine. Un aspetto tecnico, ma tutt’altro che secondario per le realtà coinvolte in operazioni di riorganizzazione societaria.
Redditi SC: CPB, IRES premiale e cripto-attività
Il modello Redditi SC accoglie diverse novità rilevanti. Sul concordato preventivo biennale 2025-2026, il modello introduce il regime di imposta sostitutiva per i soggetti aderenti, con le ulteriori cause di esclusione e decadenza già previste dalla normativa.
L’IRES premiale – disciplinata dall’art. 1, commi 436-444, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 – trova spazio nel frontespizio e in numerosi quadri (RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX). Si tratta di una misura una tantum, valida per il solo periodo d’imposta 2025: l’aliquota IRES scende dal 24% al 20%, ma esclusivamente al ricorrere di entrambe le condizioni previste dalla norma: (a) accantonamento di almeno l’80% degli utili del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, di cui almeno il 30% – e comunque non meno di 20.000 euro – destinato a investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive italiane; (b) effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato in misura pari almeno all’1% dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 (con un minimo di un’unità), senza ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025, salva la CIGO per cause non imputabili all’impresa.
Nel quadro RF, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per l’iper ammortamento. Riguardano il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario relativi a investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegati IV e V alla L. n. 199/2025) e all’autoproduzione da fonti rinnovabili. Il periodo agevolato va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, ai sensi dell’art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199.
Sul fronte delle cripto-attività: nel quadro RT compare la nuova aliquota del 33% per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di cripto-attività, in luogo della precedente del 26%, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026 ai sensi dell’art. 1, comma 24, della L. n. 199/2025. Un segnale chiaro di come il fisco stia seguendo con attenzione crescente questo settore.
Sulla liquidazione ordinaria, le modifiche alla disciplina di cui all’art. 182 del TUIR (introdotte dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192) consentono di utilizzare le perdite d’impresa residue alla chiusura della liquidazione per ridurre il reddito dell’ultimo esercizio e, progressivamente, di quelli precedenti. Un meccanismo di recupero che in passato non era praticabile.
Nel quadro RE, le spese rimborsate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea diventano indeducibili se non pagate con strumenti tracciabili.
Redditi PF: il CPB e il rigo RF41
Nel modello Redditi PF compare una nuova casella “comma 1-bis” al rigo CP1, per individuare i soggetti che aderiscono al regime di imposta sostitutiva collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026. I righi CP3-CP5 accolgono la quota di imponibile concordato imputata “per trasparenza” ai soci o associati, da assoggettare alla relativa imposta sostitutiva.
Tra i componenti esclusi dal reddito concordato è stata inclusa la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni. Le istruzioni sono state affinate per evitare sovrapposizioni con altre agevolazioni sul personale – un dettaglio operativo che i professionisti troveranno utile.
Il rigo RF41 è dedicato all’emersione del maggior reddito imponibile derivante dal differimento di componenti negativi: svalutazioni crediti, ammortamenti di avviamento e attività immateriali, componenti IFRS 9 per intermediari finanziari e assicurativi, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
Sul fronte della rivalutazione delle partecipazioni, la sezione X del quadro RT gestisce l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale. L’aliquota sale dal 18% (fissata dalla L. n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025) al 21% a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 144, della L. n. 199/2025. Si ricorda che la stessa aliquota era al 16% fino al 31 dicembre 2023, prima dell’intervento della manovra 2025.
Ecobonus e sismabonus trovano spazio nel quadro RS con la detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 22, lett. a) e b), della L. 30 dicembre 2025, n. 199.
Il modello 770 e le novità per i sostituti
Nel modello 770, la prima sezione del quadro ST accoglierà anche i dati sulle imposte sostitutive operate sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nonché i dati del versamento relativo al credito della somma “esente” a dipendenti ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. n. 207/2024. Il quadro SX è stato oggetto di restyling, mentre il quadro SV – relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale – è stato aggiornato con i relativi versamenti.
CNM ed ENC: l’IRES premiale al 20%
Nel modello CNM è confermato lo spazio per l’IRES premiale al 20%, misura valida per il solo periodo d’imposta 2025 (una tantum), con l’obbligo di barrare l’apposita casella. Stesso beneficio per il modello ENC, che gestisce la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il periodo successivo al 31 dicembre 2024, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1, commi 436-444, della L. 30 dicembre 2024, n. 207. Nel modello ENC trovano spazio anche le modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria di cui all’art. 182 del TUIR.
Redditi SP: trasparenza e novità per le società di persone
Il modello Redditi SP 2026, approvato con provvedimento n. 72272 del 27 febbraio 2026, riguarda le società di persone e i soggetti che applicano il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 5 del TUIR. Anche in questo modello trovano spazio le novità sul CPB e le modifiche ai meccanismi di imputazione per trasparenza ai soci, in linea con le modifiche apportate dagli stessi decreti attuativi della riforma fiscale che hanno interessato gli altri modelli.
CPB 2026-2027: struttura e modalità di invio
I provvedimenti del 27 febbraio 2026 riguardano anche il concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. Due i fronti principali: il modello CPB da utilizzare per aderire al concordato e le sezioni dei modelli Redditi 2026 e IRAP 2026 in cui determinare reddito e valore della produzione concordati per chi ha già aderito al CPB 2024-2025 o al CPB 2025-2026.
Il modello CPB 2026-2027 ricalca la struttura dell’anno precedente. I primi tre righi riguardano le condizioni di accesso; i righi P04 e P05 accolgono il reddito e il valore della produzione 2025 rilevanti ai fini del concordato; i righi da P06 a P09 contengono i valori proposti; il rigo P10 formalizza l’accettazione. Prima del quadro P vero e proprio, una sezione introduttiva richiede il codice ISA, il codice ATECO dell’attività prevalente e la categoria reddituale (d’impresa, codice 1, o di lavoro autonomo, codice 2).
L’invio del modello CPB 2026-2027 può avvenire in due modi. Il primo è allegarlo al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi. Il secondo è la trasmissione autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI, indicando il codice “1 – Adesione” nella casella “Comunicazione CPB” nella sezione “Tipo di dichiarazione”. In questo caso il frontespizio deve contenere solo i dati anagrafici, la firma del contribuente e i dati dell’intermediario incaricato: la compilazione di quella casella blocca l’inserimento di qualunque altro dato. In entrambi i casi, il termine per la trasmissione coincide con quello per l’adesione al CPB: il 30 settembre 2026.
Come revocare l’adesione al CPB 2026-2027
Una novità rispetto allo scorso anno riguarda la revoca dell’adesione al CPB 2026-2027 già espressa. Entro il 30 settembre 2026 è possibile revocarla, e – a differenza di quanto accadeva in precedenza – l’adempimento può essere effettuato sia in via autonoma sia insieme alla presentazione del modello REDDITI.
Con la trasmissione autonoma, occorre compilare il modello CPB 2026-2027 indicando solo il codice ISA, il codice attività e la tipologia di reddito, e allegarlo al frontespizio del modello REDDITI 2026 con il codice “2 – Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”. In alternativa, la revoca può viaggiare insieme al modello REDDITI 2026, indicando nella medesima casella del frontespizio il codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”. Una scelta di semplificazione che molti professionisti probabilmente preferiranno, potendo così gestire tutto in un’unica trasmissione.
Va chiarito un punto: l’invio autonomo del modello CPB 2026-2027 non ha natura dichiarativa. È esclusivamente una comunicazione di adesione o di revoca. La distinzione non è formale – ha rilevanza ai fini delle responsabilità dell’intermediario e della natura dell’atto trasmesso.
Il quadro CP e la soglia degli 85.000 euro
Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo concordato, con la relativa imposta sostitutiva per il periodo d’imposta 2025, si determina nel quadro CP del modello REDDITI 2026. Le principali novità rispetto allo scorso anno si concentrano nella prima sezione, quella dedicata all’imposta sostitutiva opzionale da applicare sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente.
Il quadro CP risente dell’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024, inserito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2025. In base a questa disposizione, le aliquote agevolate di imposta sostitutiva (10%, 12% o 15%, a seconda del punteggio ISA) si applicano solo fino a 85.000 euro di eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo precedente. Oltre quella soglia, scatta l’aliquota ordinaria del 43% per i soggetti IRPEF o del 24% per i soggetti IRES, cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali per i soggetti IRPEF. Per le società o associazioni, il superamento del limite di 85.000 euro è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
La norma ha un ambito applicativo preciso: riguarda le adesioni al CPB 2025-2026 esercitate dal 13 giugno 2025 in poi. L’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2025, modificando strutturalmente l’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024, ha portata permanente: la soglia degli 85.000 euro si applica pertanto anche alle adesioni al CPB 2026-2027. Chi ha aderito al CPB 2025-2026 prima del 13 giugno 2025 – e chi ha aderito al CPB 2024-2025 – non è toccato da questa modifica: per loro le aliquote agevolate si applicano sull’intera base imponibile, a prescindere dal superamento della soglia.
| Adesione CPB | Data adesione | Soglia 85.000 euro applicabile? |
|---|---|---|
| CPB 2024-2025 | Qualsiasi | No – aliquote agevolate sull’intera base |
| CPB 2025-2026 | Ante 13 giugno 2025 | No – aliquote agevolate sull’intera base |
| CPB 2025-2026 | Dal 13 giugno 2025 | Sì – oltre 85.000 euro aliquota ordinaria |
| CPB 2026-2027 | Entro 30 settembre 2026 | Sì – norma strutturale ex art. 8 D.Lgs. n. 81/2025 |
Una distinzione che i professionisti devono verificare caso per caso. Non esiste una risposta valida per tutti: il trattamento dipende dalla data in cui è stata formalizzata l’adesione e dal biennio concordatario di riferimento.



