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Metodologia CPB 2026-2027: regole pronte per i soggetti ISA

14 Maggio, 2026

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Il decreto dell’11 maggio 2026 ha approvato la metodologia con cui l’Agenzia delle Entrate formulerà le nuove proposte di concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027. Il meccanismo ricalca l’impianto del biennio precedente, ma aggiorna il quadro macroeconomico e introduce il PIL nominale come riferimento per la rivalutazione prospettica. La proposta si articola in quattro passaggi che partono dal reddito 2025 e integrano indicatori ISA, redditività settoriale e proiezioni economiche. Per il solo 2026 opera una gradualità del 50% sull’incremento individuato, mentre rimane ferma al 30% la soglia di scostamento negativo che, in presenza di eventi eccezionali, fa cessare gli effetti del concordato. L’adesione avviene compilando il Quadro P del modello Redditi/2026 entro il 30 settembre 2026, con proroga attesa al 31 ottobre. Prima di aderire, occorre controllare i dati ISA 2025, stimare i margini del biennio e raccogliere la documentazione sugli eventuali eventi straordinari.

Cosa cambia con la metodologia CPB 2026-2027

La nuova metodologia CPB 2026-2027 nasce dal decreto ministeriale firmato l’11 maggio 2026 dal Viceministro Leo. Il provvedimento dà attuazione all’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che disciplina la formulazione della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non si tratta di una riscrittura completa. Il decreto riprende l’impianto già utilizzato per il precedente concordato, il cui riferimento metodologico era il D.M. 28 aprile 2025 (biennio 2025-2026). La continuità è evidente nella struttura del calcolo, nell’uso dei dati ISA e nel riferimento alla storia fiscale del contribuente.

La novità vera sta nel riaggiornamento del contesto. I valori 2026 e 2027 non vengono determinati in astratto. Il sistema considera le informazioni dichiarate, le risultanze degli ISA, i livelli di redditività del settore e le proiezioni macroeconomiche. La proposta non nasce da una media aritmetica del passato: è un percorso guidato, con più passaggi, che prova a portare il contribuente verso un livello di piena affidabilità fiscale.

Chi rientra nella proposta

Il decreto riguarda i contribuenti di minori dimensioni che applicano gli ISA. La definizione rinvia ai soggetti con ricavi o compensi non superiori alla soglia prevista per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Rientrano, in linea generale, imprese e lavoratori autonomi che svolgono attività nel territorio dello Stato e che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 hanno applicato gli ISA.

Restano fuori i contribuenti non soggetti agli indici: chi opera in regime forfettario o per i quali ricorrono cause di esclusione ISA. Il 2025 diventa l’anno di ingresso informativo: è su quella base che il software costruirà la proposta per il biennio successivo.

Quali redditi vengono concordati

L’art. 3 del decreto individua tre grandezze oggetto della proposta. La prima riguarda il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (art. 15 D.Lgs. 13/2024). La seconda riguarda il reddito d’impresa (art. 16). La terza è il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP (art. 17).

La proposta copre i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027. Il concordato guarda al biennio, ma il primo anno ha una disciplina di ingresso più graduale.

Va tenuto distinto il reddito concordato dal reddito contabile effettivo. Il concordato non cancella la contabilità e non sostituisce la corretta tenuta delle scritture. Incide, piuttosto, sulla base imponibile fiscale accettata in via preventiva.

Il percorso di calcolo della proposta

L’allegato tecnico al decreto descrive una sequenza in quattro passaggi. Il calcolo parte dal reddito dichiarato per il 2025. A questo dato si affiancano gli elementi ISA e le informazioni già disponibili presso l’Amministrazione finanziaria. Il sistema non guarda solo all’ultimo anno: valuta anche i risultati economici degli ultimi tre periodi d’imposta.

Fase Cosa considera la metodologia
1 Indicatori elementari ISA di affidabilità e anomalia
2 Risultati economici operativi degli ultimi tre anni
3 Valori di riferimento del settore e redditività comparabile
4 Rivalutazione tramite proiezioni macroeconomiche per 2026 e 2027

Il passaggio sui valori settoriali serve a evitare che la proposta resti schiacciata sul solo dato individuale. Un’impresa con margini molto bassi rispetto al comparto può ricevere una proposta più alta; una situazione già coerente può produrre un esito meno distante dal dichiarato. Il meccanismo cerca un equilibrio tra storia del contribuente e capacità contributiva presunta, ma proprio qui si annida il rischio pratico: il dato storico può non raccontare più l’attività reale.

Il ruolo del PIL nominale

Per il biennio 2026-2027 la rivalutazione prospettica usa le proiezioni di crescita del PIL. Il dato rilevante è il PIL nominale, che incorpora anche la componente prezzi.

La scelta non è neutra. In uno scenario di inflazione o di aumento dei listini, il PIL nominale può spingere la proposta verso valori più elevati rispetto a un criterio basato sul PIL reale. Un’impresa può fatturare di più solo perché acquista materie prime a prezzi più alti, senza che il risultato netto migliori.

È qui che il professionista deve evitare una lettura troppo automatica. La proposta dell’Agenzia va confrontata con il margine atteso, non solo con il volume di attività.

La gradualità del 2026 nella metodologia CPB 2026-2027

Il decreto prevede una misura di gradualità per il primo periodo d’imposta. L’art. 7 stabilisce che, per il 2026, la proposta tenga conto del reddito dichiarato per il 2025 e del maggiore reddito individuato dalla metodologia solo nella misura del 50%.

Questo passaggio merita una precisazione. La percentuale del 50% non va confusa con la soglia del 30% collegata alla cessazione del concordato. Sono due piani normativi distinti: nel primo caso si parla della costruzione progressiva della proposta per il 2026, nel secondo dello scostamento negativo tra redditi effettivi e redditi concordati che, in presenza di circostanze eccezionali, può far cessare gli effetti del concordato. La distinzione è fondamentale, perché l’errore cambia la valutazione di convenienza.

Esempio pratico. Un’impresa dichiara per il 2025 un reddito di € 80.000. La metodologia individua un reddito obiettivo di € 110.000. Il maggiore reddito è pari a € 30.000. Per il 2026 la proposta considera il 50% di tale incremento, cioè € 15.000, portando la proposta 2026 a € 95.000 (prima di ulteriori rivalutazioni tecniche). Per il 2027 il percorso tende invece al pieno valore individuato dalla metodologia.

Il software e i dati precaricati

La proposta verrà elaborata tramite il software “Il tuo ISA 2026 CPB”, che consente la precompilazione parziale con importazione dei dati contabili da RedditiOnLine. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2026, n. 115744, disciplina le modalità di acquisizione dei “dati ulteriori” – in gran parte precompilati e non modificabili – necessari per il calcolo degli ISA 2025 e per la proposta CPB 2026-2027.

L’adesione avviene compilando il Quadro P del modello Redditi/2026 e trasmettendolo all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2026, con proroga al 31 ottobre 2026 attesa in sede di conversione in legge del D.L. 38/2026.

Se il dato 2025 contiene errori, omissioni o anomalie, la proposta 2026-2027 può risultare distorta. Il controllo preventivo dei quadri ISA assume quindi un peso maggiore: occorre verificare coerenza dei ricavi, costi, addetti, beni strumentali, modelli organizzativi e cause di esclusione.

Privacy e trattamento automatizzato

Il decreto richiama le misure di tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato. Il riferimento è l’art. 22, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento UE 2016/679.

La metodologia resta in continuità con quella precedente. Per questo il decreto rinvia alle misure già previste dal D.M. 14 giugno 2024, evitando una duplicazione normativa e confermando l’assenza di nuovi percorsi decisionali automatizzati rispetto all’impianto già valutato.

Il tema non è teorico. La proposta deriva da un’elaborazione tecnica fondata su dati fiscali e indicatori. Il contribuente deve poter conoscere gli elementi rilevanti, verificare i dati e decidere se aderire. L’adesione non dovrebbe diventare un atto di fiducia cieca nel software, ma il risultato di una simulazione ragionata.

Eventi eccezionali e cessazione degli effetti

Il decreto conferma le circostanze eccezionali che possono incidere sulla tenuta del concordato, con riferimento normativo all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 13/2024.

Se, in presenza di circostanze eccezionali, il reddito effettivo o il valore della produzione netta IRAP risultano inferiori oltre il 30% rispetto a quelli concordati, il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta interessato.

Le fattispecie richiamate comprendono: eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza, danni ai locali o alle scorte, impossibilità di accedere alla sede, sospensione dell’attività del principale cliente colpito da eventi straordinari. Rientrano anche la liquidazione ordinaria, la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione giudiziale, l’affitto dell’unica azienda, la sospensione amministrativa dell’attività e la sospensione dell’esercizio professionale comunicata all’ordine o agli enti competenti.

Per il nuovo biennio compare poi un riferimento specifico agli impatti economici negativi legati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale. La rilevanza non è automatica: occorre che tali impatti siano comprovati anche dall’incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5%. Non basta invocare il contesto geopolitico: servirà documentare il nesso con l’attività e con il peggioramento economico.

La riduzione della proposta per eventi straordinari

L’art. 5 del decreto disciplina un meccanismo diverso dalla cessazione: non si parla di perdita degli effetti del concordato dopo l’adesione, ma di adeguamento della proposta relativa al solo periodo d’imposta 2026.

Il contribuente può comunicare eventi straordinari che hanno inciso sull’attività prima dell’adesione. L’Agenzia può ridurre i redditi e il valore della produzione netta oggetto di concordato in funzione della durata della sospensione.

Durata della sospensione Riduzione della proposta 2026
Da 30 a 60 giorni 10%
Oltre 60 e fino a 120 giorni 20%
Oltre 120 giorni 30%

Gli eventi devono verificarsi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e precedere l’adesione. Non tutti gli eventi eccezionali rilevano per questa riduzione: il decreto richiama le situazioni indicate dalle lettere a), b), e) ed f) dell’art. 4, restando centrali gli eventi calamitosi, i danni o impedimenti straordinari, la sospensione amministrativa dell’attività e la sospensione dell’esercizio professionale.

Esempio operativo. Uno studio professionale riceve una proposta 2026 pari a € 70.000 e ha subito la chiusura forzata dei locali per 75 giorni a causa di un evento straordinario documentato. La sospensione supera 60 giorni ma non oltrepassa 120. La riduzione applicabile è del 20%: la proposta 2026 scende da € 70.000 a € 56.000. Il punto operativo è la prova: occorre conservare documenti, comunicazioni, provvedimenti, fotografie, perizie, denunce assicurative, atti amministrativi.

Le percentuali chiave da non confondere

Nel decreto e nei commenti tecnici circolano più percentuali. È essenziale separarle con precisione.

Percentuale A cosa si riferisce
50% Maggiore reddito considerato nella proposta 2026 per la gradualità
30% Soglia di scostamento negativo che può far cessare gli effetti del concordato in presenza di eventi eccezionali
10%, 20%, 30% Riduzioni della proposta 2026 per sospensione dell’attività da eventi straordinari
5% Incremento dell’indice prezzi collegato agli impatti economici da conflitti armati e area mediorientale

Questa distinzione va messa nero su bianco nelle carte di lavoro. Una percentuale applicata al posto sbagliato può alterare significativamente la valutazione di convenienza.

Quando il concordato può convenire

Il CPB può essere interessante per contribuenti con redditività stabile o crescente, con buona affidabilità ISA e previsione di miglioramento dei risultati nel biennio. In questi casi, fissare in anticipo la base imponibile offre certezza e permette una programmazione fiscale più ordinata.

Diverso è il caso di attività esposte a oscillazioni forti: settori con costi energetici instabili, dipendenza da pochi clienti, margini compressi o rischi geopolitici devono procedere con molta cautela.

Il concordato non è una protezione universale. È un patto, e come ogni patto diventa conveniente solo se il contribuente conosce bene la propria traiettoria economica.

Il falso automatismo dell’adesione

Un errore possibile è considerare il CPB come una scelta quasi obbligata. Non lo è: l’adesione deve restare una decisione tecnica.

Un contribuente con reddito 2025 basso potrebbe ricevere una proposta sostenibile, ma se il 2025 è stato un anno anomalo, il software potrebbe recuperare tale scostamento attraverso i valori settoriali e gli indicatori ISA. All’opposto, un contribuente con reddito 2025 elevato ma con calo già visibile nel 2026 potrebbe trovarsi davanti a una proposta non prudente.

La domanda vera non è: quanto chiede il Fisco? La domanda è: il reddito concordato è coerente con il margine che il contribuente può generare senza forzare la gestione?

Infografica

Metodologia CPB e regole ISA

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