Tra fine giugno e metà luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato l’invio di avvisi bonari, lettere di compliance, comunicazioni di controllo formale e, in parallelo, avvisi di accertamento, complice l’approssimarsi dello stop imposto dall’articolo 10 del decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024), che dal 1° al 31 agosto – e poi ancora dal 1° al 31 dicembre – blocca l’invio di quattro categorie di atti, salvo casi di indifferibilità e urgenza. A rendere il quadro più complesso concorrono tre flussi che si sovrappongono quasi per caso: i controlli formali sul modello Redditi 2024, le liquidazioni sui TFR incassati nel 2022 e gli avvisi di accertamento sui redditi 2021, questi ultimi del tutto esclusi dalla sospensione e quindi notificati senza sosta anche nei giorni di massima pressione. Sul fronte dei controlli formali, il confronto tra CNDCEC e Agenzia delle Entrate ha portato a una conferma operativa: la documentazione trasmessa oltre il termine ordinatorio di 30 giorni sarà comunque valutata, mentre gli uffici territoriali non dovranno notificare gli esiti quando il termine scada a ridosso delle ferie. Una soluzione che l’Associazione Nazionale Commercialisti giudica però un rimedio tampone, ripetuto identico da almeno tre anni, e che a maggior ragione dovrebbe essere estesa anche agli accertamenti, oggi privi di qualsiasi tutela temporale analoga.
Una tregua che sa di beffa
Il decreto Adempimenti blocca, dal 1° al 31 agosto, l’invio di avvisi bonari e lettere di compliance, ma lascia fuori gli avvisi di accertamento. Nei giorni che precedono lo stop, però, l’Agenzia delle Entrate accelera le notifiche su entrambi i fronti: controlli formali sul modello Redditi 2024, liquidazioni su redditi a tassazione separata, avvisi di accertamento sui redditi 2021 e i primi inviti all’adempimento spontaneo si sovrappongono, mettendo sotto pressione contribuenti e commercialisti.
Ed è così che ogni anno, a ridosso delle ferie, si ripropone lo stesso equivoco. Si parla di “Fisco in vacanza” come se per un mese intero non arrivasse più nulla, e invece le cose stanno diversamente. Dal 2024 esiste sì una sospensione feriale degli avvisi bonari più ampia di quella tradizionale, introdotta dall’articolo 10 del decreto legislativo 1/2024 (il cosiddetto decreto Adempimenti). Ma quella norma non blocca tutto: sospende solo l’invio di quattro categorie di atti, per un mese esatto, dal 1° al 31 agosto, con lo stesso meccanismo ripetuto anche a dicembre, e lascia del tutto fuori gli avvisi di accertamento.
Nella prassi, questo significa che nelle settimane precedenti l’Agenzia delle Entrate tende a comprimere gli invii su entrambi i fronti. Il risultato, puntualmente, è un luglio carico di comunicazioni e di accertamenti: proprio nei giorni in cui professionisti e imprese stanno ancora chiudendo la stagione dei versamenti.
Guardando ai flussi in corso, si notano tre filoni distinti che si sovrappongono quasi per caso. Il primo riguarda le comunicazioni di irregolarità relative al modello Redditi 2024, cioè alla dichiarazione per l’anno d’imposta 2023: qui rientrano sia gli esiti dei controlli automatizzati sia, soprattutto, quelli dei controlli formali. Il secondo filone è quello delle liquidazioni definitive delle imposte dovute sui TFR incassati nel 2022, che seguono tempi tecnici propri e non sempre coincidono con il calendario delle altre comunicazioni. Il terzo, ancora diverso e per certi versi più delicato, è quello degli avvisi di accertamento per la rettifica dei redditi relativi al 2021: atti che restano fuori dal perimetro della sospensione feriale (non sono tra le quattro categorie sospese) e che quindi continuano a essere notificati anche in questi giorni, indipendentemente dalla pausa di agosto, con termini di impugnazione e di difesa che corrono senza alcuna tutela temporale specifica.
Il grosso degli invii relativi ai controlli formali sul periodo d’imposta 2023 è partito verso fine maggio, con un picco tra metà e fine giugno. Si tratta del secondo massiccio invio dell’anno dopo quello di primavera, e ha riguardato in particolare le richieste di esibizione documentale ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600/1973, con un termine ordinatorio di 30 giorni per rispondere – termine che, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate su richiesta del CNDCEC, non è previsto espressamente dalla legge e non comporta quindi automatiche conseguenze pregiudizievoli in caso di superamento. Parallelamente, gli avvisi di accertamento sui redditi 2021 hanno seguito un calendario proprio, indifferente allo stop di agosto, e in alcuni casi si sono sovrapposti proprio alle settimane di massima concentrazione degli altri invii.
Le quattro categorie sospese: cosa dice davvero la norma
Vale la pena essere precisi su questo punto, perché è qui che si annidano gli equivoci più frequenti. La sospensione feriale degli avvisi bonari, così come disegnata dall’articolo 10 del decreto Adempimenti, riguarda esattamente quattro tipologie di atti. Non una di più, e gli avvisi di accertamento non rientrano tra queste.
| Tipo di atto | Riferimento normativo | Cosa comprende |
|---|---|---|
| I. Esiti dei controlli automatizzati | Artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 | Liquidazione automatica delle imposte sui redditi dichiarati e dell’IVA |
| II. Esiti dei controlli formali | Art. 36-ter DPR 600/1973 | Verifica documentale di oneri, detrazioni, deduzioni e ritenute indicate in dichiarazione |
| III. Liquidazione imposte su redditi a tassazione separata | Art. 1, comma 412, L. 311/2004 | TFR, arretrati di lavoro dipendente, indennità e altri redditi tassati separatamente |
| IV. Lettere di compliance | Art. 1, commi 634-636, L. 190/2014 | Inviti all’adempimento spontaneo per anomalie tra dichiarazione e banche dati dell’Agenzia |
| Fuori dal perimetro | – | Avvisi di accertamento ordinari, cartelle di pagamento e atti urgenti |
Su questo quarto punto occorre una precisazione. Le lettere di compliance non discendono dalla legge finanziaria 2005 (la 311/2004), come talvolta si legge, bensì dalla legge di stabilità 2015: è l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014 a disciplinarle. La legge 311/2004, all’articolo 1 comma 412, riguarda invece una categoria distinta, quella delle comunicazioni sui redditi a tassazione separata. Due norme diverse, due categorie diverse, anche se entrambe rientrano tra gli atti sospesi ad agosto. Gli avvisi di accertamento, va ribadito, non trovano posto in nessuna di queste categorie.
Invio degli atti e termini di pagamento: due sospensioni diverse
C’è poi un secondo livello di complessità, che riguarda i termini di pagamento e, per gli accertamenti, i termini di impugnazione. Una cosa è la sospensione dell’invio degli atti (quella appena descritta), un’altra è la sospensione dei termini per pagare o rispondere. Le due cose non coincidono né nella durata né nella base normativa, e confonderle porta spesso a calcoli sbagliati, con un rischio particolarmente insidioso proprio sugli accertamenti, dove i termini di ricorso non godono di alcuna sospensione feriale “rafforzata” ulteriore rispetto a quella processuale ordinaria.
| Sospensione | Periodo | Norma | Effetto pratico |
|---|---|---|---|
| Invio delle comunicazioni | 1-31 agosto (e 1-31 dicembre) | Art. 10 D.Lgs. 1/2024 | L’Agenzia non può notificare le quattro tipologie di atti elencate sopra; gli accertamenti non sono compresi |
| Termine di pagamento o risposta (avvisi bonari) | 1 agosto – 4 settembre | Art. 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 | I termini restano fermi e riprendono a decorrere dal 5 settembre |
| Trasmissione di documenti richiesti | 1 agosto – 4 settembre | Art. 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 | Sospesi i termini per questionari e richieste istruttorie, escluse le attività di accesso, ispezione e verifica |
| Termine di impugnazione (avvisi di accertamento) | 1-31 agosto (sospensione processuale ordinaria) | L. 742/1969, art. 1 | Si applica solo la sospensione feriale generale dei termini processuali, non una sospensione dedicata come per gli avvisi bonari |
La circolare 9/E del 2 maggio 2024, che segue e completa quella dell’8/E dello stesso anno sempre dedicata al decreto Adempimenti, chiarisce un aspetto che spesso sfugge: la sospensione non è assoluta. L’articolo 10 stesso la subordina all’assenza di casi di indifferibilità e urgenza, e la circolare li elenca in modo puntuale. Si tratta, in particolare, delle situazioni in cui sussista un pericolo per la riscossione, degli atti che comportano l’inoltro di una notizia di reato, e delle comunicazioni indirizzate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per i quali il rispetto dei termini di insinuazione al passivo non ammette rinvii. Gli avvisi di accertamento, non essendo compresi tra gli atti sospesi, non necessitano di queste deroghe: viaggiano sempre, senza eccezioni da valutare caso per caso.
Ecco perché, anche durante il mese di stop, qualche comunicazione tra le quattro categorie sospese può comunque arrivare. Non è un’eccezione applicata a caso: risponde a criteri individuati dalla stessa Agenzia, sia pure con un margine di valutazione che, come spesso accade in questi casi, resta in capo agli uffici territoriali. Per gli accertamenti, invece, non esiste nemmeno il concetto di eccezione: la regola è semplicemente l’assenza di sospensione.
Il pressing di CNDCEC e ANC sui controlli formali 2023
Sul fronte del controllo formale relativo al periodo d’imposta 2023, la categoria si è mossa in fretta. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un comunicato del 10 luglio scorso, ha reso noto l’esito di un confronto diretto tra il presidente Elbano de Nuccio e il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone. Il punto era semplice: il termine ordinatorio di 30 giorni per rispondere alle richieste di esibizione documentale cade proprio nella fase più intensa dell’anno per gli studi professionali, già oberati dalla stagione dichiarativa e, in questi giorni, anche dalla gestione degli avvisi di accertamento in arrivo.
Il risultato dell’interlocuzione è duplice. Da un lato l’Agenzia ha confermato, come già indicato nelle comunicazioni inviate ai contribuenti, che la documentazione sarà comunque valutata anche se trasmessa oltre il termine di 30 giorni – termine non previsto espressamente dalla legge e quindi da considerarsi meramente ordinatorio. Dall’altro, agli uffici territoriali sono state date indicazioni precise: non notificare gli esiti del controllo formale quando il termine per rispondere risulti già scaduto o in scadenza a ridosso della pausa estiva. Nessuna indicazione analoga è stata invece fornita per gli avvisi di accertamento, che continuano a essere notificati secondo il calendario ordinario.
Non tutte le associazioni di categoria hanno accolto la vicenda allo stesso modo. L’Associazione Nazionale Commercialisti, in un comunicato separato del 13 luglio, ha sì apprezzato la disponibilità dell’Agenzia a valutare la documentazione anche fuori termine, ma ha usato toni meno concilianti. Il punto sollevato dall’ANC è che si tratti dell’ennesima soluzione tampone: una situazione già verificatasi, in termini quasi identici, anche nell’estate del 2025, quando il CNDCEC era intervenuto con l’Informativa n. 110 del 14 luglio per ottenere la stessa proroga di fatto fino al 15 settembre. Da qui la richiesta, esplicita, di una programmazione strutturale degli invii, capace di evitare che ogni anno si debba intervenire in corsa a ridosso di agosto, richiesta che finora non ha però riguardato gli avvisi di accertamento.
È una critica che merita attenzione. Se il problema si ripete identico da almeno due anni consecutivi, non si tratta più di un imprevisto organizzativo, ma di un difetto di calendario che andrebbe corretto a monte, non tamponato a valle, e che a rigor di logica dovrebbe riguardare anche gli accertamenti.
Termini di definizione: cosa cambia dal 2025
Sul piano dei termini, va segnalata una novità che riguarda in generale gli avvisi bonari: il D.Lgs. 108/2024 ha portato da 30 a 60 giorni il termine ordinario di definizione per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 in avanti, relative sia ai controlli automatizzati sia ai controlli formali. Resta però fermo a 30 giorni il termine specifico per gli avvisi bonari relativi ai redditi a tassazione separata, disciplinato dall’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, categoria per la quale peraltro non sono previste sanzioni, trattandosi di imposte liquidate d’ufficio. Nessuna modifica analoga ha invece riguardato i termini di impugnazione degli avvisi di accertamento, che restano quelli ordinari previsti dal D.Lgs. 546/1992 (60 giorni dalla notifica, salvo mediazione tributaria per le controversie di valore inferiore a 50.000 euro).
Si consideri un caso concreto, calcolato con attenzione al meccanismo di sospensione. Un avviso bonario relativo alla liquidazione automatica viene ricevuto il 18 luglio 2026: dei 60 giorni disponibili, 13 giorni decorrono normalmente fino al 31 luglio, mentre i restanti 47 giorni si congelano dal 1° agosto e riprendono a decorrere dal 5 settembre, portando la scadenza effettiva alla seconda metà di ottobre 2026, e non a settembre come una lettura superficiale potrebbe suggerire. Chi invece riceve un avviso di accertamento nello stesso periodo dovrà applicare un calcolo diverso: i 60 giorni per il ricorso beneficiano soltanto della sospensione feriale processuale ordinaria (1-31 agosto), che si aggiunge, senza sovrapporsi, alla logica di sospensione degli avvisi bonari appena descritta, e non della sospensione più ampia prevista dal decreto Adempimenti, riservata esclusivamente alle quattro categorie di atti sopra elencate.
Cosa verificare prima di reagire
Il primo passo, banale ma spesso trascurato, è controllare con esattezza la data di ricezione dell’atto e il tipo di comunicazione ricevuta: non tutte seguono le stesse regole, e un errore di classificazione porta quasi sempre a un errore di calcolo del termine. Il secondo è verificare se si tratti di uno dei quattro atti coperti dalla sospensione feriale degli avvisi bonari o, al contrario, di un avviso di accertamento, che invece continua a viaggiare senza soste e richiede un’attenzione anche maggiore, vista l’assenza di margini di tolleranza analoghi a quelli riconosciuti sui controlli formali.
Per chi valuta l’adesione a un avviso bonario, occorre inoltre ricordare che le sanzioni sono state ridotte: dal 30% al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024. Il pagamento, se necessario, può essere dilazionato fino a 20 rate trimestrali secondo i criteri dell’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, il che consente comunque un certo margine di manovra finanziaria anche in un periodo dell’anno non semplice per la liquidità degli studi e delle imprese. Per chi riceve invece un avviso di accertamento, le opzioni restano quelle ordinarie – acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione o ricorso – senza alcuna delle aperture di calendario riconosciute sugli altri fronti.
Chi ha ricevuto una richiesta di documentazione per il controllo formale sul periodo d’imposta 2023, infine, può contare sull’apertura ottenuta dal CNDCEC: la trasmissione oltre i 30 giorni non comporta, di per sé, conseguenze pregiudizievoli, purché avvenga in tempi ragionevoli e comunque nel rispetto della sospensione estiva. Vale la pena approfittarne senza però trasformarla in un alibi per rimandare tutto a settembre, e senza dimenticare che sugli accertamenti nessuna tolleranza analoga è, per ora, disponibile.
Il parere: perché la tregua andrebbe estesa anche a luglio e agli accertamenti
A questo punto, però, una domanda va posta con franchezza. Il comportamento dell’amministrazione finanziaria, che negli ultimi giorni utili prima dello stop di agosto puntualmente comprime e accelera gli invii – di avvisi bonari come di accertamenti – fino quasi a saturare le caselle PEC di contribuenti e professionisti, ha il sapore di un’elusione sostanziale della tregua che i commercialisti hanno chiesto e ottenuto. Non si viola la lettera dell’articolo 10 del decreto Adempimenti, ma se ne svuota lo spirito: il mese di agosto resta libero sulla carta, mentre il carico di lavoro viene semplicemente spostato a valle, concentrandosi proprio nelle settimane in cui gli studi devono già gestire la chiusura della stagione dichiarativa.
Il problema, a ben vedere, non riguarda solo gli avvisi bonari. Gli avvisi di accertamento – quelli, ad esempio, sui redditi 2021 attualmente in notifica – restano del tutto esclusi dalle quattro categorie sospese dal decreto Adempimenti, e continuano quindi a viaggiare indisturbati anche nei giorni di massima pressione su contribuenti e professionisti. Si tratta di atti ben più gravosi di un avviso bonario, sia per complessità di gestione sia per le conseguenze che possono derivare da una difesa costruita in fretta o con termini compressi, e proprio per questo meriterebbero, se non una sospensione piena, almeno un regime di attenzione analogo a quello riservato agli altri atti.
Se il problema si ripete identico anno dopo anno, come segnalato dall’ANC, la soluzione non può essere un’ennesima interlocuzione informale a ridosso della scadenza. Sarebbe più logico estendere la richiesta di tregua, ad esempio anche al mese di luglio, imponendo all’Agenzia delle Entrate di anticipare al mese di giugno l’invio non solo delle comunicazioni oggi coperte dalla sospensione, ma anche degli avvisi di accertamento. In questo modo gli studi professionali avrebbero l’intero mese di luglio per lavorare sia gli avvisi bonari sia gli accertamenti ricevuti, con margini di risposta e di predisposizione della difesa più ragionevoli, e il mese di agosto tornerebbe a essere realmente libero da adempimenti per tutte le tipologie di atto, senza il paradosso di una pausa formale ottenuta a parole ma vanificata nei fatti da un ingorgo di notifiche nei giorni immediatamente precedenti.




