La legge di bilancio 2026 porta novità sostanziali per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. L’intervento del legislatore tocca diversi aspetti della tassazione, dalla rimodulazione temporanea dell’IRAP all’introduzione di un prelievo sostitutivo sugli extraprofitti, passando per modifiche al regime delle svalutazioni creditizie. Nella prassi operativa, queste misure – alcune temporanee, altre strutturali – richiedono un’attenta pianificazione fiscale da parte degli operatori del settore.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- IRAP incrementata: per banche, intermediari finanziari e assicurazioni, l’aliquota sale dal 5,9% al 7,9% per il triennio 2025-2028.
- Modifica IRES: deducibilità delle svalutazioni su crediti ora possibile solo in quote costanti su 5 esercizi. Solo alcune perdite restano integralmente deducibili.
- Imposta straordinaria extraprofitti: sulle riserve accantonate e utili distribuiti, aliquota al 27,5% fino al 2028.
- Nuove % deducibilità: da fine 2027 cambiano aliquote su perdite creditizie e canoni non percepiti: 23%, 12,38%, 10,78% e 9,5% a seconda dei casi.
- DTA escluse: le imposte anticipate generate da svalutazioni crediti non rientrano più nella trasformazione in credito d’imposta ex regime ordinario.
Il rialzo dell’aliquota per gli istituti bancari
Secondo quanto previsto dall’articolo 19 del disegno di legge, la disciplina dell’IRES per banche e intermediari finanziari viene modificata per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. La modifica all’articolo 106 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) allunga la durata del periodo di deducibilità in più esercizi. Per i crediti classificati nel primo e secondo stadio di rischio, le valutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del principio contabile IFRS 9 sono ora escluse dalle perdite ammesse a deduzione, ma solo in quote costanti.
L’arco temporale si estende dall’esercizio in cui i componenti negativi sono iscritti a bilancio ai quattro successivi. Sono escluse, quindi, le perdite per svalutazioni su crediti verso la clientela che sono iscritte da operazioni di realizzo residuale effettivo. Nel periodo d’imposta in cui tali elementi economici vengono imputati a conto economico, la deduzione integrale rimane possibile. Le eventuali DTA rilevate su questo tipo di accantonamento non rientrano, va detto, nei regimi ordinari di trasformazione delle imposte differite attive di cui all’articolo 2, commi 55 e successivi, del decreto legge 225/2010 (come spesso accade nelle discipline speciali).
Imposta sostitutiva e riserva di extraprofitti
L’articolo 20 del disegno di legge in discussione introduce un meccanismo particolare. La riserva di utili accantonati dalle banche nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2025, generata per l’affrancamento delle perdite presenti nei termini esercizi, o se vogliamo in sede di accontamento degli utili nel successivo esercizio, può essere sottoposta a imposta straordinaria.
Tale versamento, calcolato sull’incremento del margine di interesse intero rilevato, rappresenta un’alternativa all’imposta “ordinaria” (si fa per dire) di cui all’articolo 40, legge 213 del 2023. Il nuovo comma 5-bis.1, aggiunto proprio dal ddl bilancio 2026, stabilisce che a partire dall’esercizio successivo a quello avviato il 1° gennaio 2025 e per i due successivi, banche e operatori che distribuiscono utili (inclusi gli acconti sui dividendi o le riserve), se prioritariamente intaccano la cosiddetta riserva di “extraprofitti”, devono applicare l’imposta straordinaria.
Fino all’esercizio terminante al 31 dicembre 2028, nell’ipotesi di distribuzione dell’importo, il prelievo si applica con aliquota pari al 27,5 per cento sull’affranamento delle poste esistenti alla chiusura dell’esercizio.
La temporanea rimodulazione dell’IRAP
Per quanto concerne l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, l’articolo 21 del ddl bilancio 2026 prevede modifiche temporanee. Banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione vedranno applicarsi, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, un incremento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP fino al 2028.
La modifica riguarda l’articolo 16, comma 1-bis, lettera b) e lettera c) del decreto legislativo 446/1997. Nella pratica professionale si osserva che l’aliquota passerà quindi dal 5,9 per cento applicato negli anni precedenti al 7,9 per cento per il triennio interessato.
Modifiche alla deducibilità delle svalutazioni
L’articolo 22 del disegno di legge opera sul fronte della deducibilità prevista in sede di formazione del reddito imponibile. A partire dal 31 dicembre 2027, le seguenti componenti di reddito subiscono variazioni:
Si consideri anzitutto la quota del 23 per cento destinata alle perdite su crediti, che sostituisce la precedente percentuale. Poi la quota pari al 12,38 per cento riferita ai canoni non percepiti (nella prassi, un aspetto spesso trascurato nelle verifiche periodiche). A seguire la quota del 10,78 per cento per le perdite su crediti relative alla legge 130 del 30 dicembre 2018, numero 145. Infine la quota del 9,5 per cento delle perdite derivanti dall’adozione dei principi contabili internazionali per le attese su crediti di natura non assicurativa (disciplina del principio IFRS 9, articolo 1, commi 1067 e 1068, legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Le percentuali indicate rilevano in sede di FTA (First Time Adoption) del principio contabile e, va detto chiaramente, si differenziano in funzione della tipologia di componente negativo di reddito, al periodo d’imposta terminante al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
Tipologia | Aliquota applicabile | Periodo di riferimento |
---|---|---|
Perdite su crediti | 23% | Dal 2027 |
Canoni non percepiti | 12,38% | Dal 2027 |
Perdite legge 145/2018 | 10,78% | Dal 2027 |
Perdite da IFRS 9 | 9,5% | Dal 2028 |
Le valutazioni derivanti dall’IFRS 9
Occorre soffermarsi brevemente sulle esclusioni. L’articolo 106, comma 3 del TUIR subisce una modifica rilevante. Le valutazioni che derivano esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo su perdite delle aperture di credito – il già citato IFRS 9 – vengono ora escluse dalle perdite ammesse in deduzione in maniera integrale nel periodo d’imposta.
La deduzione, invece, è ammessa in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi. Fanno eccezione le perdite legate ad atti di realizzo che residuano in via definitiva. Nel periodo d’imposta di imputazione al conto economico, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 106 nella versione modificata, la deducibilità rimane completa.
Questo regime – va precisato – non si applica ai crediti del primo e secondo stadio se la clientela è iscritta da operazioni che hanno generato residui definitivi.
Esclusioni dal regime di trasformazione delle DTA
Per effetto delle modifiche dell’articolo 19, le eventuali imposte anticipate rilevate su svalutazioni crediti non sono più applicabili ai regimi ordinari di trasformazione delle DTA. L’articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto legge 225/2010 viene quindi escluso dall’applicazione. Nella casistica comune, ciò significa che le imposte differite attive generate da questi accantonamenti non potranno beneficiare dei meccanismi di trasformazione in credito d’imposta previsti dalla normativa sulla gestione delle crisi bancarie (decreto legge 59/2016, articolo 11, d.l. 59/2016).