Il ministero dell’Economia ha chiarito definitivamente una questione che stava tenendo in sospeso molte aziende. L’interconnessione dei beni strumentali può avvenire anche successivamente alla scadenza del 31 ottobre 2026, senza compromettere l’accesso all’aliquota IRES ridotta al 20%. Una precisazione importante che emerge dall’interpretazione combinata degli articoli 5 e 7 del decreto MEF 8 agosto 2025.
La misura fiscale, introdotta dall’articolo 1 (commi 436-444) della legge di bilancio n. 207/2024, rappresenta una delle novità più significative del panorama tributario 2025. Si tratta di una riduzione temporanea dell’aliquota IRES che passa dal 24% al 20% per le imprese che rispettano specifici parametri.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Per l’IRES premiale 2025 (aliquota al 20%) l’interconnessione dei beni 4.0/5.0 può avvenire anche dopo il 31/10/2026, ma mantenendo la condizione per oltre la metà del periodo di sorveglianza (5 anni dall’investimento).
- Condizioni per il beneficio:
- Accantonare almeno l’80% dell’utile 2024 in azienda.
- Aumentare i dipendenti a tempo indeterminato dell’1% rispetto al 2024.
- Effettuare investimenti minimi calcolando il valore più alto tra: il 30% dell’utile 2024 accantonato, il 24% dell’utile 2023, oppure €20.000.
- Per i beni 5.0 obbligo anche di risparmiare almeno il 3% di energia (5% se riferito al singolo processo) rispetto al 2024.
- Possibile cumulo con crediti d’imposta Transizione 4.0/5.0 sugli stessi beni.
- Decadenza dall’agevolazione se i requisiti non sono mantenuti per tutto il periodo di “sorveglianza”.
- Nessun obbligo di prenotazione risorse o ulteriore monitoraggio crediti.
Requisiti fondamentali della misura agevolativa
Per accedere all’IRES premiale le società devono soddisfare tre condizioni principali. Il primo aspetto riguarda l’accantonamento: almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 deve rimanere nella società, senza essere distribuito ai soci. Questo requisito si verifica analizzando i verbali assembleari già depositati nei mesi scorsi.
La seconda condizione prevede un incremento della base occupazionale. L’azienda deve mantenere un numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente e garantire un aumento dell’1% dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto al 2024.
Il terzo elemento concerne gli investimenti rilevanti. L’ammontare minimo deve corrispondere al maggiore tra: il 30% dell’utile accantonato nel 2024, il 24% dell’utile dell’esercizio 2023, oppure 20.000 euro.
Tipologie di investimenti ammessi e interconnessione
La normativa specifica chiaramente quali beni possono essere considerati “rilevanti”. Si tratta di investimenti in beni nuovi 4.0 (compresi negli Allegati A e B della legge n. 232/2016) o “5.0” (secondo l’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024). La relazione illustrativa precisa che le spese di formazione del personale non rientrano tra gli investimenti qualificati, non costituendo “beni” in senso stretto.
L’aspetto tecnico più delicato riguarda l’interconnessione. I beni devono essere collegati ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tuttavia, come spesso accade nella prassi operativa, questa condizione può presentare criticità logistiche e temporali.
Tempistiche operative e periodi di osservazione
La distinzione tra momento di effettuazione degli investimenti e mantenimento dell’interconnessione costituisce una condizione di accesso fondamentale. Secondo l’articolo 5, comma 4 del decreto MEF, gli investimenti devono essere realizzati nella finestra temporale compresa tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026.
Per soddisfare questa condizione è sufficiente che i beni siano “consegnati” secondo le regole dell’articolo 109 del TUIR. L’interconnessione può avvenire successivamente, anche oltre la scadenza del 31 ottobre 2026. Tuttavia, se l’interconnessione si verifica dopo tale data, il beneficio rimane condizionato alla successiva verifica del collegamento effettivo.
Il periodo minimo di mantenimento dell’interconnessione deve durare per oltre la metà del “periodo di sorveglianza”. Quest’ultimo termina il quinto periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento: il 31 dicembre 2030 per gli acquisti del 2025 e il 31 dicembre 2031 per quelli effettuati tra gennaio e ottobre 2026.
Calcolo pratico dei tempi di mantenimento
Nell’esperienza applicativa si consideri un esempio concreto. Un’azienda acquista un macchinario il 15 marzo 2025 ma riesce a interconnetterlo solo il 10 giugno 2026. Il periodo di sorveglianza termina comunque il 31 dicembre 2030, con una durata complessiva di 69 mesi circa.
Il periodo minimo di mantenimento dell’interconnessione dovrà essere superiore a 34,5 mesi (oltre la metà del periodo di sorveglianza), decorrenti dal 10 giugno 2026. Quindi l’interconnessione dovrà essere mantenuta almeno fino al dicembre 2028.
È opportuno notare che il calcolo fa riferimento alla data di effettuazione dell’investimento, non a quella dell’interconnessione successiva.
Specificità dei beni 5.0 e risparmio energetico
Per i beni innovativi 5.0 la normativa richiede un requisito aggiuntivo. Oltre all’interconnessione, il progetto deve garantire una riduzione dei consumi energetici “minimo” nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione rispetto al 2024.
La soglia minima di risparmio energetico è fissata al 3% per la struttura produttiva nazionale coinvolta, oppure al 5% per i processi specificamente interessati. Si tratta di aspetti spesso trascurati nella fase di pianificazione degli investimenti, ma determinanti per l’accesso al beneficio.
Coordinamento con altre agevolazioni
Un aspetto rilevante riguarda la cumulabilità della misura. L’IRES premiale può essere fruita insieme ai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 sugli stessi beni. Questo coordinamento consente alle aziende di massimizzare i vantaggi fiscali, sempre nel rispetto delle condizioni specifiche di ciascun incentivo.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo il coordinamento tra diverse agevolazioni, ma in questo caso la norma è esplicita nel consentire la sovrapposizione dei benefici.
Monitoraggio e adempimenti documentali
Nella pratica professionale si osserva che la gestione dell’IRES premiale richiede un monitoraggio costante. È necessario documentare il rispetto di tutti i requisiti tecnici, di interconnessione e di risparmio energetico secondo le regole previste per i crediti 4.0 e 5.0.
Non si applicano invece gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e il monitoraggio dei crediti d’imposta tradizionali. Questo semplifica parzialmente gli obblighi burocratici, pur mantenendo la necessità di conservare documentazione probatoria adeguata.
L’agevolazione prevede un “periodo di sorveglianza” per garantire la stabilità delle condizioni. Se i beni vengono ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa entro il quinto periodo d’imposta successivo, si verifica la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione delle imposte risparmiate.
La misura temporanea del 2025, secondo le dichiarazioni del viceministro Leo, potrebbe diventare strutturale qualora si reperiscano le necessarie coperture finanziarie. Tuttavia, le criticità operative emerse nella fase applicativa potrebbero richiedere alcuni aggiustamenti normativi per semplificare l’accesso al beneficio.