Il Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 ha finalmente risolto un dubbio interpretativo di notevole rilevanza per i professionisti: gli interessi e i proventi finanziari maturati nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. La misura, che si applica ai redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, rappresenta una deroga significativa al principio di onnicomprensività introdotto dalla riforma fiscale.
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Il contesto normativo e la necessità di chiarimento
La questione, invero piuttosto complessa sotto il profilo interpretativo, era emersa in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, che aveva sostituito l’articolo 54 del TUIR con una disciplina più articolata. La riforma fiscale, come spesso accade in questi casi, aveva introdotto il criterio di onnicomprensività per la determinazione del reddito di lavoro autonomo – analogo, nella sostanza, a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente.
Tale principio prevede che concorrano alla formazione del reddito professionale “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale”. Ecco, proprio questa formulazione così ampia aveva generato non pochi interrogativi tra i professionisti e i loro consulenti.
L’interrogazione parlamentare che ha aperto la strada
La questione era stata sollevata formalmente attraverso un’interrogazione parlamentare del 12 febbraio 2025 (n. 5-03535), nella quale si chiedevano chiarimenti circa l’eventuale inclusione degli interessi maturati su depositi bancari connessi all’attività professionale. Gli onorevoli interroganti avevano evidenziato – e giustamente – come tale incertezza interpretativa potesse avere “un impatto significativo sulla determinazione delle basi imponibili per le imprese con conseguenze rilevanti in termini di compliance fiscale e pianificazione finanziaria”.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita, aveva fatto presente che il nodo interpretativo era oggetto di “mirati approfondimenti” e sarebbe stato risolto “in maniera sistematica nell’ambito di un prossimo documento di prassi”. Ma il legislatore, evidentemente consapevole dell’urgenza della materia, ha preferito intervenire direttamente con il decreto fiscale.
La modifica introdotta dall’articolo 1
L’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) del decreto ha inserito il nuovo comma 3-bis all’articolo 54 del TUIR, disponendo espressamente che “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
La disposizione – che trova applicazione ai fini della determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 – rappresenta una deroga netta al principio di onnicomprensività . È interessante notare come il legislatore abbia scelto di fare riferimento ai proventi finanziari “di cui al Capo III”, richiamando quindi la disciplina generale dei redditi di capitale contenuta negli articoli da 44 a 48 del TUIR.
Implicazioni pratiche per professionisti e studi associati
Dal punto di vista operativo, la modifica comporta che gli interessi attivi bancari maturati sui conti correnti dedicati all’attività professionale non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Conseguentemente, la loro tassazione si esaurisce nell’applicazione della ritenuta alla fonte del 26%, secondo il regime ordinario previsto per i redditi di capitale.
Si tratta di un chiarimento particolarmente significativo per quegli studi professionali che detengono liquidità consistenti sui conti correnti aziendali – situazione, nella prassi, non infrequente. Prima dell’intervento normativo, sussisteva infatti il rischio che tali proventi venissero assoggettati alla tassazione IRPEF progressiva propria del reddito professionale, con aliquote potenzialmente più elevate rispetto alla ritenuta del 26%.
Coordinamento con la disciplina preesistente
La nuova disposizione si inserisce in un quadro normativo che già prevedeva, per i conti correnti bancari e postali detenuti da persone fisiche non imprenditori, l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, la specificità dell’attività professionale aveva generato dubbi sulla corretta qualificazione reddituale di tali proventi.
È opportuno notare che la modifica non incide sugli altri aspetti della determinazione del reddito professionale. Le spese di gestione dei conti correnti professionali rimangono, quindi, deducibili dal reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie, mentre gli interessi attivi seguono il regime separato dei redditi di capitale.
Profili di criticità e questioni aperte
Nonostante il chiarimento normativo, permangono alcuni profili di criticità che la prassi applicativa dovrà affrontare. In primo luogo, la distinzione tra conti correnti “professionali” e “personali” non sempre risulta agevole, specialmente per quei professionisti che operano in forma individuale e utilizzano il medesimo conto per esigenze miste.
Inoltre, il richiamo al “Capo III” del TUIR solleva interrogativi circa la portata della deroga: essa si applica esclusivamente agli interessi bancari o si estende anche ad altri proventi finanziari, quali ad esempio i rendimenti di investimenti temporanei della liquidità professionale?
Aspetti temporali e regime transitorio
La previsione trova applicazione “ai fini della determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024”. Ciò significa che per i professionisti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la nuova disciplina si applica già ai redditi 2024, da dichiarare nel 2025.
Per i periodi d’imposta precedenti, resta fermo il regime ante riforma, caratterizzato dall’applicazione dei criteri di cassa propri del reddito professionale. Tale aspetto temporale riveste particolare importanza nell’ambito di eventuali accertamenti relativi a periodi d’imposta anteriori al 2024.