La Legge n. 207/2024 – quella che ha dato forma al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2025 – ha rimescolato parecchio le carte in tavola quando si parla di detrazioni fiscali legate ai familiari. Parliamoci chiaro: il tema ha generato più di qualche grattacapo ai contribuenti e, diciamolo pure, anche ai professionisti del settore. La norma ha messo nero su bianco un limite anagrafico che prima non c’era. Trent’anni. Superata quella soglia, la detrazione per figli a carico da 950 euro sparisce dal cedolino. Ma attenzione, perché qui il diavolo si nasconde nei dettagli.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Dal 2025 la detrazione di 950 euro per figli a carico si applica solo dai 21 ai 29 anni (salvo figli con disabilità, senza limiti di età).
- Superati i 30 anni il figlio perde la detrazione, ma resta familiare fiscalmente a carico se il reddito non supera 2.840,51 euro.
- Rimangono detraibili le spese mediche, universitarie, assicurative e mutui intestati al figlio a carico.
- Il figlio va sempre riportato nella Certificazione Unica e nella dichiarazione, anche dopo i 30 anni.
- Per figli fino a 24 anni il limite di reddito è 4.000 euro, dai 25 anni torna a 2.840,51 euro.
- Attenzione alla gestione transitoria: evitare errori nell’esclusione dei figli trentenni dalle deduzioni per spese specifiche.
- L’assegno unico copre solo i figli fino a 21 anni, la detrazione base TUIR dai 21 ai 29 anni.
Il quadro normativo post riforma fiscale
Il comma 11 della manovra ha modificato l’articolo 12 del TUIR. Non è stata una semplice limatura, ma un intervento che tocca diversi aspetti. Primo: ai sensi della lettera a), numero 1, la detrazione spettante per i figli si applica ora solo a quelli con età compresa tra i 21 e i 29 anni. Si badi bene, fino al giorno prima di compiere il trentesimo compleanno. Importo? Sempre quei 950 euro per ciascun figlio, che si tratti di figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati. Rientrano pure i figli del coniuge deceduto, purché conviventi.
L’eccezione – e per fortuna esiste – riguarda i figli con disabilità accertata secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 104/1992. Per loro non scatta alcun limite di età. Possono avere 35, 40, 50 anni: la detrazione resta.
Limitazioni per ascendenti e stranieri
C’è dell’altro. La lettera a), punto 2, della stessa norma ha ristretto il cerchio anche per quanto riguarda gli altri familiari. Prima si poteva detrarre per una serie di parenti conviventi. Adesso? Solo gli ascendenti conviventi con il contribuente hanno diritto alla detrazione di 750 euro. Quindi genitori, nonni eventualmente. Addio detrazioni per generi, nuore, suoceri, fratelli o sorelle che vivono sotto lo stesso tetto.
E non finisce qui. La lettera b) introduce il comma 2-bis, che taglia fuori dalle detrazioni i contribuenti extracomunitari (fatta eccezione per chi proviene dallo Spazio economico europeo) relativamente ai familiari che risiedono all’estero. Una stretta non da poco, se ci pensiamo.
Il nodo interpretativo del compimento dei trent’anni
Quando la norma è entrata in vigore, molti si sono chiesti: ma se il figlio compie 30 anni, perde solo la detrazione o anche lo status di familiare fiscalmente a carico? La domanda non è affatto banale. Perché da questa risposta dipende la possibilità di continuare a detrarre o dedurre una serie di spese sostenute nell’interesse del figlio.
L’Agenzia delle Entrate ha sciolto il dubbio con la risposta a interpello n. 243 del 15 settembre 2025. Il caso esaminato era proprio questo: un sostituto d’imposta che, interpretando rigidamente la norma, aveva eliminato dal cedolino dei dipendenti ogni beneficio fiscale per i figli trentenni.
Lo status di familiare fiscalmente a carico permane
La posizione dell’Amministrazione finanziaria è stata chiara. Il superamento della soglia dei 30 anni fa venire meno il diritto alla detrazione di 950 euro prevista dall’art. 12 del TUIR. Punto. Ma – ed è un “ma” che pesa parecchio – non cancella affatto la qualifica di familiare fiscalmente a carico.
Cosa significa in concreto? Che se il figlio trentenne (o anche più grande, a questo punto) ha un reddito complessivo annuo pari o inferiore a 2.840,51 euro, resta a tutti gli effetti un familiare a carico dei genitori. E questa qualifica apre le porte a una serie di altre agevolazioni fiscali.
Quali spese si possono ancora detrarre
Secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del TUIR, chi sostiene oneri nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico può portarli in detrazione o deduzione. Tradotto: il genitore può continuare a detrarre le spese mediche e sanitarie sostenute per il figlio trentenne. Può detrarre le spese di istruzione – università, master, corsi di specializzazione post-laurea.
Rientrano tra le voci detraibili anche i premi assicurativi per polizze che coprono il rischio di morte, invalidità permanente superiore al 5% o non autosufficienza. E pure gli interessi passivi su mutui intestati al figlio possono essere portati in detrazione dal genitore, sempre che il figlio sia fiscalmente a carico.
Nella prassi applicativa, questo meccanismo si rivela tutt’altro che marginale. Si pensi a un figlio di 32 anni che sta completando un dottorato di ricerca con una borsa di studio inferiore alla soglia reddituale. I genitori, pur non potendo più fruire della detrazione base, continuano a beneficiare delle detrazioni per le spese universitarie, per eventuali cure mediche specialistiche, per l’assicurazione sulla vita.
Gli adempimenti del sostituto d’imposta
L’Agenzia ha precisato un aspetto operativo non secondario. Il sostituto d’imposta deve indicare nella Certificazione Unica i dati del figlio a carico, anche se questi ha superato i 30 anni e quindi non si applica più la detrazione forfetaria. Questo obbligo permette al contribuente di far valere in dichiarazione dei redditi le altre detrazioni e deduzioni spettanti.
Un’omissione su questo fronte potrebbe creare problemi in fase di compilazione del 730 o del modello Redditi Persone Fisiche. Il figlio va comunque indicato nel quadro dedicato ai familiari a carico.
Il limite reddituale resta determinante
Vale la pena ribadirlo: tutto il ragionamento si regge sul rispetto del limite di reddito. Per i figli fino a 24 anni, questo limite è più alto: 4.000 euro annui. Dai 25 anni in su, torna la soglia standard di 2.840,51 euro.
Come spesso accade, occorre verificare la condizione al 31 dicembre di ogni anno. Il principio dell’unitarietà del periodo d’imposta impone questa verifica annuale. Se il figlio supera il limite reddituale anche solo in un anno, perde lo status di familiare a carico per quell’intera annualità.
Esempi pratici di applicazione
Consideriamo il caso di Giulia, 31 anni, che lavora saltuariamente con contratti a progetto e nel 2025 ha percepito redditi per complessivi 2.500 euro. I genitori di Giulia non possono detrarre i 950 euro previsti dall’art. 12 del TUIR, perché la figlia ha superato i 30 anni. Possono però detrarre le spese mediche (poniamo 1.200 euro per cure odontoiatriche) e le spese per il master universitario (2.800 euro) sostenute nell’interesse di Giulia.
Altro esempio: Marco ha 35 anni, con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992. Percepisce una pensione di invalidità di 2.600 euro annui. I genitori di Marco continuano a beneficiare sia della detrazione base di 950 euro (perché l’età non rileva in caso di disabilità) sia delle detrazioni per tutte le spese sostenute per lui.
Profili di criticità nella fase transitoria
L’introduzione del limite anagrafico ha creato qualche problema applicativo nella fase di prima applicazione. Diversi sostituti d’imposta, interpretando la norma in modo eccessivamente restrittivo, hanno escluso ogni beneficio fiscale per i figli trentenni. Si è reso necessario l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate proprio per evitare un pregiudizio ai contribuenti.
È opportuno notare che la distinzione tra “detrazione per carico di famiglia” e “status di familiare fiscalmente a carico” richiede una certa attenzione nella gestione amministrativa e contabile. I due concetti non coincidono perfettamente, e questo può generare incomprensioni.
Il coordinamento con l’assegno unico universale
Dal marzo 2022, per i figli sotto i 21 anni opera l’assegno unico universale erogato dall’INPS. Le detrazioni fiscali dell’art. 12 TUIR si applicano quindi solo dai 21 anni in su. Con la Legge di bilancio 2025, questo range si è ulteriormente ristretto: dai 21 ai 29 anni (salvo disabilità).
Il sistema si presenta dunque articolato su più livelli: assegno unico fino a 21 anni, detrazioni fiscali dai 21 ai 29 anni, possibilità di detrarre solo le spese specifiche dai 30 anni in poi (sempre che permanga lo status di familiare a carico).
Sintesi operativa per i contribuenti
Ricapitoliamo i passaggi essenziali. Se il figlio compie 30 anni nel 2025:
- Cessa la detrazione forfetaria di 950 euro dall’art. 12 TUIR
- Permane lo status di familiare a carico se il reddito resta sotto i 2.840,51 euro
- Si possono detrarre le spese mediche, di istruzione, assicurative, interessi passivi
- Il figlio va comunque indicato nella Certificazione Unica e in dichiarazione
Per i figli con disabilità certificata, nessun limite anagrafico si applica.
La questione può apparire tecnica, ma ha ricadute concrete sul bilancio familiare. Un figlio che studia ancora a 32 anni, magari per un dottorato o una specializzazione, genera spese universitarie che i genitori possono continuare a detrarre. Idem per le spese sanitarie, che in certi casi possono essere rilevanti.