Il quadro normativo relativo al domicilio digitale professionale ha subito una trasformazione procedurale significativa con l’attivazione dell’INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali). Le comunicazioni congiunte dell’AgID e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicate nel corso dell’estate 2025, hanno definito modalità operative che intersecano vita professionale e sfera personale in maniera automatica. Gli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti iscritti negli ordini vengono ora trasferiti meccanicamente dal registro INI-PEC all’INAD – e questo, nella prassi, genera diverse conseguenze operative.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Dal 2025 gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti agli Ordini vengono trasferiti automaticamente dall’INI-PEC all’INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali).
- La PEC professionalizza il concetto di domicilio digitale: tutte le comunicazioni legali, anche personali, possono arrivare sulla stessa casella.
- L’iscrizione all’INAD avviene senza richiesta del professionista: la funzione di domicilio digitale vale anche per atti non professionali (es. multe, atti amministrativi).
- I professionisti possono modificare o sostituire l’indirizzo nell’INAD entro 30 giorni dall’attivazione, o successivamente tramite il portale.
- L’aumento del traffico su PEC e la sovrapposizione tra lavoro e privato richiedono una gestione attenta dei flussi e della privacy.
Il CAD e il riversamento automatico degli indirizzi professionali
Il trasferimento degli indirizzi PEC professionali trova fondamento nell’art. 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. Secondo quanto previsto dalla normativa, il domicilio digitale professionale acquisisce automaticamente valore anche per comunicazioni di natura privata. Non occorre quindi una specifica elezione da parte del professionista.
La procedura, come spesso accade in questi casi, è stata oggetto di chiarimenti tardivi. Il comunicato del 28 luglio ha infatti risposto alle segnalazioni pervenute dalle categorie professionali circa la presenza non richiesta delle proprie PEC nell’elenco nazionale.
Nella prassi quotidiana, l’aggiornamento dell’INAD avviene su base giornaliera. Le nuove iscrizioni negli ordini professionali alimentano automaticamente anche l’indice dei domicili personali.
Doppio registro: INI-PEC e INAD a confronto
Il sistema prevede due distinti archivi digitali, ciascuno con funzioni specifiche ma – come si è visto – interconnesse.
L’INI-PEC raccoglie gli indirizzi certificati derivanti dalle iscrizioni agli ordini professionali e dalle registrazioni camerali. L’iscrizione è obbligatoria per tutti i soggetti tenuti a dotarsi di domicilio digitale professionale. Gli indirizzi qui contenuti servono primariamente per comunicazioni correlate all’attività lavorativa.
L’INAD, dal canto suo, costituisce l’elenco generale dei domicili digitali personali. L’iscrizione dovrebbe essere facoltativa per i cittadini, ma – per i professionisti – diventa di fatto automatica attraverso il riversamento dal primo registro. Gli enti possono utilizzare questi indirizzi per tutte le comunicazioni a valore legale, anche quelle estranee all’ambito professionale.
Notifiche personali sulla PEC professionale: casistica operativa
La sovrapposizione tra sfera professionale e privata comporta implicazioni pratiche concrete. Sulla casella PEC utilizzata per l’attività possono arrivare multe stradali, cartelle esattoriali, avvisi tributari, comunicazioni amministrative di vario genere.
Con l’ordinanza n. 1615 del 22/01/2025, la Cassazione ha confermato che l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all’attività professionale. Il principio si basa sulla considerazione che i professionisti sono soggetti obbligati per legge a possedere un indirizzo certificato – e questo indirizzo vale per tutte le comunicazioni legali, non solo quelle professionali.
Nella giurisprudenza si osserva una tendenza consolidata verso l’ampliamento dell’utilizzo delle PEC professionali. La Suprema Corte ha precisato che non esiste un domicilio digitale professionale separato per ogni singola tipologia di atto. Una volta inserito nel pubblico elenco, l’indirizzo diventa utilizzabile per qualsiasi comunicazione a valore legale.
Modifica e cancellazione del domicilio nell’INAD
Il sistema prevede comunque strumenti di controllo per il professionista. La registrazione iniziale nell’INAD ha carattere provvisorio per trenta giorni. Durante questo periodo è possibile intervenire per modificare o eleggere un domicilio digitale diverso per le comunicazioni personali.
Successivamente ai primi trenta giorni, l’intervento rimane possibile ma richiede accesso all’area riservata del portale domiciliodigitale.gov.it. Le credenziali SPID, CIE o CNS consentono di gestire autonomamente le impostazioni.
Nella pratica professionale si osserva che molti colleghi preferiscono mantenere la separazione tra caselle professionali e personali. È opportuno notare che la modifica non comporta conseguenze sulla PEC professionale, che continua a funzionare regolarmente per l’attività ordinaria.
Aspetti critici e soluzioni operative
Il riversamento automatico ha generato perplessità in diverse categorie professionali. Alcuni aspetti spesso trascurati riguardano la gestione dei volumi di posta e la necessaria separazione dei flussi documentali.
Dal punto di vista operativo, occorre considerare che le caselle PEC professionali potrebbero ricevere aumenti significativi di traffico. Le comunicazioni della pubblica amministrazione si sommano alla corrispondenza lavorativa abituale.
Si consideri inoltre che la normativa sui dati personali impone comunque il rispetto delle finalità di trattamento. Pur essendo tecnicamente possibile l’invio di atti personali sulla PEC professionale, permangono obblighi di correttezza e proporzionalità nell’utilizzo.