info@studiopizzano.it

Detrazione IVA: la registrazione tardiva non blocca il diritto

25 Settembre, 2025

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

L’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto nelle risposte a interpello n. 115/2025 e n. 479/2023 una posizione rigida sulla detrazione IVA: senza annotazione preventiva della fattura nel registro previsto dall’art. 25 del DPR 633/72, non sarebbe possibile recuperare l’imposta attraverso dichiarazione integrativa. Un’interpretazione che AIDC LAB ha sconfessato con il documento n. 6/2025, evidenziando come tale approccio contrasti con normativa europea, giurisprudenza consolidata e precedenti orientamenti della stessa Agenzia delle Entrate.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • L’annotazione tardiva della fattura ai fini IVA, secondo la recente analisi AIDC LAB, non comporta la decadenza del diritto alla detrazione fiscale.
  • L’AdE aveva posizioni più restrittive, ma la giurisprudenza e la normativa europea valorizzano i requisiti sostanziali e il principio di neutralità IVA.
  • La mancata registrazione tempestiva può comportare sanzioni, ma non la perdita del diritto se sono soddisfatti i presupposti materiali.
  • Valido il recupero IVA tramite dichiarazione integrativa, entro i termini previsti dall’art.57 DPR 633/72, anche in caso di omissioni formali.
  • Importante distinguere tra adempimenti formali (registrazione) e sostanziali (possesso di fattura e operazioni per attività imponibili).

Le interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione aveva delineato un quadro rigoroso: l’omessa registrazione nei termini previsti equivarrebbe a rinuncia definitiva al diritto alla detrazione IVA. Nella risposta n. 115/2025, inoltre, veniva precisato che l’annotazione, in quanto adempimento richiesto dall’art. 25, comporterebbe sanzione in caso di omissione.

Si trattava di una lettura che, secondo quanto emerge dal focus AIDC LAB, strideva con principi consolidati. L’interpretazione amministrativa poneva l’accento sull’aspetto formale, subordinando il diritto sostanziale al rispetto di adempimenti procedurali.

L’approccio dell’Agenzia si basava sulla considerazione che l’annotazione rappresentasse non solo un obbligo contabile ma un presupposto imprescindibile per l’esercizio del diritto. Questo orientamento però – come spesso accade nella prassi – finiva per alterare l’equilibrio tra forma e sostanza che dovrebbe caratterizzare l’applicazione delle norme tributarie.

Principi di neutralità dell’IVA: la lettura europea

Il principio di neutralità costituisce il cardine del sistema IVA europeo. La Corte di Giustizia, con la causa C-590/13 del 11 dicembre 2014, ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA può essere riconosciuto quando sussistono due elementi: la qualità di soggetto passivo dell’acquirente e l’utilizzo degli acquisti per operazioni imponibili.

La giurisprudenza europea ha costantemente escluso che violazioni meramente formali possano precludere il diritto quando sussistano i requisiti sostanziali. Nell’esperienza applicativa, tale orientamento si traduce nella possibilità di esercitare la detrazione anche in presenza di irregolarità procedurali, salvo che non si configuri intento fraudolento.

Questa impostazione, peraltro, trova riscontro anche nella Cassazione italiana: la Sezione tributaria, con sentenza n. 3902 del 9 febbraio 2023, ha confermato che l’inadempimento formale non può comportare diniego del diritto quando non sussista finalità elusiva o quando non impedisca di fornire prova del rispetto dei requisiti sostanziali.

L’evoluzione della prassi amministrativa

Una valutazione attenta della prassi amministrativa rivela un cambio di orientamento significativo. La circolare 17 gennaio 2018 n. 1 non configurava l’intempestiva registrazione come ostacolo alla detrazione. Ancor più significativa era la C.M. 24 dicembre 1997 n. 328, nella quale l’Amministrazione aveva chiaramente stabilito: “la legge non subordina l’esercizio del diritto di detrazione al rispetto di tale adempimento formale”.

Il passaggio era inequivocabile: l’obbligo di registrazione veniva ricondotto alle esigenze di accertamento del tributo, non alla validità dell’esercizio del diritto. La prassi precedente, infatti, distingueva nettamente tra funzione di controllo e presupposti sostanziali per la detrazione.

È opportuno notare come l’orientamento della circolare n. 1/2018 ribadisse il principio giurisprudenziale europeo: il requisito formale consiste “nel possesso del documento e non nella sua registrazione”. Un distinguo che, nella pratica professionale si osserva, rappresenta elemento cruciale per la corretta applicazione del sistema.

Il requisito formale: possesso versus annotazione

La distinzione emerge chiaramente dall’analisi normativa europea. Il possesso di valida fattura di acquisto costituisce, secondo la Corte di Giustizia (causa C-152/02 del 29 aprile 2004), il requisito formale per l’esercizio del diritto. L’annotazione, invece, assume carattere strumentale rispetto alle funzioni di controllo.

La normativa nazionale stabilisce che le fatture devono essere annotate “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura”. Tale disposizione, tuttavia, non prevede espressamente la decadenza del diritto per omessa annotazione nei termini.

Questo aspetto spesso trascurato nella valutazione dei casi concreti assume rilievo determinante: l’art. 25 del DPR 633/72 definisce modalità e tempi per l’adempimento contabile, senza configurare automaticamente conseguenze sul piano sostanziale del diritto.

Termini per l’esercizio del diritto: la disciplina dell’art. 57

Il sistema normativo delinea con chiarezza i termini per l’esercizio della detrazione IVA attraverso l’art. 57 del DPR 633/72. La norma ammette il recupero dell’IVA non detratta mediante dichiarazione integrativa, secondo principi che la stessa circolare n. 1/2018 aveva confermato senza condizionamenti relativi all’annotazione tempestiva.

L’orientamento giurisprudenziale europeo permette agli Stati membri di stabilire termini per l’esercizio del diritto, escludendo però la possibilità di esercizio senza limiti temporali (cause C-194/21 e C-8/17). Nel nostro ordinamento, il termine trova definizione proprio nell’art. 57, che regola la presentazione della dichiarazione integrativa.

Si consideri che la giurisprudenza ha talvolta interpretato in senso restrittivo le possibilità di recupero, ma sempre in presenza di elementi che andavano oltre la mera violazione formale dell’obbligo di annotazione.

Criticità ricorrenti nell’applicazione pratica

Nell’esperienza applicativa emergono aspetti che meritano attenta valutazione. La casistica comune evidenzia come l’approccio formalistico possa generare disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche.

La prassi amministrativa più recente sembrava voler subordinare il diritto alla detrazione al rispetto di adempimenti che la normativa configura come strumentali al controllo. Tale impostazione – è importante e fondamentale sottolinearlo – rischiava di alterare l’equilibrio tra diritti del contribuente e poteri dell’Amministrazione.

Il documento AIDC LAB evidenzia come tale approccio non si ponesse in contrasto solo con la normativa europea, ma anche con consolidati orientamenti interni. La lettura proposta dall’Associazione, peraltro, appare coerente con il principio di neutralità che deve caratterizzare l’applicazione dell’IVA.

Prospettive applicative e considerazioni operative

La posizione espressa da AIDC LAB offre elementi di riflessione per la pratica professionale. La subordinazione del diritto sostanziale agli adempimenti formali non trova riscontro nella normativa europea né nella giurisprudenza consolidata.

È necessario considerare che l’obbligo di annotazione mantiene la sua rilevanza sul piano sanzionatorio e per le funzioni di controllo. Tuttavia, il mancato rispetto dei termini non dovrebbe precludere l’esercizio del diritto quando sussistano i presupposti sostanziali.

La questione assume particolare rilievo nel contesto delle verifiche fiscali, dove spesso si registra la tendenza a contestare la detrazione per vizi meramente formali. L’orientamento delineato nel documento AIDC LAB fornisce argomenti utili per la difesa dei contribuenti in tali situazioni.

Articoli correlati per Categoria