info@studiopizzano.it

Detrazione IVA acquisti, il decreto omnibus allunga i tempi

8 Giugno, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

La bozza del decreto legislativo correttivo omnibus della riforma fiscale porta una novità concreta per imprese e professionisti: il termine per esercitare la detrazione IVA sugli acquisti – e per registrare le fatture passive – si allunga dal termine della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto a quello della dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Non è una sanatoria, ma il ripristino di una finestra temporale già in vigore prima della stretta introdotta dal D.L. 50/2017. La stessa modifica viene replicata anche sul nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. Restano invariate le condizioni sostanziali di detraibilità, la disciplina delle fatture a cavallo d’anno e i profili sanzionatori per la registrazione tardiva. Prima di cambiare comportamenti operativi, è indispensabile attendere il testo definitivo e verificare le eventuali disposizioni transitorie.

Cosa cambia davvero

Il cuore della modifica è semplice, almeno in apparenza. Si interviene sull’art. 19 del D.P.R. 633/1972, cioè sulla norma che disciplina il diritto alla detrazione. La bozza sostituisce il riferimento alla dichiarazione relativa “all’anno” con quello alla dichiarazione relativa “al secondo anno successivo a quello” in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Non è un dettaglio lessicale. Oggi, se il diritto alla detrazione nasce nel 2026, il contribuente deve esercitarlo, al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa al 2026, che si presenta entro il 30 aprile 2027 in via ordinaria. Con la nuova formulazione, lo stesso diritto potrebbe essere esercitato fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il termine stabilito per quell’annualità.

La correzione non si ferma qui. Anche l’art. 25 del D.P.R. 633/1972, dedicato alla registrazione degli acquisti, verrebbe modificato. Le fatture passive e le bollette doganali non dovrebbero più essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Il nuovo limite diventerebbe il termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione.

In pratica, il legislatore sembra voler rimettere in asse diritto sostanziale e adempimento contabile. Per anni, nella prassi, il problema non è stato capire se l’IVA fosse detraibile. Il problema era arrivare in tempo.

Perché si parla di ritorno al passato

La stretta nasce dal D.L. 50/2017. Prima di quella modifica, l’art. 19 del D.P.R. 633/1972 consentiva l’esercizio del diritto alla detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di nascita del diritto. Dal 2017, invece, il termine è stato accorciato alla dichiarazione dell’anno in cui il diritto sorge.

Il risultato è stato un calendario molto più severo. Una fattura ricevuta a fine anno e dimenticata, o non correttamente gestita, poteva diventare un problema serio: non solo contabile, ma anche economico, perché l’IVA non detratta entro i termini rischiava di restare definitivamente a carico del contribuente.

La bozza del decreto omnibus cancella proprio quella riduzione, facendo una specie di retromarcia normativa. Non introduce un istituto nuovo, quindi. Riporta in vita una finestra temporale già conosciuta, con l’obiettivo evidente di attenuare le decadenze formali e ricondurre il sistema al principio di neutralità IVA, così come interpretato anche dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-152/02, Terra Baubedarf), secondo cui gli Stati non possono rendere eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto alla detrazione.

Detrazione IVA acquisti e registrazione delle fatture

La parola chiave è coordinamento. Il diritto alla detrazione IVA acquisti non vive da solo. Serve una fattura valida, ricevuta dal cessionario o committente, e serve l’annotazione nel registro degli acquisti. La circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 aveva già chiarito la doppia condizione: presupposto sostanziale, legato all’effettuazione dell’operazione, e presupposto formale, collegato al possesso della fattura. Questo impianto è stato ulteriormente confermato dalla risposta all’interpello n. 155/2021 dell’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento alle fatture ricevute tardivamente.

Allungare il termine dell’art. 19 senza toccare l’art. 25 avrebbe prodotto un sistema zoppo: il contribuente avrebbe avuto più tempo per detrarre, ma non necessariamente più tempo per registrare il documento. La bozza evita questo cortocircuito intervenendo su entrambe le norme.

Resta però un punto da tenere fermo. La detrazione non diventa libera. Non si può recuperare l’imposta senza fattura, né si possono ignorare le condizioni esistenti nel momento in cui il diritto nasce. Se l’acquisto riguarda operazioni indetraibili, esenti o estranee all’attività, la maggiore elasticità temporale non cambia la sostanza.

Il caso delle fatture a fine anno

Le fatture a cavallo d’anno restano il terreno più scivoloso. Si pensi a una prestazione conclusa a dicembre, con fattura trasmessa dal fornitore nei primi giorni di gennaio. In questi casi, la regola dei 15 giorni prevista per le liquidazioni periodiche dal D.P.R. 100/1998 non consente di retrodatare la detrazione al mese di dicembre, perché la norma esclude i documenti relativi a operazioni dell’anno precedente.

Questo punto non sembra toccato dalla bozza. La modifica riguarda il termine ultimo di esercizio della detrazione e il termine di registrazione. Non riscrive, almeno per ora, la disciplina delle liquidazioni periodiche.

Occorre dunque distinguere bene: una cosa è dire quando la detrazione può entrare nella liquidazione mensile o trimestrale; altra cosa è stabilire entro quando il diritto può essere esercitato prima di decadere. La riforma lavora soprattutto sul secondo piano.

Un esempio pratico

Si consideri una società che riceve il 20 novembre 2026 una fattura per consulenze professionali, con IVA pari a 4.400 euro. Per una svista, il documento non viene registrato nel 2026.

Con le regole attuali, l’impresa dovrebbe recuperare la detrazione entro la dichiarazione IVA 2027 riferita al periodo d’imposta 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027 in via ordinaria. Oltre quella data, la mancata registrazione può diventare decisiva e far perdere il diritto.

Con la modifica contenuta nella bozza, il margine cambierebbe: il contribuente avrebbe tempo fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo, quindi fino alla dichiarazione del 2028, da presentare entro il termine ordinario o quello eventualmente prorogato per quell’annualità. Questo non significa che convenga rinviare. In studio, il documento va intercettato subito. Il nuovo termine serve a evitare decadenze sproporzionate, non a trasformare la contabilità IVA in un archivio da sistemare quando capita.

Tavola di confronto: regole a confronto

Profilo Regola attuale Bozza decreto omnibus
Esercizio della detrazione Entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto Entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
Registrazione fatture passive Entro la dichiarazione dell’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno Entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura
Fatture a cavallo d’anno Resta il divieto di retrodatazione nella liquidazione di dicembre per fatture ricevute a gennaio La bozza non sembra modificare questo meccanismo
Effetto operativo Maggiore rischio di decadenza per errori o ritardi nella registrazione Più tempo per sanare omissioni contabili, nei limiti della detraibilità sostanziale
Norma di riferimento (detrazione) Art. 19, D.P.R. 633/1972 (come modificato dal D.L. 50/2017) Art. 19, D.P.R. 633/1972 e art. 56, D.Lgs. 10/2026 (TU IVA, dal 1° gennaio 2027)

1

Il nodo delle dichiarazioni integrative

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha assunto una linea severa sulle fatture non registrate tempestivamente. Il tema è questo: se la fattura non è stata annotata entro il termine previsto, il contribuente può davvero recuperare l’IVA con una dichiarazione integrativa a favore? La risposta amministrativa più recente è stata prudente, per non dire rigida: in diverse letture, l’omessa registrazione nei termini viene trattata non come un semplice errore recuperabile, ma come un ostacolo all’esercizio postumo della detrazione.

È qui che la modifica del decreto omnibus può incidere parecchio. Allungare il termine di registrazione riduce il numero dei casi in cui l’operatore arriva fuori tempo massimo. Non elimina il problema alla radice, ma sposta in avanti il confine, offrendo uno spazio più ampio per rimediare senza incorrere nella decadenza del diritto.

Il collegamento con il Testo Unico IVA

La bozza non guarda solo al D.P.R. 633/1972. Interviene anche sul nuovo Testo Unico IVA, approvato con il D.Lgs. 10/2026 e destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027, termine confermato dalla conversione in legge del D.L. Milleproroghe n. 200/2025 (approvata definitivamente il 23 febbraio 2026). In particolare, le stesse modifiche vengono replicate sull’art. 56, in materia di detrazione, e sull’art. 88, relativo alla registrazione degli acquisti.

Questo passaggio evita un disallineamento futuro: sarebbe stato paradossale correggere il vecchio decreto IVA e lasciare intatto il nuovo testo unico, proprio mentre il sistema si prepara a cambiare numerazione e assetto formale delle norme. Per i professionisti significa una cosa concreta: nei pareri, nelle circolari interne e nei manuali operativi bisognerà gestire una fase di doppio riferimento normativo fino al 2027.

Non è una sanatoria automatica

Il messaggio più corretto è forse il meno comodo: la modifica aiuta, ma non assolve tutto. Se una fattura manca, se l’operazione è inesistente, se l’acquisto non è inerente o se l’IVA è oggettivamente indetraibile, il termine più lungo non risolve nulla.

Si tratta, semmai, di un ritorno a una disciplina più proporzionata. Il diritto alla detrazione è un elemento strutturale della neutralità IVA: farlo decadere per una rigidità temporale troppo stretta rischia di trasformare l’imposta in un costo, anche quando l’acquisto è reale e legittimo. La modifica si muove nella direzione giusta, ma la gestione operativa rimane interamente in capo al professionista e all’impresa.

Il punto ancora da chiarire

La questione più delicata resta la fase transitoria. La bozza, per come circolata, non scioglie tutti i dubbi: si applicherà solo alle fatture per le quali il termine non è ancora scaduto? Potrà incidere anche su annualità recenti, già cristallizzate secondo le vecchie regole? Servirà una disposizione espressa, altrimenti nasceranno interpretazioni diverse.

Un altro punto riguarda il coordinamento con le procedure interne di controllo: più tempo non vuol dire meno tracciabilità, ma anzi può significare maggiore responsabilità per chi deve dimostrare quando la fattura è arrivata, quando è stata registrata e perché la detrazione è stata esercitata in un determinato periodo.

Per ora la linea prudente è una sola: prendere atto della direzione del correttivo, ma non anticipare comportamenti prima della pubblicazione del testo definitivo. Nel frattempo conviene fare una ricognizione delle fatture passive rimaste fuori, specie quelle ricevute negli ultimi esercizi e non correttamente trattate.

Infografica

infografica fattureiva

Articoli correlati per Categoria