La riforma fiscale compie un passo che molti consideravano inevitabile: anche le micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata entreranno nel perimetro della derivazione rafforzata. Una scelta che appare semplice sulla carta, ma che in realtà apre scenari tecnici, contabili e fiscali che nelle prossime settimane richiederanno un’attenzione accurata, perché la norma non si limita a colmare un vuoto. Modifica l’equilibrio tra regole civilistiche e logiche tributarie, ridisegnando il confine tra semplificazione e rigore valutativo.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Dal 2025 la derivazione rafforzata si applica anche alle micro imprese con bilancio abbreviato.
- Restano escluse solo le micro imprese che sfruttano le semplificazioni previste dal 2435 ter c.c.
- Il nuovo art. 83 TUIR amplia la rilevanza fiscale dei criteri civilistici adottati in bilancio.
- La disposizione ha natura innovativa: non vale retroattivamente.
- Enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria accedono automaticamente al principio.
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Perché si arriva all’estensione della derivazione rafforzata
La modifica nasce dal DLgs correttivo del sistema IRPEF e IRES, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025. Nella relazione illustrativa si rintraccia un obiettivo piuttosto chiaro: ridurre la distanza tra rappresentazione civilistica e riconoscimento fiscale, avvicinando i due mondi secondo quanto richiesto dall’art. 9 comma 1 lett. c della L. 111/2023.
Chi guarda l’evoluzione normativa comprende come il percorso sia stato graduale. Fino al periodo d’imposta antecedente al 22 giugno 2022 le micro imprese erano escluse dalla derivazione rafforzata anche qualora redigessero un bilancio ordinario o abbreviato. L’art. 83 comma 1 TUIR tracciava una linea netta e nessuna possibilità interpretativa consentiva di superarla.
Il DL 73/2022 convertito cambiò il quadro, consentendo l’applicazione del principio alle micro imprese che, pur restando tali ai sensi dell’art. 2435 ter c.c., decidevano di rinunciare alle semplificazioni e optare per un bilancio ordinario. Da quel momento sono iniziati dubbi e contrasti, in particolare sulla posizione delle micro imprese che invece adottavano il bilancio abbreviato. Letteralmente escluse, sistematicamente incluse: un tipico caso in cui la norma sembrava raccontare una storia diversa rispetto alla logica dell’impianto complessivo.
La dottrina si è divisa. Tra le letture più note, Assonime nella circolare n. 31/2022 suggeriva un’interpretazione estensiva, sostenendo che l’adozione del bilancio abbreviato non giustificasse un diverso trattamento se la struttura del documento continuava a recepire criteri valutativi coerenti con la sostanza economica.
L’intervento correttivo e il nuovo testo dell’art. 83 TUIR
Il decreto correttivo interviene in modo chirurgico. L’art. 3 comma 1 lett. a riscrive l’art. 83 comma 1 TUIR, affermando che la derivazione rafforzata si applica ai soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile, ad eccezione delle micro imprese che non hanno optato per la forma ordinaria o abbreviata.
In altre parole, entra nel meccanismo anche chi adotta il bilancio abbreviato, purché vi sia una scelta consapevole di non utilizzare le semplificazioni. Il legislatore non cambia solo una frase: ribalta l’impostazione precedente e normalizza una situazione che aveva creato un doppio binario non più sostenibile.
È opportuno notare che resta esclusa la micro impresa che sfrutta pienamente le deroghe previste dall’art. 2435 ter c.c. Qui il principio civilistico resta un fatto interno al bilancio e non produce rilevanza tributaria.
Il coordinamento delle norme si completa con la sostituzione dell’art. 83 comma 1 bis, che richiama per i soggetti OIC che accedono alla derivazione rafforzata le disposizioni già previste per chi applica gli IAS in base all’art. 1 comma 60 L. 244/2007 e all’art. 4 comma 7 quater del DLgs 38/2005. Una scelta che riconduce tutto a un quadro unitario, evitando sovrapposizioni interpretative.
Decorrenza e natura innovativa della disposizione
La modifica avrà effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per i soggetti “solari” il primo impatto operativo coincide quindi con il 2025.
Nella prassi si è discusso se la modifica avesse natura meramente interpretativa o innovativa. La scelta del legislatore, leggendo l’art. 7 comma 1 del decreto correttivo, non lascia spazio a dubbi: efficacia futura, non retroattiva, nonostante parte della dottrina avesse auspicato un’interpretazione chiarificatrice, come riportato nella circolare Assonime n. 24/2025.
L’impatto sugli enti di investimento e sulle imprese di partecipazione finanziaria
C’è poi un passaggio particolare, spesso trascurato. Gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria rientrano nei limiti dimensionali delle micro imprese, ma non possono applicare le semplificazioni civilistiche previste dal 2435 ter comma 5 c.c. Questa esclusione determina una sorta di applicazione forzata della derivazione rafforzata, dato che tali soggetti rinunciano comunque a qualsiasi forma di riduzione valutativa e classificatoria.
La relazione illustrativa al decreto correttivo chiarisce la ratio: se già non utilizzano le semplificazioni, è naturale riconoscere rilevanza fiscale alle loro scelte di classificazione, qualificazione e imputazione temporale.
Un esempio pratico: cosa cambia nella gestione contabile
Si consideri una micro impresa che redige bilancio abbreviato e rileva un contributo pubblico pluriennale. In assenza di derivazione rafforzata il rischio è quello di avere un criterio di imputazione civilistico basato sulla correlazione con i costi e uno fiscale rigido, generando differenze temporanee non sempre giustificate.
Con la nuova impostazione il criterio adottato in bilancio vale anche ai fini fiscali, purché coerente con gli OIC. Ne deriva una semplificazione che riduce il numero di variazioni in dichiarazione e rende più stabile l’assetto valutativo dell’impresa.
Cosa comporta davvero la derivazione rafforzata nel bilancio abbreviato
Qui il nodo tecnico diventa più evidente. La derivazione rafforzata non è un automatismo. Implica la necessità di un bilancio che rappresenti correttamente la sostanza economica, come richiesto dall’art. 2423 bis comma 1 n. 1 bis c.c. Se un’impresa sceglie il bilancio abbreviato evitandone le semplificazioni, deve comunque adottare valutazioni coerenti, verificabili e documentate.
Chi immagina che la misura porti solo a un alleggerimento del lavoro rischia di sottovalutare l’impatto dei controlli. Più la norma avvicina il valore fiscale a quello civilistico, più aumenta la responsabilità nella predisposizione del bilancio.
La parola chiave, quindi, non è semplificazione ma coerenza: un concetto spesso trascurato ma decisivo.



