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Decadenza dal regime 398/91: gli enti sportivi hanno diritto ai costi forfetari

Decadenza dal regime 398/91: gli enti sportivi hanno diritto ai costi forfetari

24 Agosto, 2026

Quando un’associazione sportiva dilettantistica perde il diritto al regime agevolato della legge 398/1991, il fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva, anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha messo un punto fermo sulla corretta quantificazione del reddito nei casi di decadenza dal regime forfetario, richiamando i principi sulla capacità contributiva già affermati dalla Corte Costituzionale.

Il regime forfetario della legge 398/91

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono accedere, ricorrendo determinate condizioni, al regime forfetario previsto dalla legge 398/91. Il meccanismo consente di calcolare in modo semplificato il reddito d’impresa derivante dalle attività commerciali esercitate, applicando un coefficiente di redditività pari al 3% dei proventi commerciali e aggiungendo per intero le plusvalenze patrimoniali di cui all’articolo 86 del TUIR. Il regime prevede anche modalità agevolate di applicazione dell’IVA e semplificazioni negli adempimenti contabili: l’articolo 2, comma 1, della legge 398/91 esonera infatti gli enti che vi aderiscono dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/73.

Proprio questa semplificazione, però, può rivelarsi un’arma a doppio taglio in caso di decadenza dal regime. L’assenza di una contabilità rigorosa rischia infatti di tradursi, in sede di accertamento, nel disconoscimento dei costi sostenuti dall’associazione, quando non risulta possibile distinguere le poste riferibili all’attività commerciale da quelle relative all’attività istituzionale.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15946/2026. Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva disapplicato il regime forfetario nei confronti di un’associazione sportiva dopo aver rilevato la mancanza di alcuni requisiti, tra cui la presentazione del modello EAS e l’effettiva partecipazione degli associati alla vita e alla gestione dell’ente.

Secondo un orientamento consolidato, l’accertamento sulla spettanza del regime agevolato va condotto sia sul piano formale sia in concreto, con onere della prova a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni vengono erogate e l’effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell’associazione. L’applicabilità delle agevolazioni non dipende quindi solo dall’inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, delle clausole indicate dall’articolo 148, comma 8, del TUIR, ma anche dalla verifica, sindacabile dal giudice di merito con congrua motivazione, che l’attività si svolga davvero nel pieno rispetto di quelle clausole. Nel caso in esame le argomentazioni dell’Agenzia delle entrate a sostegno della disapplicazione hanno retto sia in appello sia in Cassazione.

Il nodo dei costi non riconosciuti

A restare controversa, invece, è stata la quantificazione del reddito da sottoporre a tassazione. In sede di ricorso l’associazione sportiva lamentava l’omesso riconoscimento dei costi sostenuti, documentati in un apposito prospetto, a fronte dei maggiori ricavi ripresi a tassazione dal fisco. Tali costi erano stati disconosciuti dal giudice di merito, che aveva ritenuto non provata la loro inerenza, non essendo possibile distinguere, dal documento prodotto dall’associazione, le poste relative all’attività commerciale da quelle riferibili all’attività istituzionale.

Un’impostazione condivisibile in linea di principio, ha osservato la Cassazione, ma che va bilanciata con la giurisprudenza in tema di riconoscimento dei costi in misura forfetaria, tenendo conto anche dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2023. Secondo la Suprema Corte, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi determinati in maniera forfetaria e presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, in modo da rispettare il principio di capacità contributiva anche quando il fisco ricorre a meccanismi di determinazione del reddito fondati su presunzioni.

Un principio valido per tutti gli accertamenti induttivi

Il chiarimento della Cassazione si applica a tutte le ipotesi di accertamento induttivo di maggiori ricavi, e quindi di maggiori redditi, compreso il caso in cui questi ultimi siano prodotti da un’associazione sportiva dilettantistica per effetto del riconoscimento della natura commerciale dell’attività svolta e della conseguente disapplicazione del regime agevolato. Nel caso di specie, ha stabilito la Corte, il reddito deve essere rideterminato tenendo conto dei costi sostenuti dall’associazione, stimati in maniera forfetaria, in assenza di una documentazione sufficiente sui costi effettivamente sostenuti. Per gli enti sportivi che rischiano la decadenza dalla legge 398/91, si tratta di una garanzia non scontata: la perdita del regime agevolato non equivale automaticamente a una tassazione sui ricavi lordi.

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