Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 è aperta la finestra per richiedere il contributo aggiuntivo ZES unica 2025: si tratta di un ulteriore 14,6189% del credito già riconosciuto, che porta il beneficio complessivo al 75% dell’importo originariamente richiesto, introdotto dall’art. 1, commi 448-452, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Possono presentare la comunicazione solo le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione integrativa nel novembre-dicembre 2025 e che non hanno ottenuto il credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti. La comunicazione, approvata con il Provv. AdE n. 56564/2026, va trasmessa esclusivamente per via telematica. Il credito è compensabile in F24 (codice tributo 7034) dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, ma solo dopo il rilascio di una seconda ricevuta di riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione: la comunicazione va presentata anche se il credito base non è ancora visibile nel cassetto fiscale.
Il credito aggiuntivo introdotto dalla Manovra 2026
L’art. 1, commi 448-452, della L. 199/2025 ha introdotto un contributo aggiuntivo pari al 14,6189%, riservato alle stesse imprese che avevano già inviato la comunicazione integrativa. La somma matematica è immediata: 60,3811% più 14,6189% fa esattamente 75%. Detto in modo diverso, chi aveva richiesto – poniamo – 100.000 euro di credito ZES unica 2025, riceve ora la possibilità di arrivare a 75.000 euro totali di beneficio effettivo, contro i 60.381 già riconosciuti.
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Un aspetto tecnico importante: la somma tra il credito base già riconosciuto (60,3811%) e il credito aggiuntivo (14,6189%) non può in ogni caso superare l’importo complessivo del credito originariamente richiesto con la Comunicazione integrativa. Questo tetto massimo rileva in particolare nei casi in cui l’impresa abbia già rideterminato in diminuzione il credito spettante per cumulo con altre agevolazioni.
Chi può presentare la comunicazione: le condizioni di accesso
Non tutte le imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa nel novembre-dicembre 2025 sono automaticamente ammesse. La condizione fondamentale riguarda il divieto di cumulo con il credito Transizione 5.0. Ai sensi dell’art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19, quel credito era riservato agli investimenti in beni strumentali innovativi. Se un’impresa ha già ottenuto il riconoscimento del credito Transizione 5.0 per gli stessi investimenti oggetto della comunicazione integrativa ZES unica 2025, perde il diritto all’aggiuntivo.
Il divieto di cumulo con Transizione 5.0 ha portata assoluta e va letto senza attenuazioni. Non è prevista alcuna possibilità di accesso parziale con rideterminazione in diminuzione: il modello richiede una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’assenza del credito Transizione 5.0 per quei medesimi investimenti, e non contempla campi per una quantificazione differenziata per singolo bene. Chi ha cumulato ZES Unica e Transizione 5.0 anche su uno solo degli investimenti inclusi nella comunicazione integrativa è pertanto escluso dal contributo aggiuntivo nella sua totalità.
C’è poi un caso specifico che merita attenzione. Se l’impresa, dopo aver presentato la comunicazione integrativa, ha ottenuto altre agevolazioni che riducono il credito ZES unica 2025 spettante, nella nuova comunicazione dovrà indicare il credito rideterminato in diminuzione, non l’importo originario. Un’impresa che ha cumulato altri incentivi sugli stessi investimenti deve quindi calcolare con attenzione l’importo netto residuo.
Il modello e le modalità di trasmissione
Il modello da utilizzare si chiama “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”. Lo ha approvato l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026, insieme alle istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione. Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia.
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, direttamente da parte del beneficiario oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/98 – ovvero CAF, commercialisti, consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati. Nessun invio cartaceo è previsto, né ammesso.
L’aspetto che crea confusione: il cassetto fiscale
Vale la pena sottolineare un aspetto che spesso genera equivoci nella prassi: l’obbligo di presentare la comunicazione vale anche se il credito ZES unica 2025 non è ancora visibile nel cassetto fiscale. Il sito dell’Agenzia lo precisa esplicitamente. Chi è in attesa del riconoscimento “base” non può – e non deve – aspettare che compaia nel cassetto fiscale prima di agire. La finestra si chiude il 15 maggio 2026 e saltarla significa decadere dall’agevolazione.
Ricevute, scarti e comunicazioni tempestive
Entro 5 giorni dall’invio, il sistema telematico rilascia una prima ricevuta. Quella ricevuta può attestare la presa in carico della comunicazione – situazione auspicabile – oppure lo scarto, con indicazione delle motivazioni specifiche.
Una comunicazione viene considerata tempestiva se trasmessa entro il 15 maggio 2026 e – in caso di scarto – ritrasmessa nei 5 giorni solari successivi alla scadenza. Questa possibilità, però, ha un limite preciso: non si applica quando lo scarto riguarda l’intero file trasmesso per ragioni strutturali. Se il sistema segnala “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice di autenticazione del file” oppure “File non elaborabile”, la ritrasmissione entro i 5 giorni successivi non sana il problema: la comunicazione è da considerarsi non presentata.
La comunicazione viene scartata automaticamente anche in altri due casi: se l’impresa non ha una partita IVA attiva alla data di invio, oppure se non risulta validamente presentata la precedente comunicazione integrativa ZES unica 2025.
Sostituzione e annullamento
Entro il 15 maggio 2026 è possibile sostituire una comunicazione già trasmessa presentandone una nuova, oppure annullare l’invio già effettuato. L’annullamento, però, comporta la rinuncia definitiva al credito aggiuntivo: vale sempre l’ultima comunicazione correttamente acquisita dal sistema.
Compensazione F24: codice tributo 7034 e finestra temporale
Il contributo aggiuntivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, tramite il modello F24 con codice tributo 7034. La norma prevede una duplice condizione temporale: la compensazione non può avvenire prima del 26 maggio 2026 e deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2026. Oltre quella data, il credito decade.
C’è però un ulteriore passaggio obbligatorio. Prima di poter usare il credito, l’Agenzia delle Entrate deve rilasciare una seconda ricevuta, distinta da quella di presa in carico, con cui comunica il riconoscimento del diritto all’utilizzo. Non c’è credito compensabile finché questa seconda ricevuta non viene emessa. L’F24 deve essere trasmesso obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia: un invio fuori canale comporta il rifiuto dell’operazione.
Per i beneficiari con importi complessivi di credito ZES superiori a 150.000 euro, restano ferme le verifiche previste dalla normativa antimafia.
Riepilogo operativo
| Elemento | Dettaglio | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Misura del credito aggiuntivo | 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa | Art. 1, comma 448, L. 199/2025 |
| Credito base già riconosciuto | 60,3811% (totale con aggiuntivo: 75%) | Provv. AdE n. 570046/2025 del 12.12.2025 |
| Finestra di invio comunicazione | Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 | Provv. AdE n. 56564/2026 del 16.02.2026 |
| Canale di trasmissione | Esclusivamente telematico (diretto o tramite intermediario abilitato) | Art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 |
| Prima ricevuta (presa in carico/scarto) | Entro 5 giorni dall’invio | Provv. AdE n. 56564/2026 |
| Utilizzo in compensazione F24 | Dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 | Art. 17, D.Lgs. 241/97 |
| Condizione per l’utilizzo | Dopo rilascio seconda ricevuta di riconoscimento AdE | Provv. AdE n. 56564/2026 |
| Verifica antimafia | Obbligatoria per crediti ZES complessivi superiori a 150.000 euro | Normativa antimafia vigente |
| Divieto di cumulo | Con credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti | Art. 38, DL 19/2024 |



