info@studiopizzano.it

Proroga 2026 Superbonus

Acquisto crediti bonus edilizi professionisti: nuove regole di tassazione

19 Gennaio, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Con l’Interpello numero 6/2026, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la tassazione degli aggi derivanti dall’acquisto di crediti fiscali legati ai bonus edilizi da parte delle associazioni professionali. Una svolta che arriva sulla scia del decreto legislativo 192 del 13 dicembre 2024, quello che ha riscritto le regole per i redditi da lavoro autonomo introducendo il principio di onnicomprensività dal primo gennaio 2024.

Fino all’anno scorso la situazione era diversa, e per certi versi più favorevole. Ma andiamo con ordine, perché la questione merita di essere sviscerata per bene.

Prima del 2024 il meccanismo era piuttosto lineare, almeno dal punto di vista fiscale. Quando uno studio professionale, o meglio un’associazione di professionisti, acquistava crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi a un prezzo inferiore al loro valore nominale, la differenza – quell’aggio che poteva anche essere sostanzioso – non veniva considerata rilevante ai fini IRPEF. E nemmeno ai fini IRAP, per la cronaca.

La ratio era chiara: si trattava di operazioni estranee all’attività tipica dello studio professionale. Un avvocato, un commercialista, un ingegnere che acquista crediti fiscali non sta propriamente esercitando la sua professione in senso stretto. Stava facendo, diciamo, un’operazione di carattere finanziario. Dunque nessuna tassazione sul differenziale.

L’intervento del decreto 192/2024 e l’onnicomprensività

Poi è arrivato il decreto legislativo 192 del 2024, che ha modificato in modo sostanziale l’articolo 54 del TUIR. Da gennaio 2024, il reddito di lavoro autonomo viene determinato considerando tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività, al netto delle spese sostenute. Tutte, appunto.

Questa è la vera novità: il principio di onnicomprensività. Non si guarda più solo ai compensi professionali in senso stretto, ma a qualsiasi flusso economico riconducibile all’attività. E qui casca l’asino, perché l’acquisto di crediti fiscali da parte di un’associazione professionale rientra ormai a pieno titolo nella determinazione del reddito imponibile.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 6/2026, ha confermato questa impostazione. Nessuno sconto, nessuna deroga. Il differenziale tra prezzo d’acquisto e valore nominale del credito deve essere tassato, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.

Meccanismo di tassazione per crediti acquisiti dal 2024

Ma come funziona concretamente questa tassazione? L’Agenzia ha chiarito che si applica il principio di cassa. Che significa? Vuol dire che il costo sostenuto per l’acquisto del credito viene considerato componente negativo di reddito nell’anno in cui si paga. Se uno studio professionale compra crediti nel 2024 pagando 70.000 euro, quella somma va in deduzione nel 2024.

Il valore nominale del credito, invece, diventa componente positivo nel momento in cui il credito viene utilizzato in compensazione. Poniamo che il credito acquistato valga nominalmente 100.000 euro: quei 100.000 euro entreranno nel reddito imponibile nell’anno (o negli anni) in cui vengono effettivamente compensati con le imposte dovute.

Il differenziale – nell’esempio, 30.000 euro – finisce quindi per essere tassato, ma in modo diluito nel tempo. Prima si deduce il costo, poi si tassa il ricavo. La tempistica dipende da quando si usa il credito, e questo può avvenire anche in più annualità successive, visti i limiti alla compensazione previsti dalla normativa sui bonus edilizi.

Il trattamento IRAP e la coerenza sistematica

Una cosa che va sottolineata è che questo differenziale rileva anche ai fini dell’IRAP. Come mai? Perché per le associazioni professionali la base imponibile IRAP segue sostanzialmente gli stessi criteri previsti per la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette. Quindi, se l’aggio è tassabile IRPEF, lo è anche IRAP. Una coerenza sistematica che, bisogna dire, non lascia spazio a interpretazioni alternative.

Clausola di salvaguardia per acquisti ante 2024

C’è però una buona notizia per chi ha comprato crediti prima dell’entrata in vigore della riforma. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti acquistati nel 2022 o nel 2023 continuano a godere del vecchio regime. Significa che anche se vengono utilizzati dal 2024 in poi, il differenziale tra prezzo d’acquisto e valore nominale non ha alcuna rilevanza fiscale.

Si tratta di una vera e propria clausola di salvaguardia che tutela gli studi professionali che avevano fatto investimenti confidando nella normativa allora vigente. Una scelta di buon senso, che evita effetti retroattivi potenzialmente molto pesanti.

Facciamo un esempio pratico. Uno studio associato ha acquistato nel 2023 crediti per un valore nominale di 200.000 euro, pagandoli 150.000 euro. Nel 2025 inizia a utilizzarli in compensazione. Ebbene, quei 50.000 euro di differenziale non entreranno mai nel reddito imponibile, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP. Rimane tutto come prima della riforma.

Implicazioni operative e strategie fiscali

Quali sono le conseguenze pratiche di questo nuovo assetto normativo? Prima di tutto, gli studi professionali devono prestare maggiore attenzione alla tempistica degli acquisti e dell’utilizzo dei crediti. Non è più un’operazione neutrale dal punto di vista fiscale, quindi va pianificata con cura.

Occorre valutare l’impatto sulla progressività IRPEF: se il valore nominale dei crediti utilizzati in un determinato anno è elevato, potrebbe far scattare aliquote marginali più alte. Allo stesso modo, bisogna considerare l’effetto IRAP, che per gli studi professionali si applica con regole particolari ma comunque onerose.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la gestione del cash flow. Il principio di cassa significa che il costo d’acquisto è deducibile subito, ma il ricavo si tassa quando si usa il credito. Se l’utilizzo avviene in più anni, la tassazione si spalma. Però bisogna avere la liquidità per pagare il credito nell’immediato, e questo può non essere banale per strutture di piccole dimensioni.

Schema riepilogativo della disciplina applicabile

Per chi ha acquistato crediti nel biennio 2022-2023, nessuna tassazione né su IRPEF né su IRAP, anche per le quote utilizzate successivamente al primo gennaio 2024. È il regime di favore che rimane in vigore grazie alla clausola di salvaguardia.

Per gli acquisti effettuati dal primo gennaio 2024, invece, scatta il principio di onnicomprensività. Il costo d’acquisto costituisce componente negativo di reddito nel periodo in cui viene sostenuto l’esborso. Il valore nominale del credito costituisce componente positivo di reddito nel periodo in cui il credito viene utilizzato in compensazione.

Il differenziale, di fatto, diventa imponibile sia ai fini IRPEF che ai fini IRAP, anche se con una tassazione che si distribuisce nel tempo seguendo la logica di cassa.

Profili di criticità e aspetti ancora aperti

Qualche dubbio interpretativo rimane. Ad esempio, cosa succede se un’associazione professionale si scioglie prima di aver utilizzato tutti i crediti acquistati? Come si determina il reddito in quel caso? E se i crediti vengono ceduti a terzi prima dell’utilizzo, quale regime si applica alla plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione?

Su questi aspetti l’Interpello 6/2026 non si pronuncia, lasciando spazio a possibili ulteriori chiarimenti. Resta anche da capire come si coordinerà questa disciplina con le limitazioni alla compensazione dei crediti da bonus edilizi, che sono state oggetto di numerosi interventi normativi negli ultimi anni.

Infine, c’è tutta la questione della convenienza economica. Con la tassazione del differenziale, l’acquisto di crediti fiscali diventa meno attraente per gli studi professionali. Bisognerà vedere se il mercato di questi crediti, già molto ridimensionato rispetto al passato, subirà un ulteriore contraccolpo da questa stretta fiscale.

Articoli correlati per Categoria