L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato, in data 27 giugno 2025, la Circolare n. 105/2025 contenente le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”. Il documento normativo tocca aspetti di rilevanza cruciale per una platea estesa di contribuenti: titolari di imprese artigiane e commerciali, soci con posizione assicurativa autonoma, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e magistrati onorari. La circolare si inserisce in un contesto normativo particolarmente complesso, caratterizzato dall’introduzione del concordato preventivo biennale (CPB) – disciplinato dal decreto legislativo n. 13/2024 – e dalle disposizioni di differimento previste dall’articolo 13 del decreto-legge n. 84/2025 per i soggetti interessati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale.
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Quadro normativo di riferimento: l’interazione tra CPB e obblighi contributivi
Il concordato preventivo biennale nel sistema previdenziale
L’analisi della Circolare INPS evidenzia una precisazione di fondamentale importanza: l’adesione al concordato preventivo biennale non comporta l’esonero dagli obblighi contributivi previdenziali. Tale chiarimento assume particolare rilevanza considerando che il CPB, introdotto per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, ha generato inizialmente incertezze interpretative tra gli operatori del settore.
Il decreto legislativo n. 13/2024 ha istituito questo istituto con l’obiettivo di incentivare la compliance fiscale volontaria da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che rientrano nel perimetro applicativo degli indici sintetici di affidabilità . Tuttavia, come chiarito dall’INPS, la base imponibile concordata mantiene piena rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.
Implicazioni sistemiche e coordinamento normativo
La coesistenza tra il sistema del concordato preventivo e gli obblighi contributivi genera un meccanismo di coordinamento che richiede particolare attenzione nella fase applicativa. La base imponibile concordata, infatti, costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali, secondo un principio di coerenza tra dichiarazione fiscale e posizione previdenziale che caratterizza storicamente il sistema italiano.
Soggetti interessati: analisi sistematica del perimetro applicativo
Categoria I – Titolari di imprese artigiane e commerciali: profili soggettivi e oggettivi
La Sezione I del Quadro RR è riservata ai titolari di imprese artigiane e commerciali, nonché ai soci titolari di una propria posizione assicurativa. Il perimetro soggettivo comprende non soltanto il titolare dell’attività , ma si estende ai familiari collaboratori che prestano attività lavorativa nell’impresa.
Questa estensione trova la sua ratio nella natura del rapporto lavorativo familiare, caratterizzato da peculiarità che il legislatore ha inteso disciplinare attraverso un regime contributivo specifico. L’obbligo di versamento dei contributi previdenziali si configura quindi come un onere a carico del titolare dell’impresa, che assume la veste di sostituto d’imposta anche per i collaboratori familiari.
Categoria II – Gestione separata e magistrati onorari: specificità del regime contributivo
La Sezione II interessa una platea eterogenea di soggetti: lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e magistrati onorari. La Gestione separata, istituita presso l’INPS con la legge n. 335/1995, rappresenta una forma di tutela previdenziale destinata a categorie di lavoratori che non rientrano nei tradizionali schemi del lavoro subordinato o autonomo.
I magistrati onorari, pur caratterizzati da uno status giuridico peculiare, sono stati inclusi in questa categoria ai fini contributivi, riflettendo la volontà del legislatore di estendere le tutele previdenziali anche a figure professionali che operano nell’ambito della funzione giurisdizionale con modalità non strutturali.
Categoria III – Lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico: regime speciale
La Sezione III è destinata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. Questa categoria rappresenta una novità relativamente recente nel panorama contributivo, introdotta per rispondere alle esigenze di tutela previdenziale di soggetti che operano nel settore sportivo con modalità non professionali ma che generano comunque redditi rilevanti ai fini fiscali.
La specificità di questo regime risiede nella natura dell’attività svolta, che si colloca in una zona di confine tra il dilettantismo e il professionismo, richiedendo quindi una disciplina contributiva ad hoc che tenga conto delle peculiarità del settore sportivo.
Disciplina dei termini di versamento: analisi delle disposizioni ordinarie
L’INPS ha stabilito che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione per gli iscritti alla Gestione separata seguano le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Questo principio di coordinamento risponde a una logica di semplificazione amministrativa e di coerenza sistemica.
Le scadenze ordinarie per l’anno 2025 si articolano secondo il seguente calendario:
Prima scadenza – Versamenti a saldo 2024 e primo acconto 2025
- Termine ordinario: 30 giugno 2025
- Termine con rateazione: 30 luglio 2025
Seconda scadenza – Secondo acconto 2025
- Termine: 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica)
Disciplina degli interessi corrispettivi
La normativa prevede che i contribuenti che optano per il versamento nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 luglio 2025 debbano applicare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale maggiorazione va versata separatamente dai contributi principali, utilizzando specifiche causali che variano in base alla categoria di appartenenza:
- “API” per gli artigiani, unitamente alla codeline INPS specifica
- “CPI” per i commercianti, unitamente alla codeline INPS specifica
- “DPPI” per i liberi professionisti e lavoratori autonomi dello sport dilettantistico
Questa articolazione delle causali risponde all’esigenza di garantire una corretta imputazione contabile dei versamenti effettuati, facilitando le operazioni di riconciliazione e controllo da parte dell’Istituto previdenziale.
L’impatto del decreto-legge n. 84/2025: differimenti per i soggetti ISA
Un aspetto di particolare rilevanza critica emerge dalla constatazione che la Circolare INPS n. 105/2025 non ha inizialmente tenuto conto delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto-legge n. 84/2025. Tale omissione genera incertezze applicative che richiedono un necessario coordinamento interpretativo.
Perimetro soggettivo del differimento
L’articolo 13 del D.L. n. 84/2025 ha disposto il differimento dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche interessate dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Il beneficio si applica indipendentemente dall’applicazione di cause di esclusione, purché sussista il requisito dimensionale rappresentato dalla dichiarazione di ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione di ciascun ISA.
Nuovo calendario delle scadenze per i soggetti ISA
Il differimento comporta una rimodulazione significativa delle scadenze:
Primo differimento – Senza maggiorazione
- Nuovo termine: 21 luglio 2025
- Condizioni: nessuna maggiorazione applicabile
Secondo differimento – Con interesse corrispettivo
- Nuovo termine: 20 agosto 2025
- Condizioni: maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Ratio del differimento e coordinamento sistemico
La scelta del legislatore di prevedere questo differimento per i soggetti ISA si inquadra in una strategia più ampia di incentivazione dell’adempimento spontaneo. Il trattamento temporale più favorevole rappresenta un riconoscimento della maggiore affidabilità fiscale di questi contribuenti, creando un meccanismo premiale che si riflette anche sulla disciplina contributiva previdenziale.
Il principio di coordinamento tra scadenze fiscali e contributive fa sì che i benefici temporali previsti per le imposte sui redditi si estendano automaticamente ai contributi previdenziali liquidati nel Quadro RR, garantendo coerenza sistemica e semplificazione amministrativa.
Regime della rateazione: modalità differenziate per categoria
Artigiani e commercianti: limitazioni oggettive
Per i titolari di imprese artigiane e commerciali, il regime di rateazione presenta specifiche limitazioni oggettive. La possibilità di dilazionare il pagamento riguarda esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, e si applica limitatamente al saldo 2024 e al primo acconto 2025.
Questa limitazione trova la sua giustificazione nella struttura del sistema contributivo di categoria, che prevede una componente fissa (il minimale) e una componente variabile (l’eccedenza). La ratio della norma è quella di garantire comunque il versamento della quota base, consentendo la dilazione soltanto per la parte aggiuntiva legata all’effettivo livello di reddito prodotto.
Liberi professionisti e lavoratori autonomi dello sport: maggiore flessibilitÃ
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, il regime di rateazione presenta una maggiore flessibilità operativa. La dilazione può essere applicata sia al contributo dovuto a saldo per l’anno 2024 che all’importo del primo acconto per l’anno 2025.
Questa differenziazione riflette le specificità dei diversi regimi contributivi e tiene conto delle diverse modalità di determinazione del reddito imponibile che caratterizzano le varie categorie professionali.
Modalità operative e scadenzario
Il meccanismo della rateazione si articola secondo precise modalità operative:
Prima rata
- Scadenza: termine di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito
- Importo: secondo le modalità previste dal modello dichiarativo
Rate successive
- Scadenza: secondo il calendario indicato nel modello “Redditi 2025-PF”
- Termine finale: 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione