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Contributi CNPADC con modello F24 dal 4 maggio 2026

2 Aprile, 2026

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Dal 4 maggio 2026 i dottori commercialisti iscritti alla CNPADC potranno versare i contributi previdenziali e assistenziali – ma anche sanzioni e interessi – tramite il modello F24, grazie alla causale “E150” istituita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 1° aprile 2026. È una semplificazione attesa, che si aggiunge alle modalità già disponibili (SDD, PagoPA e MAV) e che porta con sé un vantaggio concreto spesso trascurato: la possibilità di compensare i contributi previdenziali con crediti fiscali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. La nuova modalità vale solo per i contributi del 2026 – prima e seconda rata dei minimi, eccedenze PCE 2026 – e non è retroattiva. Chi ha già un SDD attivo deve revocarlo entro il 22 aprile 2026, usando il servizio online PCM della Cassa. Attenzione: il pagamento si considera effettuato solo quando l’Agenzia delle Entrate trasmette il flusso telematico alla Cassa, il che avviene generalmente entro due settimane dal versamento.

La risoluzione n. 13/E e la causale E150

Il documento che dà il via a tutto è la risoluzione n. 13/E del 1° aprile 2026, con cui l’Agenzia ha istituito la causale “E150”, denominata “Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC”. La causale copre il versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi dovuti dagli iscritti alla Cassa. Stesso giorno, la Cassa ha diffuso un comunicato stampa per spiegare come funzionerà in pratica.

Vale la pena sottolinearlo subito: a differenza di SDD, PagoPA e MAV, il modello F24 consente la compensazione con crediti fiscali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Chi dispone di crediti IRPEF, IVA o di altra natura potrà dunque azzerare o ridurre l’esborso di cassa per i contributi previdenziali. Si tratta, probabilmente, del vantaggio più rilevante della nuova modalità per il professionista.

A quali versamenti si applica

La nuova causale CNPADC per il modello F24 diventa operativa dal 4 maggio 2026. Ma attenzione: non riguarda tutti i versamenti indistintamente. Si applica ai contributi a partire all’anno 2026, e cioè:

  • prima rata del contributo minimo (scadenza 1° giugno 2026)

  • seconda rata del contributo minimo (scadenza 2 novembre 2026)

  • eccedenze contributive del PCE 2026 (Prospetto Calcolo Eccedenze), con prima rata/rata unica in scadenza il 21 dicembre 2026

Non è un canale retroattivo. Chi ha già scelto SDD, PagoPA o MAV per le eccedenze contributive 2025 dovrà continuare a usare quella modalità per la terza rata (in scadenza il 30 giugno 2026) e per la quarta (30 settembre 2026). Il modello F24 non è ammesso per questi pagamenti, che rimangono legati alla scelta effettuata in sede di PCE 2025.

Il vantaggio principale: la compensazione con crediti fiscali

A differenza di SDD, PagoPA e MAV, il modello F24 consente la compensazione con crediti fiscali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede il versamento unitario di imposte e contributi previdenziali con eventuale compensazione dei crediti vantati nei confronti degli stessi soggetti. Il D.M. 10 gennaio 2014 del MEF ha espressamente esteso tale sistema alla Cassa dei dottori commercialisti, e la risoluzione n. 13/E si inserisce in questo solco normativo.

Chi dispone di crediti IRPEF, IVA, IRAP o da bonus edilizi potrà dunque azzerare o ridurre l’esborso di cassa per i contributi previdenziali. Si applicano tuttavia le consuete limitazioni previste dalla disciplina della compensazione:

Soglia del credito Condizione
Crediti IRPEF/IRAP/IVA fino a 5.000 euro Compensazione libera dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione
Crediti IRPEF/IRAP oltre 5.000 euro Obbligo di visto di conformità; compensazione dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione
Crediti IVA oltre 5.000 euro Visto di conformità obbligatorio (o firma del revisore legale)
Crediti d’imposta agevolativi oltre 5.000 euro Visto di conformità obbligatorio

L’Agenzia delle Entrate ha confermato – con la risposta a interpello n. 478 del 18 dicembre 2023 – che i crediti d’imposta derivanti da Superbonus e altri bonus edilizi, anche acquisiti tramite cessione del credito o sconto in fattura, sono compensabili in F24 con i contributi previdenziali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Come compilare il modello F24

Sul piano operativo, la risoluzione n. 13/E è dettagliata. La causale E150 va inserita nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro del modello F24), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati.

Campo del modello F24 Cosa indicare
Causale contributo E150
Codice ente 0015
Codice sede Nessun valore (campo vuoto)
Codice posizione Codice univoco numerico fino a 9 cifre, generato dalla Cassa per ogni scadenza contributiva (disponibile nei servizi online tramite il servizio PPC)
Periodo di riferimento “da” Mese di gennaio: 01/AAAA (es. 01/2026)
Periodo di riferimento “a” Mese di dicembre: 12/AAAA (es. 12/2026)

Il codice posizione merita una sottolineatura. Non è un codice generico: la Cassa ne genera uno per ogni singola scadenza contributiva, ed è strettamente personale. Non può essere usato da altri soggetti. Garantisce il corretto abbinamento del pagamento sia all’iscritto sia alla specifica rata dovuta. Lo si trova direttamente nell’area riservata, accedendo al servizio PPC (Pagamento Preavvisi Contributi).

Come si genera il modello precompilato

La nuova modalità di pagamento sarà accessibile attraverso il servizio PPC dei servizi online della CNPADC, attivo dal 4 maggio 2026, con le stesse procedure e gli stessi termini previsti per PagoPA e MAV. Una volta che il professionista seleziona F24 come canale di pagamento, il sistema genera automaticamente un modello precompilato, già completo del codice posizione univoco e di tutti i dati necessari. Il PDF sarà disponibile nell’area “documenti” dei servizi online.

Si tratta, nella sostanza, di una procedura guidata che riduce al minimo il rischio di errori in fase di compilazione. Vale la pena sottolinearlo: il codice posizione inserito nel modello precompilato è intrasferibile. Non può essere usato da un altro soggetto, nemmeno dallo studio associato. Ogni posizione ha il suo codice, generato e abbinato individualmente dalla Cassa.

Tavola riepilogativa delle scadenze

Versamento Scadenza F24 ammesso?
1ª rata contributo minimo 2026 1° giugno 2026 (da 4 maggio 2026)
2ª rata contributo minimo 2026 2 novembre 2026
Eccedenze contributive PCE 2026 (1ª rata/rata unica) 21 dicembre 2026
3ª rata eccedenze 2025 30 giugno 2026 No – modalità già scelta in PCE 2025
4ª rata eccedenze 2025 30 settembre 2026 No – modalità già scelta in PCE 2025

Attenzione a chi ha l’SDD attivo

C’è un punto che richiede attenzione immediata, soprattutto per chi ha attivato la delega permanente di addebito diretto (SDD) per il pagamento dei contributi minimi. Il modello F24 – ma lo stesso vale per PagoPA e MAV – non è compatibile con l’SDD permanente. Le due modalità non possono coesistere.

Chi intende passare al modello F24 deve quindi revocare preventivamente l’SDD attivo, usando il servizio online PCM (Pagamento Contributi Minimi) della Cassa. Con riferimento alla prima rata (o rata unica) dei contributi minimi 2026, la revoca va effettuata entro il 22 aprile 2026. Una scadenza imminente, che vale la pena segnare subito in agenda.

Quando il pagamento è considerato valido

Un aspetto delicato riguarda la validità e la data del pagamento. La CNPADC è un soggetto estraneo al sistema di riscossione gestito dall’Agenzia delle Entrate: il versamento effettuato con il modello F24 viene acquisito dalla Cassa solo dopo la ricezione del flusso telematico trasmesso dall’Agenzia, il che avviene generalmente entro circa due settimane dal versamento. La data del pagamento – ai fini contributivi – corrisponde alla data indicata in quel flusso, non alla data in cui il professionista esegue il bonifico.

Fino a quando il flusso non viene trasmesso, il versamento è considerato “non effettuato”. Le conseguenze sono concrete:

  • non vengono riconosciuti trattamenti pensionistici né interventi assistenziali

  • non viene rilasciato alcun certificato di regolarità contributiva

  • l’estratto conto contributivo individuale non si aggiorna

Questo vale anche se la mancata trasmissione del flusso dipende da un problema tecnico dell’Agenzia delle Entrate stessa. E – aspetto importante – nessuna documentazione inviata dall’iscritto per dimostrare l’avvenuto pagamento viene considerata valida ai fini della regolarizzazione della posizione. Il circuito telematico è l’unico che conta.

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