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Concordato Preventivo Biennale

Concordato preventivo biennale: Controlli Decadenza Restano nei Termini Ordinari

29 Settembre, 2025

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Durante lo Speciale Telefisco 2025 de Il Sole 24 Ore, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale del Concordato Preventivo Biennale. La questione riguarda i controlli decadenza e la loro tempistica. Un punto che, nella prassi operativa, aveva sollevato dubbi interpretativi non irrilevanti tra i contribuenti aderenti.

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria si concentrava sui termini di accertamento delle cause di decadenza dal regime concordatario. In particolare: quando vengono meno gli effetti del CPB per violazioni gravi o per l’emergere di maggiori imponibili oltre il 30%, entro quali termini possono essere verificate queste irregolarità?

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • I controlli sulle cause di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) si effettuano nei termini ordinari d’accertamento, non ridotti.
  • La riduzione dei tempi d’accertamento per chi aderisce al CPB non si applica se emergono irregolarità, dati incompleti o violazioni gravi: decade il beneficio e tornano i termini ordinari.
  • Il beneficio temporale è subordinato alla completa correttezza e affidabilità dei dati dichiarati; in caso contrario, l’Agenzia può intervenire nei termini ordinari.
  • I principi trovano conferma nella giurisprudenza (Cass. 28457/2024) e nella circolare 20/2019 sugli ISA, che subordinano i benefici al rispetto pieno degli obblighi dichiarativi.
  • Valutare bene l’adesione: vantaggi sì, ma attenzione ai rischi concreti di decadenza e alla perdita del regime premiale in caso di violazione.

La risposta delle Entrate sui termini di verifica

L’orientamento ufficiale dell’Agenzia non lascia spazio a interpretazioni ambigue. I controlli decadenza dal Concordato Preventivo Biennale si effettuano entro i termini ordinari di accertamento, non entro quelli ridotti.

Questo significa che il beneficio della riduzione di un anno dei termini – previsto per chi aderisce al CPB – non si estende ai controlli sulle cause di cessazione degli effetti del concordato stesso. Una distinzione che, secondo quanto emerso dalla prassi amministrativa, risponde a precise esigenze di tutela dell’interesse erariale.

La logica sottostante è piuttosto lineare. Lo “sconto” temporale rappresenta un premio per la collaborazione spontanea del contribuente. Tuttavia, se successivamente emergono dati non veritieri o incompleti, questo beneficio non può trasformarsi in uno scudo protettivo contro verifiche fondate su elementi falsi.

Coordinamento con la disciplina generale sui termini

Nella disciplina del CPB si deve considerare che la riduzione dei termini opera come incentivo comportamentale. Non costituisce un diritto assoluto del contribuente, ma un beneficio condizionato alla correttezza delle informazioni fornite.

Quando il contribuente decade dal concordato – ad esempio per violazioni sostanziali o per discrepanze significative nei dati dichiarati – cessano automaticamente tutti gli effetti del regime premiale, incluso quello temporale. È proprio in questo momento che riacquistano vigore i termini ordinari di accertamento.

Si consideri che questa impostazione trova riscontro nella giurisprudenza consolidata. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28457/2024, aveva già chiarito principi analoghi per la precedente disciplina degli studi di settore. Secondo i giudici di legittimità, la riduzione dei termini presuppone necessariamente la fedele esposizione dei dati da parte del contribuente.

Riferimenti normativi e prassi consolidata

Il principio trova conferma anche nella circolare 20/2019, paragrafo 7.2, che subordina i benefici fiscali legati agli ISA alla correttezza delle informazioni dichiarate. In presenza di dati incompleti o inesatti, infatti, la fruizione del beneficio temporale non risulta legittima.

Traslando questo schema al Concordato Preventivo Biennale, la riduzione dei termini opera esclusivamente quando l’adesione si accompagna a trasparenza e affidabilità nella rappresentazione della situazione fiscale. Diversamente, l’Amministrazione conserva la facoltà di intervenire nei termini ordinari.

Come spesso accade nella prassi applicativa, questo orientamento mira a garantire un equilibrio tra semplificazione procedurale per i contribuenti collaborativi e tutela dell’interesse pubblico alla corretta determinazione del prelievo.

Implicazioni operative per i contribuenti

La precisazione dell’Agenzia comporta conseguenze pratiche rilevanti per chi aderisce al CPB. Il contribuente che opta per il concordato non può fare affidamento sulla riduzione dei termini qualora emergano successivamente irregolarità nella documentazione o nei dati esposti.

Questo aspetto assume particolare rilievo nella valutazione preventiva dell’adesione al regime. Occorre infatti considerare che il beneficio temporale viene meno automaticamente in caso di decadenza, riportando la posizione del contribuente sotto il regime ordinario di controllo.

Nella casistica ricorrente, si osserva come talvolta i professionisti sottovalutino questo aspetto, concentrandosi prevalentemente sui vantaggi immediati del concordato senza valutare adeguatamente i rischi connessi a possibili cause di decadenza.

È opportuno notare che l’orientamento espresso dall’Agenzia si allinea con i principi generali del diritto tributario, secondo cui i benefici fiscali sono sempre subordinati al rispetto sostanziale degli obblighi dichiarativi e al mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento iniziale.

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