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Compensi sportivi e dipendenti PA: scadenza comunicazione 30 gennaio 2025

30 Gennaio, 2026

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Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono adempiere a un obbligo comunicativo nei confronti delle pubbliche amministrazioni entro il 30 gennaio 2025. Si tratta di trasmettere l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno precedente ai lavoratori sportivi che risultano dipendenti pubblici. Una novità normativa che ha semplificato gli adempimenti burocratici nel settore dilettantistico, evitando comunicazioni frazionate nel corso dell’anno, ma che richiede attenzione nella sua applicazione pratica.

L’articolo 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti esterni senza preventiva autorizzazione della propria amministrazione. Questa disposizione mira a prevenire situazioni di incompatibilità o conflitto d’interesse. Il comma 6, lettera f-ter, dello stesso decreto prevede però che le disposizioni sui compensi (dal comma 7 al comma 13) non si applicano ai dipendenti pubblici per compensi e prestazioni derivanti da prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui, se sufficientemente remunerative.

Il comma 11 del decreto legislativo di attuazione della riforma dello sport introduce però un adempimento specifico. Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza il nominativo e l’ammontare del compenso per i dipendenti pubblici. Specificando se si tratta di prestazioni di lavoro sportivo o altre collaborazioni, e se queste sono state effettuate entro 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se questa avviene prima.

La semplificazione della legge 106/2024

L’articolo 3, comma 1, lettera b, del D.L. 71/2024 (convertito nella legge 106/2024) ha previsto un adempimento cumulativo annuale limitato al lavoro sportivo ordinario, quello disciplinato dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2021. Quindi: entro il 30 gennaio di ogni anno (oppure entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto se avvenuta prima, sempre cumulativamente), gli enti sportivi dilettantistici comunicano alle amministrazioni pubbliche di appartenenza l’ammontare degli eventuali compensi erogati ai lavoratori sportivi.

Questo vale per chi ha instaurato un rapporto rientrante nell’articolo 25 del decreto legislativo 36/2021, quindi contratti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo sportivo che comportano complessivamente emolumenti superiori nell’anno solare a 5.000 euro. Attenzione però: tale semplificazione non vale per i lavoratori non sportivi. Per i collaboratori coordinati e continuativi di tipo amministrativo-gestionale rimane la regola ordinaria con comunicazione entro 15 giorni da ciascuna erogazione.

Chi deve effettuare la comunicazione annuale dei compensi sportivi

L’obbligo ricade sulle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno erogato nell’anno precedente compensi a lavoratori sportivi dipendenti della pubblica amministrazione. Vengono coinvolti quindi istruttori, allenatori, preparatori atletici, dirigenti tecnici che operano in regime di collaborazione sportiva continuativa con compensi superiori a 5.000 euro annui presso un singolo ente sportivo.

Per i co.co.co. sportivi con compensi inferiori ai 5.000 euro nel singolo rapporto, non è obbligatoria la preventiva autorizzazione (basta la semplice comunicazione) ma ciò non esclude che possa essere necessaria comunque la trasmissione annuale. Stesso discorso per i dipendenti pubblici che svolgono prestazioni occasionali.

La norma nasce per le sole collaborazioni sportive che richiedono autorizzazione preventiva dell’amministrazione pubblica di appartenenza. I co.co.co. sportivi che prevedono nel singolo contratto emolumenti inferiori a 5.000 euro non necessitano di preventiva autorizzazione, quindi teoricamente non rientrerebbero nell’adempimento cumulativo. Resta però l’obbligo della comunicazione ordinaria entro 15 giorni dall’erogazione.

Come si trasmette la comunicazione: modalità operative

La comunicazione può essere inviata tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o protocollo, indirizzata direttamente all’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico percettore. Conviene specificare nella trasmissione che si tratta di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico e richiamare il secondo periodo del comma 11 dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, chiarendo che la normativa prevede la possibilità di una comunicazione cumulativa annuale.

Nella prassi è opportuno indicare: nominativo completo del dipendente pubblico, amministrazione di appartenenza, importo complessivo dei compensi erogati nel corso dell’anno precedente (quindi per la scadenza del 30 gennaio 2025 si comunicheranno i compensi del 2024), specificazione che si tratta di prestazioni di lavoro sportivo ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021.

Le sanzioni previste per l’omessa comunicazione

Se l’ente sportivo non comunica o comunica in ritardo, la responsabilità può ricadere sul percipiente del compenso. Per l’ente sportivo che omette la comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pari al doppio delle somme corrisposte, come stabilito dal comma 8-bis dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e richiamato dal co. 11 del DL 79/1997.

Il comma 7-bis dell’articolo 53 prevede che l’importo dei compensi versati a un dipendente pubblico senza la necessaria autorizzazione debba essere restituito all’amministrazione di appartenenza, confluendo nei fondi destinati alla produttività interna. Nel caso specifico dello sport dilettantistico, se una società eroga compensi senza che il dipendente abbia ottenuto il nulla osta preventivo, l’importo dovrà essere restituito. Se la società non provvede alla restituzione, l’obbligo ricade sul percettore – che potrebbe incorrere in responsabilità di tipo erariale.

L’accertamento dell’irregolarità viene demandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si avvale della Guardia di Finanza per i controlli.

Differenze tra collaborazioni sportive e amministrative

Un aspetto spesso trascurato riguarda la natura della collaborazione. Se un dipendente pubblico svolge attività di carattere prettamente sportivo (allenamento, insegnamento, preparazione atletica, direzione tecnica), si applica la disciplina del lavoro sportivo con possibilità di comunicazione annuale cumulativa. Ma se la collaborazione ha natura amministrativa o gestionale – quindi non rientra nell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 – si applica la disciplina ordinaria con obbligo di comunicazione entro 15 giorni da ciascuna erogazione.

Nella prassi possono verificarsi situazioni di confine. Un dirigente che cura sia aspetti tecnici che organizzativi, oppure un istruttore che si occupa anche di gestione degli impianti. In questi casi occorre valutare quale sia l’attività prevalente per individuare la corretta disciplina applicabile.

La soglia dei 5.000 euro: cosa cambia

La soglia di 5.000 euro annui per il singolo rapporto rappresenta un discrimine sul piano autorizzatorio. Sotto tale importo, per le prestazioni di lavoro sportivo, il dipendente pubblico non necessita di autorizzazione preventiva da parte della propria amministrazione – a condizione che tali prestazioni risultino sufficientemente remunerative rispetto all’impegno richiesto.

Questo non significa però che per i compensi sotto i 5.000 euro non vi siano obblighi comunicativi. Permane infatti la comunicazione ordinaria entro 15 giorni dall’erogazione, anche se non scatta l’obbligo della comunicazione annuale cumulativa che è prevista solo per i rapporti che richiedono preventiva autorizzazione.

Va precisato che la soglia si calcola sul singolo rapporto con ciascun ente sportivo, non sulla sommatoria di tutti i rapporti. Un dipendente pubblico può quindi percepire 4.500 euro da un’associazione e altri 4.000 euro da una seconda associazione senza necessità di autorizzazione per entrambi i rapporti, pur superando complessivamente i 5.000 euro annui.

Adempimenti pratici per le società sportive

Per l’anno 2025 la scadenza è il 30 gennaio per comunicare i compensi erogati nel 2024. Le società sportive dilettantistiche devono predisporre un prospetto riepilogativo con: elenco nominativi dei collaboratori sportivi dipendenti pubblici, amministrazioni di appartenenza, importi complessivi corrisposti nell’anno.

Molti enti utilizzano un modello standardizzato che riporta anche il riferimento normativo (articolo 53, comma 11, D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 106/2024). Trattandosi di comunicazione annuale cumulativa, non serve ripetere l’adempimento per ogni singolo pagamento mensile o trimestrale effettuato nell’anno. Basta un’unica trasmissione che riepiloghi tutto.

Se il rapporto di collaborazione cessa prima del 31 dicembre, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dalla cessazione, sempre in forma cumulativa per tutti i compensi erogati fino a quel momento. Questo vale sia per interruzioni consensuali che per scadenze naturali del contratto.

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