A tre anni dall’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il primo documento di prassi organico sul D.Lgs. 36/2021. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 risponde a sette quesiti che il settore aspettava dal 2023 e lo fa in modo tutt’altro che uniforme: tre aperture mai messe per iscritto prima, due chiusure che smentiscono prassi operative ormai diffuse, una conferma che complica la gestione dei volontari e una ricognizione normativa. Vale la pena leggerla con il calendario in mano, perché almeno una delle indicazioni impone di rimettere mano allo statuto.
Il contesto: prima della circolare il materiale era pochissimo
Fino al 7 agosto 2026 chi doveva applicare la riforma dello sport disponeva di tre soli riferimenti di prassi: la circolare 18/E del 2018, scritta quando il D.Lgs. 36/2021 non esisteva ancora, una risposta a interpello del 2023 e la risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025. Tutto il resto era dottrina, statuti tipo diffusi da federazioni ed enti di promozione sportiva e prassi di studio. La circolare 7/E si colloca esplicitamente in continuità con la consulenza giuridica 14/2025, che richiama più volte, ma su diversi punti va oltre.
Il documento è indirizzato agli uffici per garantire uniformità di azione, con la formula consueta che affida alle Direzioni regionali la vigilanza sull’osservanza dei principi enunciati. Non è quindi un parere reso a un singolo contribuente: è la linea che gli uffici seguiranno in sede di controllo.
Lucratività attenuata e decommercializzazione: la chiusura più pesante
Il primo quesito è anche il più delicato. Le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2021, possono inserire in statuto le clausole di lucratività attenuata dell’art. 8 del medesimo decreto: distribuzione di dividendi entro il limite legato al tasso dei buoni postali fruttiferi, aumento gratuito del capitale entro una quota degli utili nei limiti dell’indice ISTAT, rimborso al socio del capitale effettivamente versato.
La domanda posta all’Agenzia era se una SSD con queste clausole possa comunque fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 148 comma 3 del TUIR e, ai fini Iva, dall’art. 4 quarto comma del DPR 633/1972. La risposta è che per accedere al regime agevolato lo statuto va integrato con tutte le clausole dell’art. 148 comma 8 del TUIR, inclusa quella della lettera a): divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.
Le due previsioni sono logicamente inconciliabili. In concreto, la SSD che vuole la decommercializzazione deve rinunciare in statuto alla lucratività attenuata. L’appiglio normativo usato dall’Agenzia è l’art. 36 del D.Lgs. 36/2021, che fa salva l’agevolazione dell’art. 148 comma 3 del TUIR per le società e associazioni sportive dilettantistiche «senza fini di lucro»: chi sfrutta la facoltà distributiva, per l’amministrazione, esce da quel perimetro. La stessa conclusione vale ai fini Iva.
L’obiezione, che la circolare non affronta, è che il richiamo dell’art. 148 comma 8 alle SSD di capitali è tutt’altro che scontato, trattandosi di clausole pensate per gli enti associativi e storicamente estese alle società sportive «in quanto compatibili». Finché la questione non arriva davanti a un giudice, però, la posizione dell’amministrazione è quella che gli uffici applicheranno, e la scelta prudente è adeguarsi.
Cosa fare, in concreto
Chi ha adottato uno statuto tipo dopo il 2021 dovrebbe rileggerlo con questa griglia: se compaiono le clausole distributive dell’art. 8 e insieme si applica la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, la posizione è esposta. La correzione passa da una modifica statutaria, con assemblea straordinaria e atto notarile per le società di capitali, e dal deposito presso il registro delle imprese e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il consiglio è di non aspettare la chiusura dell’esercizio: la decommercializzazione è un requisito che si valuta per periodo d’imposta.
Rimborsi ai volontari: quando il forfait diventa reddito
Il secondo quesito riguarda i rimborsi forfetari dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, fino a 400 euro mensili, erogati a un volontario che nello stesso anno solare abbia già superato la soglia di 15.000 euro grazie a compensi di lavoro sportivo ricevuti da altri enti.
L’Agenzia conferma tre cose e ne aggiunge una nuova. Conferma che il limite dei 400 euro è riferito al singolo volontario e cumula le somme ricevute da più enti nello stesso anno solare, che i rimborsi non fanno reddito entro quel tetto e che concorrono comunque al raggiungimento della soglia di 15.000 euro dell’art. 36 comma 6. La novità è la qualificazione della parte eccedente: assume rilevanza reddituale come reddito di lavoro autonomo, con obbligo per l’ente erogante di applicare la ritenuta dell’art. 25 del DPR 600/1973, nella misura ordinaria del 20 per cento a titolo d’acconto.
Gli esempi della circolare producono esiti molto diversi fra loro e vanno letti con attenzione. Se al momento del pagamento la soglia è già stata superata, l’intero rimborso del mese diventa imponibile; se invece è il rimborso stesso a far scavallare i 15.000 euro, si tassa solo la differenza. Due numeri chiariscono la distanza fra i due casi.
Caso A. Un volontario ha già percepito 15.200 euro di compensi di lavoro sportivo da un altro ente. A settembre l’associazione gli riconosce 400 euro di rimborso forfetario: la franchigia è esaurita, l’intero importo è imponibile, la ritenuta è di 80 euro e il netto erogato è 320 euro.
Caso B. Lo stesso volontario, alla stessa data, è fermo a 14.800 euro. Del rimborso di 400 euro, 200 rientrano nella franchigia residua e 200 la eccedono: la ritenuta è di 40 euro e il netto è 360 euro.
Il problema pratico è a monte, ed è di tipo informativo: l’ente non conosce le somme erogate dagli altri sodalizi. La strada praticabile resta quella già usata per la soglia dei 15.000 euro, cioè l’autocertificazione del percipiente, da farsi rilasciare per iscritto, aggiornare in corso d’anno e conservare insieme alla documentazione contabile.
La soglia dei 15.000 euro vale anche per i dipendenti
Il terzo quesito chiude un contrasto interpretativo aperto dal 2023: la non imponibilità fino a 15.000 euro dell’art. 36 comma 6 riguarda anche le retribuzioni dei lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell’area del dilettantismo?
La risposta è affermativa. L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come chi esercita attività sportiva verso corrispettivo, con rapporto che può essere subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Il legislatore ha ancorato l’agevolazione alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza distinguere in base alla veste contrattuale. L’esenzione, scrive l’Agenzia, opera «a monte», abbattendo la base imponibile complessiva del lavoratore a prescindere dal modello negoziale, mentre la natura del reddito resta quella propria del rapporto instaurato: l’eccedenza segue quindi le regole ordinarie del TUIR per il lavoro dipendente.
È il chiarimento più atteso e il più immediato da usare, ma va maneggiato con ordine: la circolare non tocca il coordinamento con le detrazioni per lavoro dipendente, con le addizionali regionali e comunali e con la soglia previdenziale, di cui si dice più avanti. Sul punto conviene procedere con l’impostazione già adottata nei conguagli, documentandola.
Irap: gli 85.000 euro coprono anche le mansioni amministrative
Il quarto quesito riguarda la parte dell’art. 36 comma 6 che esclude dalla base imponibile Irap i singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi dell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui. Ci rientrano anche le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale?
Sì, per due ragioni. La norma rinvia genericamente ai compensi per collaboratori coordinati e continuativi, senza circoscrivere le tipologie; e l’art. 37 del D.Lgs. 36/2021 riconduce espressamente alla disciplina dell’art. 36 comma 6 l’attività amministrativo-gestionale resa in favore di enti sportivi dilettantistici «quale che sia la tipologia del rapporto», quindi anche la collaborazione coordinata e continuativa. È un’apertura di rilievo per le società strutturate, che impiegano personale di segreteria e amministrazione con contratti di collaborazione.
Iva: dispensa dagli adempimenti anche per l’esenzione sportiva
Il quinto quesito è tecnico ma di forte impatto pratico. L’esenzione Iva per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport è collocata nell’art. 36-bis del D.L. 75/2023, quindi fuori dal DPR 633/1972. La dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, disciplinata dall’art. 36-bis del decreto Iva, è invece testualmente riferita alle sole operazioni esenti «ai sensi dell’art. 10». Letteralmente, la dispensa non spettava.
L’Agenzia supera l’ostacolo per ragioni di carattere logico-sistematico: l’esenzione sportiva recepisce l’art. 132 paragrafo 1 lettera m) della direttiva Iva, cioè la stessa matrice unionale delle fattispecie trasfuse nell’art. 10 del decreto Iva. Gli enti sportivi che effettuano prestazioni esenti possono quindi avvalersi della dispensa, previa comunicazione all’ufficio secondo le regole ordinarie delle opzioni.
Due avvertenze prima di esercitarla. La dispensa non amplia il diritto alla detrazione: l’imposta sugli acquisti afferenti le operazioni esenti resta indetraibile. E restano fermi gli obblighi ordinari per le operazioni imponibili, sponsorizzazioni e pubblicità in testa, che continuano a richiedere fattura, registrazione e liquidazione. Per un ente con attività mista il risparmio di adempimenti è reale ma parziale, e va confrontato con il costo di gestire due binari contabili.
Cessione del contratto dell’atleta: Iva piena
Il sesto quesito riceve la risposta più netta e più restrittiva. Il compenso che una società professionistica corrisponde a una ASD o a una SSD per la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta non è esente da Iva.
Il percorso argomentativo è tutto di matrice unionale. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 10 dicembre 2020 nella causa C-488/18, ha ricordato che l’art. 132 paragrafo 1 lettera m) parla di «talune» prestazioni e va interpretato restrittivamente; con la sentenza del 16 ottobre 2008 nella causa C-253/07 aveva già chiarito che l’esenzione richiede prestazioni indispensabili allo svolgimento dello sport e beneficiari effettivi che siano persone che praticano sport. Nella cessione del contratto, osserva l’Agenzia, l’operazione attiene all’aspetto economico e finanziario dell’acquisizione dell’atleta e il beneficiario ultimo è la società professionistica. L’operazione va quindi qualificata come prestazione di servizi imponibile ai sensi dell’art. 3 del decreto Iva, che include espressamente «le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto».
Il chiarimento pesa soprattutto sui vivai: per la ASD o la SSD cedente significa emettere fattura con Iva e verificare la posizione delle operazioni già concluse negli anni scorsi senza addebito d’imposta.
Detassazione degli eventi: la norma c’è ancora e ora copre le SSD
Il settimo quesito chiude con una ricognizione normativa che vale la pena ripercorrere, perché negli ultimi diciotto mesi la disposizione è stata abrogata e ripristinata. L’art. 241 del D.Lgs. 33/2025, il testo unico dei versamenti e della riscossione, aveva cancellato l’art. 25 della L. 133/1999 con effetto dal 1° gennaio 2026; il decreto correttivo D.Lgs. 192/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025, è intervenuto sul punto prima che l’abrogazione producesse effetti; infine il D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, ne ha riscritto l’ambito soggettivo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, il 23 maggio 2026.
Il risultato è che la detassazione dei proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolta pubblica di fondi spetta oggi, testualmente, sia alle associazioni sia alle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 36/2021. Restano ferme le condizioni: opzione per il regime della L. 398/1991, non più di due eventi per anno, importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro.
Il quadro di sintesi
| Quesito | Risposta dell’Agenzia | Direzione |
|---|---|---|
| SSD con lucratività attenuata e art. 148 comma 3 TUIR | Serve il divieto assoluto di distribuzione in statuto | Restrittiva |
| Rimborsi forfetari ai volontari oltre i 15.000 euro | Reddito di lavoro autonomo, con ritenuta | Onerosa |
| Soglia di 15.000 euro e lavoro subordinato | Si applica a prescindere dal tipo di contratto | Favorevole |
| Irap e co.co.co. amministrativo-gestionali | Rientrano nella soglia di 85.000 euro | Favorevole |
| Dispensa dagli adempimenti Iva | Ammessa anche per l’esenzione sportiva | Favorevole |
| Cessione del contratto dell’atleta | Prestazione di servizi imponibile Iva | Restrittiva |
| Detassazione eventi ex art. 25 L. 133/1999 | Spetta anche alle SSD dal 23 maggio 2026 | Favorevole |
Due informazioni nascoste nelle note
Le note a piè di pagina contengono materiale che vale quanto il testo. La prima riguarda il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva per gli enti associativi, previsto dall’art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021: l’applicazione è stata rinviata al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025, e i chiarimenti della circolare si riferiscono quindi alla versione dell’art. 4 quarto comma del decreto Iva attualmente vigente. Per i corrispettivi specifici versati dagli associati, in altre parole, il regime di esclusione dal campo Iva resta la regola ancora per un decennio.
La seconda è una tabella di conversione fra gli articoli citati e la nuova numerazione dei testi unici che si applicheranno dal 1° gennaio 2027: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.Lgs. 117/2026 e il testo unico Iva approvato con D.Lgs. 10/2026, ai quali si aggiunge il testo unico in materia di versamenti e riscossione. Non è un dettaglio editoriale: statuti, contratti, regolamenti interni e modulistica che oggi richiamano gli articoli del TUIR e del DPR 633/1972 andranno riallineati, e conviene programmare la ricognizione nel 2026 anziché rincorrerla a gennaio.
Cosa la circolare non dice
Restano scoperti alcuni profili non secondari. Il primo è l’efficacia temporale: la circolare prende posizione su annualità in larga parte già chiuse, dal 2023 in avanti, senza una riga su sanzioni, ravvedimento o tutela dell’affidamento ai sensi dello Statuto del contribuente. Il tema è particolarmente sentito per il primo quesito, visto che molti statuti tipo diffusi dopo la riforma hanno recepito le clausole dell’art. 8 come standard.
Mancano poi indicazioni sul coordinamento tra la franchigia fiscale di 15.000 euro e quella previdenziale, sugli effetti dell’esclusione sulle detrazioni per lavoro dipendente e sulle addizionali, sui rimborsi spese documentati diversi dal forfait, sulla cessione di contratto fra due enti dilettantistici e sui premi di addestramento e formazione tecnica, che hanno causa giuridica diversa dalla cessione del contratto. Sono le questioni su cui è ragionevole attendersi i primi interpelli, e nel frattempo la regola di condotta è quella solita: posizione motivata, messa per iscritto nel fascicolo del cliente prima della scadenza, non dopo il controllo.
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