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Cessazione concordato preventivo biennale e operazioni straordinarie

18 Luglio, 2025

Il rapporto tra operazioni straordinarie d’impresa e concordato preventivo biennale si è delineato con maggiore chiarezza dopo l’intervento del decreto legislativo 81/2025. Questo provvedimento correttivo ha definito con precisione chirurgica quali operazioni societarie comportino la Cessazione concordato preventivo biennale  con il Fisco, introducendo interpretazioni autentiche che nella prassi applicativa erano rimaste fino a questo momento in zona grigia.

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Il quadro definitivo delle operazioni che escludono dal CPB

L’articolo 11 del decreto legislativo 13/2024, come ricalibrato dal correttivo, ha fatto chiarezza su una questione che generava non poche incertezze interpretative. Le operazioni straordinarie che precludono l’accesso al concordato quando si verificano nel primo anno di riferimento della proposta sono ora tassativamente identificate: fusione, scissione, conferimento di azienda o ramo di azienda, cessione di azienda o ramo di azienda.

Si consideri che la medesima tipologia di operazioni costituisce anche causa di cessazione dal periodo di imposta in cui si verificano, secondo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter del decreto base. È opportuno notare come questa simmetria normativa rifletta la volontà del legislatore di mantenere coerenza tra le fasi di accesso e di permanenza nell’istituto concordatario.

Conferimenti: l’interpretazione autentica che sgombra il campo dai dubbi

Particolarmente rilevante appare l’intervento interpretativo in tema di conferimenti. Il decreto correttivo ha stabilito – con norma di interpretazione autentica – che il conferimento di beni o denaro non costituisce causa di esclusione qualora si verifichi nel primo anno della proposta concordataria. Questa precisazione elimina le incertezze che si erano manifestate nell’esperienza applicativa, dove spesso si dibatteva se rientrassero nella nozione di “conferimento” anche operazioni diverse dal conferimento di azienda.

Nella casistica comune, si pensi ad esempio a un professionista che conferisce liquidità in una società di nuova costituzione destinata a svolgere attività complementare alla propria. Tale operazione, secondo la nuova formulazione normativa, non preclude più l’accesso al concordato preventivo biennale, a differenza di quanto si poteva temere in base alla lettera originaria della norma.

L’impatto sulle operazioni di trasformazione societaria

Una situazione particolare – e per certi versi anomala – si configura nelle ipotesi di trasformazione societaria. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 109/2025, nel caso di trasformazione omogenea (progressiva o regressiva), gli ISA non risultano applicabili per la società trasformata. Conseguentemente, tale operazione perfezionatasi nel 2024 impedisce l’accesso al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

È fondamentale e necessario distinguere però il timing dell’operazione: la trasformazione societaria non rappresenta causa di preclusione se avvenuta durante la vigenza del biennio concordatario, non determinando una causa di cessazione secondo quanto precisato dalle FAQ del 28 gennaio 2025.

Il fitto d’azienda: zona grigia della disciplina

Nell’esperienza professionale si osserva come il fitto d’azienda presenti profili di complessità particolare. Le istruzioni agli ISA 2025 precisano che la concessione in affitto dell’unica azienda determina una causa di esclusione, conseguente al periodo di non normale svolgimento dell’attività. Se tale operazione si perfeziona nel periodo di imposta 2024, stante la non applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, il concordato preventivo per il biennio 2025-2026 risulta precluso.

La normativa di riferimento, tuttavia, nulla dispone circa il verificarsi dell’operazione durante la vigenza dell’accordo con il Fisco. Essa non è richiamata tra le operazioni straordinarie che determinano automaticamente cessazione. La cessione in affitto dell’unica azienda implica una cessazione degli effetti del concordato solo se, in conseguenza dell’operazione, si determina una riduzione dei redditi effettivi rispetto a quelli concordati superiore al 30%, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 15 giugno 2024 e dell’articolo 19 del decreto legislativo 13/2024.

Effetti estesi a tutti i soggetti coinvolti

È importante e fondamentale evidenziare che le preclusioni in materia di operazioni straordinarie valgono per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia per il dante che per l’avente causa. Questo principio di estensione soggettiva riflette la logica sistematica dell’istituto, che mira a mantenere la coerenza del quadro impositivo concordato.

Si consideri, nella prassi, il caso di una scissione a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione perfezionatasi nel corso del 2024. Il soggetto beneficiario si trova nel periodo di inizio attività, che costituisce una causa di esclusione dagli ISA, precludendo quindi l’accesso al concordato preventivo biennale.

L’intreccio con l’esclusione dagli ISA

Aspetti spesso trascurati riguardano le interconnessioni tra le cause di esclusione dalle operazioni straordinarie e quelle dagli ISA. L’accesso all’istituto concordatario non è possibile se, per il periodo precedente a quello di efficacia, non è stato approvato un ISA per l’attività svolta, ovvero è stato approvato ma ricorre una causa di esclusione.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato con rigore questa correlazione, considerando che non possono accedere al CPB neppure i soggetti esclusi che sono tenuti alla compilazione del modello ISA a meri fini statistici, come le imprese multiattività e le società tra professionisti, nonché le società tra avvocati per il periodo di imposta 2024.

Implicazioni operative e strategiche

Nell’analisi delle operazioni straordinarie programmate, occorre valutare sistematicamente:

  • I) Timing dell’operazione: se antecedente alla proposta concordataria (causa di esclusione) o durante la vigenza (possibile causa di cessazione)
  • II) Tipologia dell’operazione: verifica della sussumibilità tra quelle espressamente previste dalla norma
  • III) Soggetti coinvolti: estensione degli effetti a tutti i partecipanti all’operazione
  • IV) Impatto sugli ISA: valutazione delle ricadute sull’applicabilità degli indici sintetici

La metodologia di analisi deve necessariamente considerare che il decreto correttivo ha introdotto una maggiore selettività nell’accesso al concordato, richiedendo una valutazione preliminare più attenta dei requisiti soggettivi e delle condizioni di mantenimento del beneficio.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, la programmazione delle operazioni straordinarie dovrà tenere conto non solo degli aspetti civilistici e fiscali tradizionali, ma anche dell’impatto sulla permanenza nel regime concordatario, aspetto che nella pratica professionale assume rilevanza crescente per le strategie di pianificazione fiscale d’impresa.

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